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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2649

Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni

Normativa europea32025R2649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo ampio ma mirato sulla PAC 2023-2027, con l’obiettivo dichiarato di ridurre oneri amministrativi, semplificare i piani strategici e rendere più flessibili alcuni strumenti di sostegno. Vengono modificati i regimi di condizionalità, le BCAA, i controlli, le sanzioni e la procedura di modifica dei piani strategici, oltre a introdurre un nuovo intervento per i pagamenti in caso di crisi. Il testo rafforza inoltre le misure per piccoli agricoltori, giovani agricoltori, agricoltura biologica, investimenti e gestione del rischio, incidendo sia sul regolamento (UE) 2021/2115 sia sul regolamento (UE) 2021/2116.

Regolamento che modifica la disciplina PAC 2021-2027 per semplificare condizionalità, controlli e modifiche dei piani strategici, introdurre nuovi pagamenti in caso di crisi e rafforzare alcune misure per piccoli agricoltori, biologico, investimenti e gestione del rischio.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e, tramite i piani strategici della PAC, agli agricoltori e agli altri beneficiari degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR nell’ambito dei regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116. Incide sui pagamenti diretti, sugli interventi settoriali, sullo sviluppo rurale, sui regimi ecologici, sulla condizionalità, sui controlli e sulle sanzioni, con specifiche esenzioni per piccoli agricoltori, alcuni piccoli beneficiari e, in più casi, per gli agricoltori certificati biologici ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con alcune disposizioni operative rilevanti applicabili all’esercizio finanziario agricolo 2025 e ai successivi; sono previste norme transitorie per le modifiche ai piani strategici già presentate prima dell’entrata in vigore.

Regolamento (UE) 2025/2649: semplificazione e aggiornamento della PAC 2023-2027

Il regolamento interviene in modo organico sui regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per ridurre gli oneri amministrativi, rafforzare la flessibilità operativa degli Stati membri e adeguare il quadro della PAC alle esigenze emerse nei primi anni di applicazione. La riforma tocca sia la parte sostanziale dei sostegni agricoli e dello sviluppo rurale, sia la governance finanziaria, i controlli e la rendicontazione.

Finalità e contesto

Il legislatore unionale richiama espressamente l’esigenza di semplificazione, competitività e sostegno all’innovazione in agricoltura, con particolare attenzione alle piccole aziende agricole e ai beneficiari più esposti agli oneri burocratici. Il provvedimento è motivato dall’esperienza maturata nell’attuazione dei piani strategici della PAC e dalla necessità di correggere rigidità, sovrapposizioni di obblighi e complessità procedurali, senza indebolire gli obiettivi ambientali, climatici e di corretto impiego delle risorse dell’Unione.

Ambito soggettivo e sistematico

Le modifiche incidono sui piani strategici della PAC adottati dagli Stati membri e riguardano tutti i principali canali di intervento: pagamenti diretti, regimi ecologici, interventi settoriali, sviluppo rurale, strumenti finanziari, gestione del rischio e controlli. Sul piano soggettivo, il testo introduce o amplia trattamenti specifici per piccoli agricoltori, giovani agricoltori, nuovi agricoltori, agricoltori biologici certificati e, in alcune ipotesi, allevatori e apicoltori. Alcune esenzioni sono calibrate sulla dimensione aziendale, altre sulla natura dell’attività o sulla certificazione biologica.

Condizionalità, BCAA ed esenzioni

Il regolamento modifica il sistema di condizionalità e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per renderle più aderenti alle pratiche agricole reali. Gli agricoltori certificati ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi a diverse BCAA per le unità biologiche e in conversione; gli Stati membri possono inoltre limitare tale presunzione all’intera azienda. Sono previste deroghe temporanee in caso di condizioni meteorologiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

La BCAA 1 sui prati permanenti è resa più flessibile: la soglia di riferimento può passare da cinque a sette anni, e gli Stati membri possono mantenere classificati come seminativi i terreni che lo erano al 1° gennaio 2026. La diminuzione massima della percentuale di prati permanenti rispetto al 2018 è elevata al 10 %. Per la BCAA 4 si consente di allineare la definizione di corso d’acqua al diritto nazionale, purché coerente con l’obiettivo della norma. Per la BCAA 2 e la BCAA 9 si consente agli Stati membri di prevedere forme di sostegno o compensazione nei regimi ecologici e negli interventi agro-climatico-ambientali, mantenendo però gli obiettivi di tutela delle torbiere, delle zone umide e dei prati sensibili Natura 2000.

Pagamenti diretti, piccoli agricoltori e regimi ecologici

L’articolo 28 è riscritto per semplificare il regime per i piccoli agricoltori, che possono ricevere un pagamento forfettario o per ettaro in sostituzione dei pagamenti diretti, con tetto massimo annuo di 3 000 EUR. È inoltre ammesso che il pagamento ai piccoli agricoltori non sostituisca i regimi ecologici, favorendo la partecipazione a tali interventi. Di riflesso, i beneficiari di tali pagamenti sono esentati dalla condizionalità e dalle relative sanzioni.

Per i regimi ecologici e gli interventi di sviluppo rurale viene rafforzata la possibilità di riconoscere il sostegno anche quando gli impegni servono a rispettare requisiti nazionali più ambiziosi rispetto ai minimi UE. Il regolamento ammette pagamenti per unità di bestiame adulto e, per l’apicoltura, per alveare, secondo la definizione dell’atto delegato richiamato. È inoltre eliminata la rigidità temporale dei 24 mesi per il sostegno destinato a impegni derivanti da legislazione nazionale più avanzata.

Nuovo intervento per i pagamenti in caso di crisi

Una delle novità principali è l’articolo 78 bis, che introduce i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Il sostegno mira a garantire la continuità dell’attività agricola ed è subordinato al riconoscimento formale dell’evento da parte dell’autorità competente e alla prova di un danno consistente: almeno il 30 % della produzione media annua dell’agricoltore, calcolata su tre anni o su una media quinquennale triennalizzata con esclusione degli anni più alto e più basso.

Sono previste regole specifiche per il calcolo delle perdite, che può avvenire anche mediante indici, e un obbligo di evitare sovracompensazioni quando il sostegno si cumula con altri aiuti pubblici o privati. Il nuovo intervento è escluso da alcune regole di output/risultato e trova copertura finanziaria nei massimali dell’allegato XV. L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2115 viene aggiornato per ricondurre il nuovo aiuto alla disciplina OMC dell’allegato 2 dell’Accordo sull’agricoltura.

Investimenti, giovani agricoltori e sviluppo imprenditoriale

La disciplina degli investimenti è resa più favorevole, soprattutto per i giovani agricoltori e per l’adeguamento a nuove norme dell’Unione. Il periodo in cui può essere concesso sostegno agli investimenti per conformarsi a nuovi requisiti passa da 24 a 36 mesi, e per i giovani al primo insediamento il termine decorre dalla data di insediamento o fino al completamento del piano aziendale.

L’articolo 75 viene esteso per includere espressamente lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, con sostegno massimo di 75 000 EUR, distinto dai 100 000 EUR previsti per le altre attività. È confermata la possibilità di concedere il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o combinazioni di questi. Viene anche ampliato l’elenco delle attività finanziabili e aggiornata la selezione degli interventi soggetti a criteri di selezione.

Gestione del rischio e misure di compensazione

Il regolamento rende più flessibile il contributo ai fondi o strumenti di gestione del rischio, consentendo agli Stati membri di trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti per il contributo dell’agricoltore, in modo uniforme oppure solo ove esista uno strumento di rischio corrispondente. Vengono poi ampliate le modalità di calcolo delle perdite: la soglia minima resta, in linea generale, del 20 %, ma gli Stati membri possono utilizzare periodi di riferimento più lunghi e adottare valutazioni alternative per giovani e nuovi agricoltori.

È inoltre introdotto il nuovo tipo di intervento per i pagamenti in caso di crisi, con meccanismi di calcolo della perdita di produzione e regole anti-doppio finanziamento. In parallelo, per gli svantaggi territoriali specifici di cui all’articolo 72, gli Stati membri possono tenere conto anche degli oneri derivanti dalla BCAA 2.

Procedure di modifica dei piani strategici della PAC

La revisione dell’articolo 119 è centrale: si distingue nettamente tra modifiche strategiche, che richiedono approvazione della Commissione, e modifiche non strategiche, che possono essere applicate previa notifica. Sono considerate strategiche le modifiche che incidono sulla struttura del piano, sugli indicatori di risultato, sui target finali, sui piani finanziari, sui trasferimenti FEAGA/FEASR e su InvestEU. La Commissione dispone di 30 giorni lavorativi per formulare osservazioni sulle domande di modifica strategica e di tre mesi per approvarle.

Per le modifiche notificate, l’assenza di opposizione entro 30 giorni lavorativi determina l’efficacia giuridica dalla data della notifica; se la Commissione si oppone, la modifica non produce effetti ed è espunta dal piano. Sono previste regole sulla data di decorrenza degli effetti, anche per evitare che le spese già sostenute divengano non dichiarabili. Viene inoltre soppressa l’ex articolo 120 e adattata la disciplina dei comitati e delle competenze di esecuzione e delega.

Rendicontazione e abolizione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione

Il regolamento sopprime la procedura annuale di verifica dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, ritenuta eccessivamente onerosa. Ne conseguono modifiche sostanziali alle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione: restano obbligatorie, ma con contenuti semplificati e senza alcune informazioni prima richieste esclusivamente per la verifica annuale.

La relazione diventa ricevibile se non contestata entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione, e la Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla comunicazione di ricevibilità. In assenza di osservazioni, la relazione si intende accettata. Sono aggiornati anche i riferimenti finanziari e procedurali nel regolamento (UE) 2021/2116 e negli atti delegati e di esecuzione collegati.

Controlli, sanzioni e monitoraggio

Il regolamento ridisegna il sistema dei controlli per ridurne la frequenza e l’onere, senza abbassare il livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Gli Stati membri non dovrebbero, ove possibile, selezionare per un nuovo controllo lo stesso beneficiario nello stesso anno, salvo necessità specifiche. I controlli in loco possono essere effettuati anche da remoto tramite tecnologia, e per alcune condizioni di ammissibilità monitorate via satellite gli Stati membri possono evitare del tutto il controllo in loco.

Si introduce un nuovo articolo 70 bis sulla valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, della domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici, con relazione alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo. Sono inoltre riviste le norme sulla condizionalità: i beneficiari dell’articolo 28 sono esentati, mentre i piccoli agricoltori e gli agricoltori con aziende di dimensione limitata beneficiano di ulteriori esenzioni, in particolare sulla BCAA 7.

Finanza, anticipi, strumenti finanziari e InvestEU

Sul piano finanziario, il regolamento aumenta i massimali di anticipo: fino al 70 % per i pagamenti diretti e le misure analoghe e fino all’85 % per lo sviluppo rurale, con adeguamenti corrispondenti nel regolamento (UE) 2021/2116. Le regole sugli strumenti finanziari vengono allineate al regolamento (UE) 2021/1060, anche per quanto riguarda le definizioni, la pista di controllo e l’ammissibilità dell’IVA.

È inoltre rivista la disciplina del sostegno al capitale circolante, con un massimale di 300 000 EUR di equivalente sovvenzione lordo su tre anni per le attività ricadenti nell’articolo 42 TFUE. Per InvestEU, gli Stati membri possono destinare fino al 3 % della dotazione iniziale FEASR a garanzia o strumento finanziario InvestEU, con regole dettagliate su accordi di contribuzione, risoluzione, recuperi e reimpiego delle risorse generate.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Le domande di modifica dei piani strategici presentate prima dell’entrata in vigore restano disciplinate dalle regole vigenti al momento della presentazione. Le notifiche già trasmesse ma non approvate devono essere inserite nella successiva domanda di modifica strategica. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune disposizioni relative alla rendicontazione e alla soppressione della verifica annuale si applicano all’esercizio finanziario agricolo 2025 e ai successivi. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Semplificazione della condizionalità e nuove esenzioni

Il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari piccoli, in particolare quelli con superficie ammissibile non superiore a 10 ettari, sono esentati dai controlli e dalle sanzioni per la condizionalità; inoltre gli agricoltori con azienda non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata sono esentati dai controlli e dalle sanzioni relative alla BCAA 7. Sono inoltre introdotte maggiore flessibilità nei sistemi di controllo, con esenzione dai controlli in loco per interventi monitorati tramite satelliti Sentinel o dati equivalenti e con valutazione unificata di SIPA, domanda geospaziale e sistema di monitoraggio delle superfici.

Adeguamenti delle BCAA e disciplina del prato permanente

La definizione di prato permanente è modificata consentendo agli Stati membri di passare da cinque a sette anni per la classificazione e di mantenere seminativi classificati tali al 1° gennaio 2026 anche oltre tale periodo. Per la BCAA 1 è elevato dal 5 % al 10 % il margine massimo di diminuzione rispetto all’anno di riferimento 2018. Per la BCAA 4 gli Stati membri possono allineare la definizione di "corso d’acqua" alla legislazione nazionale, purché coerente con l’obiettivo della norma. Per la BCAA 2 e la BCAA 9 gli Stati membri possono prevedere, rispettivamente, meccanismi di compensazione in sede di regimi ecologici e di interventi agro-climatico-ambientali, potendo anche escluderle da alcuni requisiti di ammissibilità del sostegno.

Agricoltura biologica e presunzioni di conformità

Gli agricoltori certificati ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alle BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per le unità di produzione biologica e in conversione. Gli Stati membri possono limitare tale presunzione ai casi in cui l’intera azienda sia composta solo da unità biologiche o in conversione. È inoltre chiarito che, nell’attuare le norme minime, possono essere concesse deroghe temporanee per condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

Pagamenti per piccoli agricoltori e coordinamento con i regimi ecologici

L’articolo 28 è riscritto: gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori un pagamento forfettario o per ettaro in sostituzione dei pagamenti diretti, con importo annuo massimo pari a 3 000 EUR. Possono anche decidere che tale pagamento non sostituisca i regimi ecologici. Si consente inoltre di escludere dal massimale i pagamenti ricevuti nell’ambito dei regimi ecologici, così da non penalizzare la partecipazione a tali interventi.

Regimi ecologici e sviluppo rurale: maggiore flessibilità dei pagamenti

Per i regimi ecologici e per gli interventi di sviluppo rurale sono ampliati i casi in cui il sostegno può essere concesso anche per impegni che vanno oltre i requisiti nazionali obbligatori o che contribuiscono al loro rispetto. Il sostegno può assumere, in casi giustificati, la forma di pagamento per unità di bestiame adulto; per l’apicoltura può essere previsto un pagamento annuale per alveare, definito secondo l’atto delegato pertinente. È inoltre eliminato il limite temporale rigido per alcuni sostegni legati a legislazione nazionale più ambiziosa.

Nuovo intervento: pagamenti in caso di crisi

È introdotto l’articolo 78 bis nel regolamento (UE) 2021/2115, che consente agli Stati membri di erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Il sostegno richiede un riconoscimento formale dell’evento, la prova di un danno pari almeno al 30 % della produzione media annua e misure volte a evitare sovracompensazioni. Sono previste regole specifiche sul calcolo delle perdite, sulla possibilità di usare indici e sull’esclusione di alcune informazioni di output/indicatori di risultato. L’allegato XV fissa i massimali annui per Stato membro per il 2026 e 2027.

Modifica dei piani strategici della PAC: distinzione tra modifiche strategiche e notifiche

L’articolo 119 è completamente riscritto: solo le modifiche considerate strategiche richiedono approvazione della Commissione, mentre le altre possono essere notificate e diventano efficaci se non vi è opposizione entro 30 giorni lavorativi. Sono considerate strategiche, tra l’altro, le modifiche che introducono o sopprimono interventi, cambiano i target finali o intermedi, incidono su FEAGA/FEASR, InvestEU o sui piani finanziari. La Commissione deve approvare le modifiche strategiche entro tre mesi; gli Stati membri possono presentare due domande per anno civile più tre ulteriori nel periodo di validità del piano. Sono introdotte regole specifiche sull’efficacia temporale delle modifiche FEAGA e sull’obbligo di non applicare le modifiche notificate a cui la Commissione si opponga.

Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e soppressione della verifica annuale

È soppressa la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2116, con conseguente revisione degli obblighi di rendicontazione. La relazione annuale resta, ma con contenuti semplificati: ricezione, ricevibilità entro 15 giorni lavorativi, osservazioni della Commissione entro un mese dalla comunicazione di ricevibilità e accettazione tacita in mancanza di osservazioni. Sono eliminati i dati richiesti solo per la verifica annuale, tra cui gli importi unitari realizzati, mentre permane il legame con l’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione.

Controlli, sanzioni e monitoraggio nel regolamento (UE) 2021/2116

Gli Stati membri devono organizzare controlli amministrativi e controlli in loco, ma con maggiore flessibilità: non devono, per quanto possibile, selezionare nuovamente lo stesso beneficiario nello stesso anno, salvo necessità di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. È introdotto l’articolo 70 bis sulla valutazione annuale della qualità di SIPA, domanda geospaziale e sistema di monitoraggio delle superfici. Restano regole specifiche per i controlli di condizionalità, ma con esenzioni per i beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 e per aziende sotto determinate soglie, oltre alla semplificazione dei controlli sulla BCAA 7.

Regole finanziarie, anticipi, IVA, strumenti finanziari e InvestEU

Sono aumentati gli anticipi massimi: fino al 70 % per i pagamenti diretti e misure analoghe, e fino all’85 % per il sostegno di sviluppo rurale, con adeguamenti corrispondenti nel regolamento (UE) 2021/2116. Sono allineate le regole sugli strumenti finanziari alla disciplina del regolamento (UE) 2021/1060, compresa la pista di controllo e l’ammissibilità dell’IVA. Il massimale del sostegno al capitale circolante è portato a 300 000 EUR in tre anni per le attività dell’articolo 42 TFUE. È inoltre rafforzato il collegamento con InvestEU, con possibilità di assegnare fino al 3 % della dotazione iniziale FEASR e regole dettagliate su accordi di contribuzione, garanzie, recuperi e reimpiego delle risorse.

Ulteriori adeguamenti settoriali e rurali

Sono modificati gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, apicoltura e cooperazione, inclusi i criteri di selezione e l’aumento di alcuni limiti dell’aiuto finanziario dell’Unione per le organizzazioni di produttori. Nel capo sullo sviluppo rurale sono ampliati gli interventi per l’insediamento di giovani e nuovi agricoltori, l’avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, con sostegno forfettario massimo di 75 000 EUR per tale ultima finalità. Vengono inoltre estesi a 36 mesi i tempi per gli investimenti necessari ad adeguarsi a nuovi requisiti dell’Unione, con una disciplina specifica per i giovani agricoltori al primo insediamento.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato / finanziamento pubblico agricolosviluppo ruralecontrolli e sanzioni amministrativeambiente e clima

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