Regolamento (UE) 2025/2653
Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l’incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell’ambito del bilancio dell’UE per attuare il piano ReArm Europe (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza la capacità dell’Unione di finanziare ricerca, innovazione, infrastrutture e industria della difesa, inserendo o ampliando nel bilancio UE e nei programmi esistenti un orientamento più esplicito verso tecnologie di difesa e applicazioni a duplice uso. Le modifiche riguardano sia l’ampliamento dell’ambito di STEP, Orizzonte Europa, Europa digitale e MCE, sia l’adeguamento delle regole di ammissibilità, dei meccanismi di finanziamento e delle priorità di selezione. È previsto anche un rafforzamento della cooperazione con l’Ucraina nel Fondo europeo per la difesa e un aggiornamento degli orientamenti della Commissione sulle tecnologie critiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica vari regolamenti dell’Unione per orientare fondi e programmi UE a favore di investimenti nel settore della difesa, delle tecnologie a duplice uso e della resilienza industriale, in attuazione del piano ReArm Europe.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi e strumenti UE modificati dal regolamento, in particolare Europa digitale, Orizzonte Europa, Fondo europeo per la difesa, meccanismo per collegare l’Europa e la piattaforma STEP. Riguarda soggetti pubblici e privati beneficiari dei programmi, inclusi PMI, start-up, piccole imprese a media capitalizzazione, enti di ricerca, imprese e altri soggetti giuridici stabiliti nell’UE, in taluni casi nei paesi associati, in Ucraina e nei membri SEE associati a Orizzonte Europa. Il regolamento ha efficacia diretta negli Stati membri dalla sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; contiene anche limitazioni di partecipazione per ragioni di sicurezza e difesa, nonché deroghe mirate rispetto alle ordinarie regole di esclusiva civiltà di alcuni programmi.
Regolamento (UE) 2025/2653 che modifica vari programmi UE per incentivare gli investimenti nel settore della difesa
Il regolamento interviene su STEP, Orizzonte Europa, Fondo europeo per la difesa, programma Europa digitale e meccanismo per collegare l’Europa per orientare risorse dell’Unione verso tecnologie di difesa, capacità a duplice uso, resilienza delle infrastrutture e competitività industriale. Il contesto è quello, descritto nei considerando, dell’accresciuta instabilità geopolitica, della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e della necessità di rafforzare urgentemente la base industriale e tecnologica di difesa europea.
Finalità e logica dell’intervento
Il regolamento mira a mobilitare il bilancio UE come leva per aumentare ricerca, innovazione, sviluppo industriale e infrastrutturale nel settore della difesa e nei settori adiacenti. La scelta è quella di agire su programmi già esistenti, introducendo un quarto ambito STEP dedicato alle tecnologie di difesa, ampliando l’ammissibilità di alcune azioni a duplice uso e rafforzando sinergie tra strumenti civili e militari.
Modifiche al programma Europa digitale
All’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/694 viene aggiunto il sostegno a progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso, con richiamo espresso alla resilienza della società. All’articolo 4 si aggiungono fabbriche di IA e gigafabbriche di IA di nuova generazione. L’articolo 6 viene riscritto per rafforzare la cibersicurezza, le difese contro minacce informatiche e ibride e la cooperazione civile-difesa in materia di cibersicurezza.
Il programma può ora sostenere espressamente il settore della difesa nell’ambito dei servizi pubblici e di interesse pubblico, e il programma di lavoro può escludere taluni soggetti stabiliti in paesi associati o controllati da paesi terzi per ragioni di sicurezza. Inoltre, per gli inviti relativi a tecnologie, servizi, competenze o applicazioni a duplice uso, la dimensione transeuropea del progetto diventa un criterio obbligatorio di aggiudicazione.
Modifiche a Orizzonte Europa e all’Acceleratore CEI
Il regolamento introduce una deroga mirata all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, consentendo che alcune azioni dell’Acceleratore del Consiglio europeo per l’innovazione includano applicazioni a duplice uso e, in una specifica ipotesi, innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa. La Commissione deve includere tale deroga nel monitoraggio del programma.
Il beneficiario dell’Acceleratore resta, in linea generale, una start-up, PMI o eccezionalmente una piccola impresa a media capitalizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato. Per il sostegno alla difesa, però, la platea si restringe: sono ammissibili soltanto soggetti stabiliti nell’Unione, in Ucraina o in un membro SEE associato a Orizzonte Europa, con esclusione dei soggetti controllati da paesi terzi non ammessi, salvo il caso in cui siano fornite garanzie approvate secondo le procedure nazionali. Per le azioni a duplice uso, il programma di lavoro può imporre ulteriori limitazioni di partecipazione in funzione della sicurezza e della tutela degli interessi strategici dell’Unione.
Il regolamento modifica anche il regime finanziario relativo ai rimborsi e alle somme non utilizzate del progetto pilota CEI di Orizzonte 2020, che vengono trattati come entrate con destinazione specifica interne; il termine biennale decorre dal 23 dicembre 2025.
Modifiche al Fondo europeo per la difesa
Il Fondo viene aperto alla partecipazione dei membri SEE dell’EFTA associati e dell’Ucraina. Si conferma che il Fondo sostiene azioni favorevoli allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa e che i programmi di lavoro determinano forme di finanziamento, criteri e procedure di selezione.
La novità rilevante è il finanziamento cumulativo con altri programmi dell’Unione, purché non siano finanziati gli stessi costi, nonché la possibilità di trasferire al Fondo risorse originariamente destinate agli Stati membri in gestione concorrente. Le risorse trasferite possono finanziare fino al 100% dei costi ammissibili delle azioni previste; se non impegnate entro il 30 settembre 2027, possono essere ritrasferite ai programmi di origine. È inoltre prevista la possibilità di contributi volontari supplementari al Fondo da parte di una pluralità di soggetti pubblici e privati, qualificati come entrate con destinazione specifica esterne.
Modifiche al meccanismo per collegare l’Europa
Nel settore digitale dell’MCE gli obiettivi vengono ampliati alle capacità digitali avanzate, incluse cloud, IA, fabbriche di IA e gigafabbriche di IA. È inoltre prevista priorità per i progetti che migliorano prestazioni, resilienza e sicurezza delle infrastrutture critiche grazie a tali capacità.
Sul versante trasporti, il regolamento chiarisce che alcune azioni possono includere misure di salvaguardia delle infrastrutture a duplice uso in relazione alla contromobilità militare o alla realizzazione di infrastrutture per combustibili dual use. Per i corridoi di mobilità militare prioritari dell’UE sono previste condizioni finanziarie specifiche: aumento del cofinanziamento di 10 punti percentuali, prefinanziamento minimo del 20%, collocazione sui corridoi prioritari individuati dagli Stati membri e possibilità di condizioni specifiche di partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
STEP e tecnologie di difesa
Lo STEP viene modificato per includere espressamente le tecnologie di difesa tra le tecnologie critiche del suo ambito strategico. La Commissione deve aggiornare entro il 24 febbraio 2026 gli orientamenti STEP, includendo il nuovo settore e chiarendo la nozione di tecnologie di difesa, catena del valore e servizi essenziali. Viene anche chiarito che i progetti dovrebbero contribuire a ridurre o prevenire dipendenze e vulnerabilità strategiche dell’Unione.
Regole di sicurezza, partecipazione e controlli
Il testo prevede numerose clausole di salvaguardia della sicurezza: i programmi di lavoro possono limitare la partecipazione di soggetti controllati da paesi terzi o stabiliti in paesi associati, e in alcuni casi i bandi possono essere riservati a soggetti stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o cittadini dell’Unione. Nel Fondo europeo per la difesa, per la linea sulle tecnologie critiche di difesa, tali restrizioni sono più rigorose e includono l’Ucraina e taluni membri SEE associati a Orizzonte Europa.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Inquadramento generale e finalità
Il regolamento modifica cinque atti UE per mobilitare risorse del bilancio dell’Unione a sostegno di investimenti nel settore della difesa, delle tecnologie a duplice uso, della resilienza e della competitività industriale. La ratio è rispondere al deterioramento del contesto di sicurezza europeo, rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e accelerare il piano ReArm Europe.
Programma Europa digitale (regolamento 2021/694)
Viene aggiunto tra gli obiettivi il sostegno e l’accelerazione di progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso, con effetto sulla resilienza della società. Nell’ambito dell’obiettivo relativo all’IA si introducono fabbriche di IA e gigafabbriche di IA di nuova generazione. Si rafforzano gli obiettivi in materia di cibersicurezza, cooperazione civile-difesa e supporto a settori pubblici e di interesse pubblico, includendo espressamente la difesa. Il programma di lavoro può limitare la partecipazione, per motivi di sicurezza, a soggetti stabiliti in paesi associati o controllati da paesi terzi, e gli inviti possono essere riservati a soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri controllati da Stati membri o cittadini UE. Nei criteri di aggiudicazione per progetti a duplice uso diventa obbligatoria la considerazione della dimensione transeuropea.
Orizzonte Europa e Acceleratore CEI (regolamento 2021/695)
Si deroga all’articolo 7, paragrafo 1, per consentire che alcune attività dell’Acceleratore CEI includano potenziali applicazioni a duplice uso e, per una specifica linea, innovazione nel settore delle tecnologie critiche di difesa. Le deroghe sono soggette a monitoraggio della Commissione. Il beneficiario resta, in via generale, una start-up, PMI o eccezionalmente una piccola impresa a media capitalizzazione stabilita in uno Stato membro o paese associato. Per il sostegno a tecnologie critiche di difesa, la partecipazione è limitata a soggetti stabiliti nell’Unione, in Ucraina o in un membro SEE associato a Orizzonte Europa; sono previste esclusioni per soggetti controllati da paesi terzi, con eccezione subordinata a garanzie approvate secondo procedure nazionali. Per le azioni con potenziali applicazioni a duplice uso, i programmi di lavoro possono limitare l’accesso ai soli Stati membri o ad alcuni paesi associati, e in casi eccezionali possono escludere soggetti controllati da paesi terzi non associati. Inoltre, i rimborsi e le somme non utilizzate del progetto pilota CEI di Orizzonte 2020 sono trattati come entrate con destinazione specifica interne, con decorrenza del termine biennale dal 23 dicembre 2025.
Fondo europeo per la difesa (regolamento 2021/697)
Il Fondo viene aperto alla partecipazione dei membri SEE dell’EFTA associati e dell’Ucraina. L’ambito del Fondo è confermato sulle azioni favorevoli allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa, con programmazioni che stabiliscono forme di finanziamento, criteri, procedure e modalità di attuazione. Si introduce il finanziamento cumulativo con altri programmi UE purché non si finanzino gli stessi costi, nonché la possibilità di trasferire risorse dai programmi in gestione concorrente al Fondo, con esecuzione diretta o indiretta da parte della Commissione. Le risorse trasferite possono finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni ammissibili specifiche, e le somme non impegnate entro il 30 settembre 2027 possono essere ritrasferite ai programmi originari. Sono inoltre previsti contributi volontari da parte di Stati membri, istituzioni, paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri soggetti, qualificati come entrate con destinazione specifica esterne.
Meccanismo per collegare l’Europa - MCE (regolamento 2021/1153)
Gli obiettivi generali del MCE vengono aggiornati per includere in modo più esplicito la resilienza e la costruzione di sinergie tra trasporti, energia e digitale. Nel settore digitale, gli obiettivi si estendono a reti sicure ad altissima capacità, cloud, IA, fabbriche di IA e gigafabbriche di IA. Per i progetti di interesse comune, è prevista priorità a quelli che implementano o aggiornano significativamente capacità digitali con impatto su prestazioni, resilienza e sicurezza delle infrastrutture critiche. In materia di trasporti, possono essere incluse misure per salvaguardare infrastrutture a duplice uso con riferimento alla contromobilità militare e alle infrastrutture per combustibili dual use. Per i corridoi di mobilità militare prioritari sono previste condizioni specifiche, un prefinanziamento minimo del 20% e l’aumento dei tassi di cofinanziamento di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso ordinario, fino al 100% nei casi previsti. Possono essere imposte condizioni di partecipazione alle procedure di appalto, anche relative al paese di origine di attrezzature, beni, forniture o servizi.
STEP - Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (regolamento 2024/795)
Tra i settori strategici STEP viene aggiunto il quarto settore relativo alle tecnologie di difesa. Viene precisato che i progetti devono contribuire a ridurre o prevenire dipendenze e vulnerabilità strategiche dell’Unione. La Commissione deve aggiornare gli orientamenti entro il 24 febbraio 2026 per includere le tecnologie di difesa e chiarire il relativo perimetro, anche in relazione alla catena del valore e ai servizi essenziali.
Regole di ammissibilità e sicurezza
Più disposizioni consentono di escludere o limitare la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi associati o controllati da paesi terzi, quando ciò sia giustificato da esigenze di sicurezza, tutela degli interessi strategici dell’Unione o interessi di sicurezza e difesa. In Orizzonte Europa e nel programma Europa digitale tali restrizioni devono essere proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario; per alcune ipotesi sono richieste garanzie approvate secondo le procedure nazionali. Nel caso del Fondo europeo per la difesa la partecipazione per le tecnologie critiche di difesa è delimitata in modo più rigoroso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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