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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2657

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657 della Commissione, del 19 dicembre 2025, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 23 dicembre 2025

Normativa europea32025R2657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, per i melassi del settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi applicabili all’importazione nell’Unione. La disciplina si fonda sul quadro dell’OCM di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e sulle norme di attuazione e integrazione adottate nel 2023 per il settore delle importazioni. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è applicabile dal 23 dicembre 2025, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008.

Fissazione dei prezzi rappresentativi, dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali all’importazione per i melassi del settore dello zucchero (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) applicabili dal 23 dicembre 2025.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 nel settore dello zucchero. Stabilisce, con effetto dal 23 dicembre 2025, i prezzi rappresentativi e i relativi importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali; si basa sui dati aggiornati di mercato e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008, abrogato dal presente atto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2657: prezzi rappresentativi e dazi all’importazione dei melassi

Il regolamento aggiorna i parametri economici applicabili alle importazioni di melassi nel settore dello zucchero, in coerenza con il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle norme di esecuzione e delega del 2023 che disciplinano la determinazione del prezzo rappresentativo, dei dazi e dei dazi addizionali per tali importazioni.

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, secondo cui il prezzo CIF all’importazione dei melassi è trattato come prezzo rappresentativo. Inoltre, l’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 stabilisce che i prezzi CIF relativi alla qualità tipo di cui all’articolo 31 siano utilizzati come base per il prezzo rappresentativo, con eventuali adeguamenti quando il prodotto offerto non corrisponde a tale qualità tipo, in funzione delle quantità offerte ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento.

Il regolamento delegato (UE) 2023/2835 completa il quadro disciplinando i dazi all’importazione; in particolare, il considerando richiama l’articolo 8 di tale atto per la determinazione del dazio e l’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 per i dazi addizionali, dovuti quando esiste una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo CIF rappresentativo.

Oggetto dell’aggiornamento

L’atto stabilisce i valori applicabili ai melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. I prezzi rappresentativi sono fissati per 100 kg netti di prodotto considerato e l’allegato riporta anche gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali corrispondenti.

I valori indicati sono i seguenti:

  • codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo pari a 20,54 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione pari a 0; nessun dazio addizionale indicato;
  • codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo pari a 7,04 EUR per 100 kg netti; dazio all’importazione pari a 0,35 EUR per 100 kg netti; dazio addizionale pari a 0,10 EUR per 100 kg netti.

L’allegato precisa che il prezzo rappresentativo è fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 e che l’importo del dazio per il codice NC 1703 10 00 sostituisce, conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.

Abrogazione del regolamento precedente

Il nuovo regolamento sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008, che aveva fissato i prezzi rappresentativi e i dazi applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2025. L’abrogazione evita la sovrapposizione di regimi tariffari e assicura l’aggiornamento coerente degli importi applicabili sulla base dei dati di mercato più recenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia dal 23 dicembre 2025 come indicato nel titolo e nell’allegato.

Disposizioni principali

Determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi addizionali applicabili ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Per ciascun codice sono indicati gli importi per 100 kg netti di prodotto considerato.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008, che aveva fissato analoghi importi applicabili dal 1º ottobre 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di una rapida applicazione per garantire un accesso equo al mercato dell’Unione.

Quadro giuridico e criteri di fissazione

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sugli articoli 183 e 193 bis. I considerando richiamano inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, che considera il prezzo CIF all’importazione dei melassi come prezzo rappresentativo, e il regolamento delegato (UE) 2023/2835, che disciplina i dazi all’importazione e i dazi addizionali quando il prezzo CIF rappresentativo è inferiore al prezzo limite.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganaliimportazionizucchero

Testo integrale

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