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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29542/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che la Corte d'appello non gli avesse dato avviso della possibilità di applicazione delle pene sostitutive brevi previste dall'art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689 (e relative norme successive), sostenendo che tale avviso era necessario perché il consenso dell'imputato poteva intervenire solo dopo la lettura del dispositivo di condanna, momento in cui avrebbe avuto contezza della pena effettivamente inflitta e quindi della possibilità di conversione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, confermando l'orientamento secondo cui l'applicabilità delle sanzioni sostitutive brevi (anche in relazione alle disposizioni transitorie del d.lgs. 10/10/2022, n. 150) è subordinata a richiesta dell'imputato, da formulare al più tardi nel corso dell'udienza di discussione; il giudice d'appello non ha dunque l'obbligo di informare l'imputato circa tale facoltà né, in assenza di una specifica richiesta, di motivare la mancata applicazione. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso specifico, la pena inflitta in primo grado era già suscettibile di conversione e il divieto di reformatio in peius dava all'imputato conoscenza della possibilità di conversione anche in sede di appello. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    Norma del reato contestato (rientro in territorio nazionale nonostante misura di sicurezza dell'allontanamento); utilizzata come fatto-reato alla base della condanna di primo grado.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento alle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali misure in sede di appello richieda una specifica richiesta dell'imputato e non impone al giudice un obbligo di informazione in assenza di istanza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma "Cartabia") - art. 95 (disposizione transitoria)

    La disciplina transitoria che regola l'applicabilità delle nuove norme sulle sanzioni sostitutive ai processi pendenti è stata interpretata come subordinata alla richiesta dell'imputato nei termini indicati; la Corte ha seguito l'orientamento che richiede la domanda dell'imputato per l'operatività delle norme transitorie.

  • art. 20-bis (menzionato come "art. 20-bis ccd. pen.")

    Citato nel contesto delle sanzioni sostitutive brevi: la Corte ha considerato applicabile la disciplina solo su richiesta dell'imputato, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di conversione della pena nel giudizio di appello cartolare: la Corte ha richiamato l'indirizzo secondo cui l'onere della richiesta spetta all'imputato e può essere formulata nell'atto di appello, nei motivi nuovi o nelle conclusioni scritte.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il divieto di reformatio in peius; la Corte ha rilevato che, poiché la pena di primo grado era già suscettibile di conversione e l'imputato beneficia del divieto di inasprimento, questi poteva avere contezza della possibilità di conversione già nel corso del processo d'appello.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di appello l'applicazione delle sanzioni sostitutive brevi richiede una espressa richiesta dell'imputato; il giudice non è obbligato a informarlo della facoltà in mancanza di tale richiesta.
  • Nei giudizi di appello celebrati con rito cartolare, la richiesta di conversione della pena deve essere formulata nell'atto di appello, nei motivi nuovi, nelle conclusioni scritte o nella memoria di replica; tardive domande possono essere ritenute inammissibili.
  • Le disposizioni transitorie della riforma (d.lgs. 150/2022, art. 95) non esentano dall'onere della richiesta da parte dell'imputato per l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive nei processi pendenti.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) può fare sì che l'imputato avesse già la possibilità di conoscere la suscettibilità di conversione della pena in base alla sentenza di primo grado, riducendo l'argomento che fosse necessario l'avviso solo dopo la lettura del dispositivo d'appello.
  • In mancanza di una specifica istanza da parte dell'imputato, il giudice d'appello non è tenuto a motivare la mancata applicazione delle pene sostitutive.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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