Regolamento (UE) 2025/2006
Regolamento (UE) 2025/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2025, che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2023/1670 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/1670 per correggere alcuni errori materiali e per allinearlo ad altri atti dell’Unione, in particolare alla direttiva 2014/34/UE e al regolamento (UE) 2024/1781. Introduce un’esenzione per i dispositivi destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive, sopprime una disposizione ormai superflua sull’elusione e rettifica gli allegati tecnici relativi a pezzi di ricambio e requisiti di smontaggio. L’obiettivo dichiarato è garantire certezza del diritto e coerenza normativa, con applicazione a decorrere dal 20 giugno 2025.
Rettifica e modifica del regolamento (UE) 2023/1670 sulle specifiche di progettazione ecocompatibile per smartphone, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, con esclusioni per i dispositivi disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE e correzioni tecniche sugli allegati.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito della direttiva 2009/125/CE, ai prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670, ossia smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet. Il regolamento introduce un’esclusione espressa per gli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE. Le rettifiche riguardano in particolare gli obblighi relativi ai pezzi di ricambio e alla riparabilità, nonché le disposizioni sull’elusione e la valutazione della conformità. Si applica a decorrere dal 20 giugno 2025, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica e modifica del regolamento (UE) 2023/1670 sulla progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet
Il regolamento della Commissione del 18 dicembre 2025 interviene sul regolamento (UE) 2023/1670 per correggere errori materiali e coordinare il testo con la disciplina successiva in materia di progettazione ecocompatibile e con la normativa sugli apparecchi destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive. La Commissione richiama la direttiva 2009/125/CE come base giuridica e motiva l’atto con esigenze di coerenza, chiarezza e certezza del diritto.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Le modifiche riguardano i prodotti già disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670: smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet. Viene però introdotta un’esclusione espressa per i dispositivi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e rientranti nella direttiva 2014/34/UE.
Elusione e coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1781
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1670 viene soppresso. La Commissione spiega che la materia dell’elusione è già disciplinata in modo esaustivo dall’articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, che si applica ai prodotti interessati dall’entrata in applicazione di quest’ultimo atto.
Rettifiche all’articolo 9
Viene sostituito l’ultimo comma dell’articolo 9 per chiarire ulteriori esclusioni di prodotto, includendo i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, i telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e i proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.
Allegato II: pezzi di ricambio e requisiti di smontaggio
La rettifica più rilevante riguarda l’allegato II. Per le parti A, B e D, sezione 1.1, punto 3), viene corretto il termine di consegna dei pezzi di ricambio: per i primi 5 anni del periodo previsto al punto 1, lettere a) e c), la consegna deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine; nei restanti anni del periodo, entro 10 giorni lavorativi.
Sempre per le parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), dal 20 giugno 2025 i fabbricanti, importatori o mandatari devono garantire che il processo di sostituzione delle parti di cui al punto 1, lettera c), salvo batteria o batterie e gruppo display, soddisfi requisiti di facilità di riparazione. In particolare:
- gli elementi di fissaggio devono essere rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili;
- la sostituzione deve poter essere effettuata senza attrezzi, con un attrezzo o set di attrezzi fornito con il prodotto o il ricambio, oppure con attrezzi di base;
- il processo deve essere eseguibile in un ambiente d’uso;
- il processo deve essere eseguibile da un profano.
Per la parte C, sezione 2.1, punto 3), viene effettuata la stessa correzione sui tempi di consegna dei pezzi di ricambio. Al punto 5) della stessa parte, la lettera c) è soppressa per eliminare l’errore relativo al gruppo display.
Allegato IV: non conformità dei modelli equivalenti
L’allegato IV viene rettificato per chiarire l’effetto della non conformità: se un modello non è conforme ai requisiti dell’articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, allora anche il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente o comunque a decorrere dal 20 giugno 2025, al fine di garantire certezza del diritto sulla data di applicazione delle specifiche di ecodesign. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusione per apparecchi in atmosfera potenzialmente esplosiva
All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1670 viene aggiunta una lettera c) che esclude dal campo di applicazione gli smartphone, gli altri telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE.
Soppressione della disciplina sull’elusione
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1670 è soppresso, poiché il tema dell’elusione è disciplinato in modo esaustivo dall’articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, applicabile ai prodotti interessati.
Precisazione su esclusioni settoriali all’articolo 9
L’ultimo comma dell’articolo 9 è sostituito per chiarire l’esclusione, tra le altre categorie, dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.
Rettifiche all’allegato II: pezzi di ricambio e riparabilità
Per tutte le parti A, B e D dell’allegato II, sezione 1.1, punto 3), si corregge il termine di consegna dei pezzi di ricambio: nei primi 5 anni del periodo di cui al punto 1, lettere a) e c), la consegna deve avvenire entro 5 giorni lavorativi; nei restanti anni del periodo, entro 10 giorni lavorativi. Inoltre, per le parti A, B e D, sezione 1.1, punto 5), si chiarisce che, a partire dal 20 giugno 2025, i requisiti di sostituzione riguardano le parti di cui al punto 1, lettera c), con esclusione della batteria o delle batterie e del gruppo display, e devono rispettare criteri di smontaggio riparabile da un profano, senza attrezzi o con attrezzi di base o forniti col prodotto/ricambio, con elementi di fissaggio rimovibili, forniti nuovamente o riutilizzabili.
Rettifica specifica per la parte C dell’allegato II
Nella parte C, sezione 2.1, punto 3), viene corretto in modo analogo il regime di consegna dei pezzi di ricambio; al punto 5), la lettera c) è soppressa per eliminare la duplicazione/discordanza relativa al gruppo display.
Rettifica dell’allegato IV sulla non conformità
Il secondo comma dell’allegato IV è sostituito prevedendo che, se un modello non è conforme ai requisiti dell’articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 20 giugno 2025. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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