Ordinanza n. 37/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia della determinazione n. 2479 del 5 dicembre 2025, con la quale il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione ha escluso il ricorrente dalla procedura volta all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso e, segnatamente: i) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2025-2027), nella parte in cui ha stabilito i requisiti per l'inquadramento del personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando, ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.l. 25/2025; ii) della deliberazione della Giunta regionale n. 57/33 del 5 novembre 2025 di approvazione del PIAO 2025-2027; iii) “per quanto occorrer possa”, della circolare dell'Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione del 7 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dalla procedura di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando, nonché gli atti presupposti relativi ai requisiti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Direttore del Servizio concorsi dell'Assessorato regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione lo ha escluso dalla procedura di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, prevista dall'art. 3, comma 2, del d.l. 25/2025 per il personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando. Sono stati inoltre impugnati, quali atti presupposti o connessi, il PIAO 2025-2027 nella parte relativa ai requisiti per l'inquadramento, la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del PIAO e, per quanto occorrer possa, una circolare dell'Assessore regionale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né sviluppa una valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Collegio ha evidenziato l'esigenza preliminare di verificare la giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che le esigenze cautelari prospettate potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati. È stata fissata l'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 per la definizione del giudizio. In considerazione della necessità di una sollecita trattazione, connessa ai particolari interessi pubblici e privati coinvolti, sono stati dimezzati i termini processuali previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
personale proveniente da altre Amministrazioni, in posizione di comando
È indicato quale base normativa della procedura di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine processuale è stato dimezzato per consentire la sollecita definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, può respingere la domanda cautelare senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e fissare tempestivamente la trattazione del merito.
- La verifica della giurisdizione può costituire una questione preliminare da affrontare nella successiva fase di merito, anche quando sia stata proposta una domanda cautelare.
- In presenza di particolari interessi pubblici e privati che richiedano una definizione rapida della controversia, il giudice amministrativo può disporre il dimezzamento dei termini processuali di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →