Cassazione Penale, Sentenza n. 41589/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza del 20/12/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 20/07/2022. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, era stato disposto sul profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 quantificato in euro 9.108.749,20; in sede di esecuzione sono stati sequestrati saldi contabili per euro 444.093,00. La ricorrente deduce che le somme accreditate sui conti societari dopo la materiale esecuzione del sequestro (07/09/2022) non possono essere sottoposte a sequestro finalizzato a confisca diretta perché non presenti al momento del blocco; sostiene che tali somme siano svincolate dal profitto (novazione oggettiva) e che la società, essendo in liquidazione straordinaria, non aveva la disponibilità delle somme alla data del sequestro. Inoltre censura la motivazione come insufficiente per non avere affrontato specificamente la questione della natura del sequestro delle somme post-esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. Il Collegio ha confermato che le somme di denaro affluite sul conto corrente dopo la materiale esecuzione del sequestro possono essere sequestrate fino all'importo indicato nel provvedimento, perché la qualificazione di quelle somme come "profitto" del reato non dipende dal momento materiale dell'esecuzione. La corte si è richiamata ai precedenti delle Sezioni Unite (Lucci e C.) e alla pronuncia della Terza Sezione (L'Angolana) che ammettono la confisca diretta del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore anche senza prova del nesso causale sulla singola somma e che consentono l'apprensione delle somme accreditate successivamente alla notifica ed alla prima dichiarazione della banca. Il Collegio ha inoltre osservato la natura fungibile del denaro, la distinzione tra sequestro materiale dei saldi e qualificazione sostanziale del profitto, e il principio per cui la confisca del profitto può essere disposta anche in assenza di precedente sequestro efficacemente eseguito.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
individua il reato-fonte (delitti tributari) il cui profitto è stato oggetto di sequestro; il profitto del reato è la base sostanziale della confisca prevista dall'art.12-bis
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
prevede l'obbligo di confisca del profitto del reato; la Corte interpreta questa norma in senso da permettere la confisca diretta del denaro considerato profitto anche quando somme affluiscano successivamente al momento materiale del sequestro, in ragione della natura fungibile del denaro
codice di procedura penale, art. 321 comma 2
utilizzato in combinato disposto con l'art.12-bis per legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme anche se accreditate dopo la materiale esecuzione del sequestro; la giurisprudenza e il Tribunale ritengono compatibile l'esecuzione presso gli istituti di credito anche con più dichiarazioni bancarie
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 104
richiamata in relazione alle formalità di esecuzione sui terzi (banche); la Corte osserva che le disposizioni non impediscono che la banca fornisca ulteriori dichiarazioni di giacenza anche dopo la prima, e quindi non ostano all'apprensione di somme accreditate in seguito
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
principio delle Sezioni Unite secondo cui la confisca di denaro costituisce confisca diretta e, data la natura fungibile del denaro, non necessita della prova del nesso diretto tra la specifica somma e il reato; adottato dal Collegio come fondamento del rigetto
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (C.)
ribadisce il principio delle Sezioni Unite sulla confisca del denaro quale accrescimento patrimoniale monetario e la qualificazione come confisca diretta indipendentemente dalla dimostrazione dell'origine lecita della specifica somma
Sez. 3, n. 42616 del 20/09/2022 (L'Angolana S.r.l.)
stabilisce che è legittima l'apprensione, fino all'importo indicato, anche delle somme accreditate dopo la notifica ed dopo la prima dichiarazione della banca; principio applicato dal Collegio per ritenere sequestrabili le somme post-esecuzione
Massime di principio
- Se il profitto del reato è denaro, per la sua natura fungibile la confisca è qualificata come diretta e non richiede la prova che la specifica somma sequestrata derivi materialmente dal reato.
- Le somme accreditate su conti bancari dopo la materiale esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca possono essere soggette a sequestro fino all'importo indicato nel provvedimento, anche se non presenti al momento del blocco iniziale.
- La qualificazione di una somma come "profitto" è sostanziale e non dipende dalla data di esecuzione del sequestro; il sequestro materiale dei saldi non determina la natura del profitto.
- La procedura bancaria può prevedere dichiarazioni successive della banca circa le giacenze; tali dichiarazioni non impediscono l'apprensione di somme accreditate successivamente.
- La posizione di società in liquidazione non impedisce di per sé il sequestro di somme ritenute profitto del reato; per ottenere la restituzione è necessario dimostrare con prove chiare l'estraneità delle somme al profitto o la titolarità di terzi.
- In casi simili, per difendersi efficacemente si deve documentare l'origine lecita e la destinazione delle somme (es. incassi riferibili a prestazioni preesistenti, pignoramenti, vincoli già esistenti) e valutare rimedi processuali immediati (istanze al giudice, dichiarazioni della banca, intervento di terzi)
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