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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2650

Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti

Normativa europea32025R2650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime UE contro la deforestazione per semplificare gli adempimenti, ridurre il carico del sistema informatico e chiarire le responsabilità lungo la catena di approvvigionamento. Introduce la nuova figura dell"operatore a valle" e una disciplina agevolata per i "micro o piccoli operatori primari", che presentano una dichiarazione semplificata una tantum, con talune esenzioni se i dati sono già disponibili in banche dati pubbliche. Vengono inoltre rinviate di 12 mesi le principali date di applicazione, rafforzati i controlli basati sul rischio e aggiornate le sanzioni, i rapporti con le dogane e i poteri di monitoraggio della Commissione.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione introducendo semplificazioni per operatori, operatori a valle e commercianti, una disciplina speciale per i micro o piccoli operatori primari e nuovi adeguamenti dei termini di applicazione e dei controlli.

Ambito di applicazione

Si applica a operatori, operatori a valle e commercianti che immettono sul mercato dell'Unione, mettono a disposizione sul mercato o esportano prodotti interessati ai sensi del regolamento (UE) 2023/1115, nonché alle autorità competenti, doganali e alla Commissione. Incide in particolare sulle catene di approvvigionamento di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti elencati nell'allegato I del regolamento modificato; introduce tuttavia esenzioni e procedure semplificate per i micro o piccoli operatori primari stabiliti in paesi classificati a basso rischio e, in alcuni casi, per operatori a valle non PMI e commercianti non PMI. Le nuove regole si applicano dal 30 dicembre 2026, con differimento al 30 giugno 2027 per gli operatori persone fisiche o PMI costituiti al 31 dicembre 2024, fatte salve le disposizioni specifiche già in vigore dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento modificativo.

Modifica del regolamento (UE) 2023/1115 per semplificare gli obblighi legati alla deforestazione

Il regolamento modifica in modo mirato il quadro UE sui prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, con l'obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri amministrativi e rendere più gestibile il sistema di informazione, senza alterare la finalità sostanziale di garantire catene di approvvigionamento a deforestazione zero. Le modifiche intervengono soprattutto sugli obblighi di operatori, operatori a valle e commercianti, sui controlli e sulle tempistiche di applicazione.

Contesto e finalità della riforma

Nei considerando il legislatore evidenzia che il regolamento (UE) 2023/1115 impone già che determinati prodotti e materie prime possano essere immessi sul mercato o esportati solo se a deforestazione zero, conformi alla legislazione del paese di produzione e accompagnati da dichiarazione di dovuta diligenza. Tuttavia, l'entrata in funzione del sistema di informazione e le proiezioni sul volume di operazioni hanno mostrato un carico superiore al previsto; inoltre, le esigenze di semplificazione e competitività delle imprese hanno portato a ridurre alcuni adempimenti, in particolare per PMI e microoperatori.

Nuove definizioni: operatore, operatore a valle, micro o piccolo operatore primario

L'articolo 2 viene profondamente aggiornato. La nozione di "operatore" viene circoscritta a chi immette sul mercato o esporta prodotti interessati, con esclusione degli operatori a valle. Vengono introdotte due figure nuove: il "micro o piccolo operatore primario", che è una persona fisica, una microimpresa o una piccola impresa stabilita in un paese a basso rischio e che produce direttamente i prodotti interessati, e l'"operatore a valle", cioè chi immette sul mercato o esporta prodotti fabbricati usando prodotti interessati già coperti da dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate.

Viene inoltre chiarito che la qualifica di PMI si determina a prescindere dalla forma giuridica. Questa precisazione rileva sia per l'applicazione delle semplificazioni sia per evitare incertezze interpretative sulla platea beneficiaria.

Regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari

Il nuovo articolo 4 bis introduce un regime speciale: i micro o piccoli operatori primari non sono soggetti ad alcuni obblighi ordinari dell'articolo 4 e devono presentare, prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione, una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione. Dopo la presentazione viene assegnato un identificativo della dichiarazione, che accompagna i prodotti interessati lungo la filiera.

La dichiarazione semplificata deve contenere le informazioni indicate nell'allegato III. Se tali informazioni sono già disponibili in un sistema o banca dati esistente del diritto UE o nazionale, gli Stati membri devono renderle disponibili nel sistema di informazione; in tal caso il micro o piccolo operatore primario non è tenuto a presentare la dichiarazione in prima persona. L'operatore può immettere sul mercato o esportare i prodotti solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione.

È inoltre prevista una semplificazione relativa alla localizzazione: per questi operatori, la geolocalizzazione degli appezzamenti può essere sostituita dall'indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento, purché l'indirizzo corrisponda chiaramente all'ubicazione geografica.

Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti

Gli articoli 5 e 6 delineano il nuovo regime per operatori a valle e commercianti. Tali soggetti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato, o esportare, i prodotti interessati solo se dispongono delle informazioni richieste. Gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono registrarsi nel sistema di informazione prima di operare.

Essi devono raccogliere e conservare, per almeno cinque anni, le informazioni identificative dei propri fornitori e dei propri clienti, inclusi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni, se il fornitore è un operatore. In caso di nuove informazioni rilevanti, devono informare senza ritardo le autorità competenti e gli operatori a valle o commercianti interessati nella catena. Se ricevono informazioni che indicano la possibile non conformità di un prodotto prima dell'immissione o esportazione, devono avvisare immediatamente le autorità competenti e, in presenza di indicazioni comprovate, verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio sia nullo o trascurabile; in mancanza, non possono immettere, mettere a disposizione o esportare il prodotto.

Mandatario e responsabilità dell'operatore

L'articolo 6 conferma che l'operatore può incaricare un mandatario di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata, ma la responsabilità della conformità del prodotto resta sempre in capo all'operatore. Su richiesta, il mandatario deve esibire copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e, ove possibile, anche nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato o in inglese.

È prevista una possibilità specifica per l'operatore persona fisica o microimpresa: può incaricare il successivo operatore a valle o commerciante a valle, purché non sia a sua volta persona fisica o microimpresa, di agire come mandatario. Anche in questo caso l'operatore originario conserva la responsabilità sostanziale.

Dovuta diligenza, informazioni richieste e tracciabilità

L'articolo 8 ribadisce che la dovuta diligenza deve essere esercitata su tutti i prodotti interessati prima dell'immissione o dell'esportazione. L'articolo 9 aggiorna le informazioni da raccogliere, con specificazioni sulle quantità e sulla descrizione dei prodotti e sui dati del destinatario o del fornitore.

L'articolo 4, inoltre, impone all'operatore che venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti di avvisare le autorità competenti e gli operatori a valle/commercianti ai quali il prodotto è stato fornito. L'operatore deve anche trasmettere i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni ai soggetti a valle, al fine di assicurare la tracciabilità lungo la filiera.

Controlli delle autorità competenti

Le modifiche all'articolo 16 rafforzano l'approccio risk-based. Le autorità competenti devono selezionare i controlli sulla base di un'analisi del rischio che tenga conto della materia prima, della complessità e lunghezza della catena di approvvigionamento, della presenza di commistione di prodotti, della fase di trasformazione, della vicinanza degli appezzamenti alle foreste, della classificazione di rischio del paese o di parti di esso, della storia di non conformità, del rischio di elusione e di ogni altra informazione utile.

Sono stabilite soglie minime di controllo annuo:

  • almeno il 3% degli operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI per prodotti provenienti da paesi o parti di paesi a rischio standard;
  • almeno il 9% per i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio, con riferimento anche al 9% della quantità dei prodotti;
  • almeno l'1% per i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi a basso rischio.

Gli obiettivi si applicano separatamente per ciascuna materia prima interessata. I controlli sono, di regola, senza preavviso, salvo che la notifica preventiva sia necessaria per l'efficacia del controllo.

Contenuto dei controlli sugli operatori e sugli operatori a valle/commercianti

L'articolo 18 stabilisce che i controlli sugli operatori riguardano l'esame del sistema di dovuta diligenza, della documentazione e dei registri, nonché della conformità del prodotto interessato. Se sorgono dubbi, le autorità possono effettuare esami sul campo, controllare le misure correttive adottate, utilizzare strumenti tecnici e scientifici come analisi anatomiche, chimiche o del DNA, ricorrere a dati Copernicus o altre fonti di osservazione della Terra e svolgere controlli a campione anche in paesi terzi, previo accordo.

L'articolo 19, per operatori a valle e commercianti, limita il controllo all'esame della documentazione e dei registri necessari a dimostrare la conformità all'articolo 5, con la possibilità di controlli a campione e verifiche in loco se emergono dubbi.

Azioni correttive e sanzioni

Il nuovo articolo 24 prevede che, in caso di non conformità, le autorità competenti ordinino senza indugio misure correttive adeguate e proporzionate entro un termine ragionevole. Le misure minime possono consistere nella rettifica delle irregolarità formali, nel blocco dell'immissione o esportazione, nel ritiro o richiamo del prodotto, nella donazione per fini caritatevoli o di interesse pubblico oppure, se non possibile, nello smaltimento secondo il diritto UE sui rifiuti.

L'articolo 25 ribadisce che gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e le notificano alla Commissione. Tra le sanzioni minime rientrano:

  • sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle merci, tali da eliminare il vantaggio economico della violazione, con importo massimo per le persone giuridiche almeno pari al 4% del fatturato annuo totale a livello UE dell'esercizio precedente;
  • confisca dei prodotti interessati;
  • confisca dei proventi derivanti dall'operazione illecita.

L'articolo 20 consente inoltre agli Stati membri di autorizzare il recupero integrale dei costi sostenuti dalle autorità nei casi di non conformità.

Dogane, interfaccia elettronica e sistema di informazione

L'articolo 26 coordina il regime con le formalità doganali: prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, oppure l'identificativo della dichiarazione per i micro o piccoli operatori primari, deve essere messo a disposizione delle autorità doganali. Tale obbligo non si applica all'esportazione di un prodotto interessato da parte di un operatore a valle. Se il prodotto risulta soggetto a controllo prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione, le autorità doganali sospendono la procedura.

L'articolo 28 impone alla Commissione di sviluppare entro il 1° dicembre 2029 un'interfaccia elettronica basata sullo sportello unico doganale UE per consentire lo scambio di dati tra sistemi doganali nazionali e sistema di informazione.

L'articolo 33 amplia il sistema di informazione includendo la registrazione degli operatori a valle non PMI e dei commercianti non PMI, la registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e di quelle semplificate, il supporto al risk profiling, l'accesso alle autorità e agli operatori, nonché la comunicazione e la cooperazione digitale.

Segnalazioni, protezione dell'identità e cooperazione amministrativa

L'articolo 31 consente a persone fisiche o giuridiche di presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengano che uno o più soggetti non si conformino al regolamento. Le autorità devono valutarle senza ritardo e adottare i provvedimenti necessari, inclusi controlli, audizioni e, se del caso, misure provvisorie per evitare l'immissione o l'esportazione dei prodotti oggetto d'indagine. Gli Stati membri devono proteggere l'identità di chi segnala o effettua indagini, in coerenza con la direttiva (UE) 2019/1937.

L'articolo 21 rafforza lo scambio di informazioni tra autorità competenti e Commissione, anche per segnalare errori tecnici o perturbazioni del sistema di informazione, e prevede l'accesso reciproco alle informazioni rilevanti tra autorità di Stati membri diversi.

Riesame e sviluppi futuri

L'articolo 34 impone alla Commissione un riesame a scopo di semplificazione entro il 30 aprile 2026, con eventuale proposta legislativa, e un riesame generale entro il 30 giugno 2030 e poi ogni cinque anni. Il primo riesame generale dovrà valutare, tra l'altro, ulteriori strumenti di facilitazione per PMI e paesi a rischio standard o alto, l'impatto su agricoltori, popoli indigeni e comunità locali, l'eventuale estensione ad altri terreni boschivi, ecosistemi naturali e materie prime, il ruolo degli istituti finanziari, degli operatori a valle, dei commercianti e dei micro o piccoli operatori primari.

Abrogazione del vecchio regime sul legno e norme transitorie

L'articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 a decorrere dal 30 dicembre 2026, ma mantiene la sua applicazione fino al 31 dicembre 2029 per il legno e i prodotti derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2026. Dopo il 31 dicembre 2029, tali prodotti dovranno rispettare l'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento modificativo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) 2023/1115 si applicano, come regola generale, dal 30 dicembre 2026; per gli operatori persone fisiche o PMI costituiti al 31 dicembre 2024, la data è rinviata al 30 giugno 2027, con esclusione dei prodotti rientranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e perimetro soggettivo

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1115 è modificato per ridefinire "operatore" escludendo gli operatori a valle, introdurre la nozione di "micro o piccolo operatore primario" e quella di "operatore a valle", chiarire la definizione di "commerciante", precisare il significato di "nel corso di un'attività commerciale", aggiornare la nozione di "mandatario" e chiarire che la qualifica di PMI prescinde dalla forma giuridica.

Regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari

È inserito l'articolo 4 bis, che esonera i micro o piccoli operatori primari da alcuni obblighi dell'articolo 4 e impone una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione. La dichiarazione genera un identificativo da associare ai prodotti; se i dati richiesti sono già disponibili in una banca dati o sistema esistente del diritto UE o nazionale, gli Stati membri li rendono disponibili nel sistema di informazione e l'operatore può essere esentato dalla presentazione diretta. Per tali operatori la geolocalizzazione può essere sostituita dall'indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento, se corrispondente all'ubicazione geografica.

Obblighi di operatori a valle e commercianti

Gli articoli 5 e 6 sono riscritti: l'operatore a valle e il commerciante possono operare solo se dispongono delle informazioni richieste; gli operatori a valle non PMI e i commercianti non PMI devono registrarsi nel sistema di informazione. Devono raccogliere e conservare per almeno cinque anni i dati identificativi dei fornitori e dei clienti, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni; in caso di nuove informazioni rilevanti devono informare immediatamente le autorità competenti e la catena a valle. Il mandatario può presentare la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata per conto dell'operatore, che resta responsabile; è prevista anche la possibilità per un operatore persona fisica o microimpresa di incaricare un successivo operatore a valle o commerciante a valle come mandatario.

Dovuta diligenza e contenuto delle informazioni

L'articolo 8 conferma che la dovuta diligenza deve essere esercitata prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione di tutti i prodotti interessati. L'articolo 9 aggiorna il contenuto informativo, precisando le modalità di indicazione delle quantità e dei dati dei destinatari dei prodotti interessati.

Controlli delle autorità competenti e criteri di rischio

L'articolo 16 rafforza l'approccio basato sul rischio, indicando criteri quali materia prima, complessità e lunghezza della catena, commistione, fase di trasformazione, prossimità alle foreste, livello di rischio del paese, precedenti di non conformità, rischio di elusione e altre informazioni pertinenti. Sono fissate soglie minime annuali di controlli: 3% per operatori, operatori a valle non PMI e commercianti non PMI in paesi a rischio standard; 9% per soggetti e quantità relativi a paesi ad alto rischio; 1% per paesi a basso rischio, con obiettivi separati per ciascuna materia prima. I controlli sono in linea di principio senza preavviso.

Verifiche su operatori e su operatori a valle/commercianti

Gli articoli 18 e 19 disciplinano il contenuto dei controlli: per gli operatori, esame del sistema di dovuta diligenza, della documentazione e, se necessario, verifiche sul campo, test tecnici e controlli a campione anche in paesi terzi previo accordo; per operatori a valle e commercianti, verifica della documentazione e dei registri a supporto della conformità all'articolo 5, con possibili controlli a campione.

Sanzioni, azioni correttive e recupero dei costi

L'articolo 24 impone alle autorità competenti di ordinare misure correttive adeguate e proporzionate in caso di non conformità, inclusi rettifica, blocco dell'immissione o esportazione, ritiro o richiamo, donazione o smaltimento. L'articolo 25 stabilisce che gli Stati membri definiscono le sanzioni e, tra queste, prevede sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei beni, con massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo totale a livello di Unione per le persone giuridiche, oltre a confisca dei prodotti e dei proventi; l'articolo 20 consente agli Stati membri di autorizzare il recupero integrale dei costi delle attività di controllo nei casi di non conformità.

Dogane, interfaccia elettronica e sistema di informazione

L'articolo 26 richiede che il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza o, per i micro o piccoli operatori primari, l'identificativo della dichiarazione, sia messo a disposizione delle autorità doganali prima dello sdoganamento o dell'esportazione, salvo il caso di esportazioni da parte di un operatore a valle. L'articolo 28 obbliga la Commissione a predisporre entro il 1° dicembre 2029 un'interfaccia elettronica basata sullo sportello unico doganale UE per lo scambio di dati tra sistemi doganali e sistema di informazione. L'articolo 33 amplia le funzionalità del sistema, includendo registrazione di operatori a valle non PMI e commercianti non PMI, dichiarazioni semplificate, profili di rischio, scambio dati e supporto alla comunicazione digitale.

Riesame, deleghe e obblighi di relazione della Commissione

L'articolo 34 prevede un riesame a scopo di semplificazione entro il 30 aprile 2026 e un riesame generale entro il 30 giugno 2030 e poi ogni cinque anni, con valutazioni specifiche su ulteriori semplificazioni, impatto su agricoltori e PMI, estensione dell'ambito e ruolo degli istituti finanziari. L'articolo 35 disciplina la delega alla Commissione per modificare l'allegato I sui codici NC dei prodotti interessati.

Abrogazione del regolamento legno e regime transitorio

L'articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 con effetto dal 30 dicembre 2026, prevedendo però una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2029 per il legno e i derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dopo il 30 dicembre 2026; dal 31 dicembre 2029 tali prodotti devono rispettare l'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento modificativo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile. Le nuove date di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, come modificate, sono fissate al 30 dicembre 2026 per gli articoli da 3 a 13, da 16 a 24 e 26, 31 e 32, con rinvio al 30 giugno 2027 per determinati operatori persone fisiche o PMI costituiti al 31 dicembre 2024.

Come è indicizzato

Materieambientecommercio internazionaledoganesostenibilità della filierapiccole e medie imprese

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