Cassazione Civile, Ordinanza n. 33912/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente; con il secondo ha contestato che il giudice di merito non avesse considerato un’attestazione interna dell’ufficio affari civili secondo cui non vi sarebbe mai stata comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a negare la decorrenza del termine per proporre opposizione e a far valere la tempestività dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che il ricorso difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito già sufficiente a determinare l’inammissibilità. Ha poi aggiunto che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito: il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" sul fascicolo in data 9.7.2018; da quel momento decorreva il termine di 30 giorni per l’opposizione, proposta solo il 14.10.2020 e quindi tardivamente. La Corte ha inoltre rilevato che, in ogni caso, l’opposizione era comunque oltre il termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c. Poiché il ricorso è stato proposto da un ufficio del Pubblico Ministero, non è stata disposta condanna alle spese; è stato invece dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato il procedimento camerale accelerato e la proposta del relatore di definizione in rito del ricorso.
art. 136 c.p.c.
insieme all’art. 702-bis c.p.c. è indicato come disciplina della comunicazione del provvedimento, che può essere assicurata anche in forma equipollente purché il destinatario ne abbia effettiva conoscenza.
art. 702-bis c.p.c.
è richiamato come norma del procedimento sommario, ai fini della forma di comunicazione del provvedimento e della sua conoscenza effettiva.
art. 327 c.p.c.
è affermata l’applicabilità del termine lungo di impugnazione a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, con conseguente tardività dell’opposizione proposta oltre tale termine.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale dell’atto introduttivo.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché sia garantita l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Se il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine breve per proporre opposizione o impugnazione decorre da quel momento, non rilevando le mere difficoltà organizzative interne dell’ufficio interessato.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio quando manchi una tempestiva notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
- In caso di ricorso proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese anche se il ricorso è soccombente.
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