Regolamento (UE) 2025/2656
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2656 della Commissione, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, rimuovendo una persona fisica dall’elenco delle sanzioni relative all’Iraq. La modifica dà attuazione alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 9 dicembre 2025. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 per espungere una persona dall’elenco soggetto a congelamento dei fondi e delle risorse economiche relativo all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè ai soggetti associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein nei confronti dei quali operano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. L’intervento riguarda in particolare la cancellazione di una persona fisica dall’elenco, in conformità a una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2025. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2656 interviene sul regime di restrizioni economiche e finanziarie relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è meramente aggiornativa: la Commissione adegua l’allegato IV dell’atto base alla decisione del 9 dicembre 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto il depennamento di un soggetto.
Ambito e natura dell’intervento
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 contiene le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, nei confronti dei quali si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione. Il presente regolamento non istituisce nuove misure restrittive, ma modifica esclusivamente tale elenco.
Modifica concreta dell’allegato IV
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, con il quale viene soppressa la voce n. 82. Il soggetto eliminato dall’elenco è Munir Al Qubaysi, indicato anche con gli alias Munir Al-Kubaysi, Muneer Al-Kubaisi, Munir Awad e Munir A Mamduh Awad; sono riportati altresì data di nascita 1966, luogo di nascita Heet, Iraq, indirizzo Siria e nazionalità irachena. Dal punto di vista pratico, la cancellazione comporta la cessazione dell’applicazione delle misure restrittive collegate a tale iscrizione, nei limiti e secondo le regole del regime sanzionatorio di riferimento.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 82 relativa a Munir Al Qubaysi, con i relativi alias, data e luogo di nascita, indirizzo e nazionalità.
Presupposto internazionale della modifica
I considerando richiamano la decisione del 9 dicembre 2025 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha depennato una persona fisica dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento dei beni. La Commissione recepisce tale aggiornamento nel diritto dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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