Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2656

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2656 della Commissione, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32025R2656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, rimuovendo una persona fisica dall’elenco delle sanzioni relative all’Iraq. La modifica dà attuazione alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 9 dicembre 2025. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 per espungere una persona dall’elenco soggetto a congelamento dei fondi e delle risorse economiche relativo all’Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè ai soggetti associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein nei confronti dei quali operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. L’intervento riguarda in particolare la cancellazione di una persona fisica dall’elenco, in conformità a una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2025. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2656 interviene sul regime di restrizioni economiche e finanziarie relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è meramente aggiornativa: la Commissione adegua l’allegato IV dell’atto base alla decisione del 9 dicembre 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto il depennamento di un soggetto.

Ambito e natura dell’intervento

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, nei confronti dei quali si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. Il presente regolamento non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica esclusivamente tale elenco.

Modifica concreta dell’allegato IV

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, con il quale viene soppressa la voce n. 82. Il soggetto eliminato dall’elenco è Munir Al Qubaysi, indicato anche con gli alias Munir Al-Kubaysi, Muneer Al-Kubaisi, Munir Awad e Munir A Mamduh Awad; sono riportati altresì data di nascita 1966, luogo di nascita Heet, Iraq, indirizzo Siria e nazionalità irachena. Dal punto di vista pratico, la cancellazione comporta la cessazione dell’applicazione delle misure restrittive collegate a tale iscrizione, nei limiti e secondo le regole del regime sanzionatorio di riferimento.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 82 relativa a Munir Al Qubaysi, con i relativi alias, data e luogo di nascita, indirizzo e nazionalità.

Presupposto internazionale della modifica

I considerando richiamano la decisione del 9 dicembre 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato una persona fisica dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni. La Commissione recepisce tale aggiornamento nel diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalicongelamento dei benirelazioni economiche e finanziariepolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.