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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2566

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2566 della Commissione, del 18 dicembre 2025, relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32025R2566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza due forme di L-lisina, il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, come additivi nutrizionali per tutte le specie animali, sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA. L’autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche e di sicurezza, tra cui limiti di impiego, obblighi di etichettatura, precauzioni per l’uso nei ruminanti e misure di protezione degli utilizzatori. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453, con condizioni d’uso ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché ai mangimi composti e all’acqua di abbeveraggio destinati a tutte le specie animali. Riguarda esclusivamente i due additivi nutrizionali elencati in allegato, prodotti con il ceppo Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453. Sono previste condizioni specifiche per l’uso nei ruminanti, per l’impiego nell’acqua di abbeveraggio e per la tutela degli utilizzatori; non introduce autorizzazioni generali per altri ceppi o altre forme di lisina.

Autorizzazione del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2566 autorizza due additivi nutrizionali a base di L-lisina prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 7 e sui pareri favorevoli dell’EFSA del 18 marzo 2025, con alcune cautele su uso in acqua di abbeveraggio, ruminanti e tutela degli utilizzatori.

Base giuridica e iter valutativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne stabilisce motivi e procedure. Le due domande di autorizzazione riguardano il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453, corredate della documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3.

L’EFSA ha concluso che entrambe le sostanze sono sicure per le specie bersaglio se somministrate tramite i mangimi, sicure per i consumatori e per l’ambiente, ma che presentano criticità se usate nell’acqua di abbeveraggio. Ha inoltre rilevato che gli additivi devono essere considerati irritanti per pelle, occhi e vie respiratorie, e che la lisina è una fonte efficace dell’aminoacido essenziale per le specie non ruminanti; per i ruminanti occorre protezione dalla degradazione ruminale.

Oggetto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Le sostanze autorizzate sono:

  • solfato di L-lisina, numero di identificazione 3c330;
  • monocloridrato di L-lisina, numero di identificazione 3c331.

Entrambe sono destinate a tutte le specie animali e sono descritte nell’allegato con composizione, formula chimica, specifiche di purezza e metodi analitici.

Condizioni di impiego e limiti tecnici

Per il solfato di L-lisina l’allegato indica un tenore minimo di L-lisina del 55% e un tenore massimo di solfato del 21%; per il monocloridrato di L-lisina è previsto un tenore minimo di L-lisina del 78% sulla sostanza secca. Per il solfato di L-lisina è fissato un tenore massimo di 10.000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Per entrambi gli additivi valgono le seguenti condizioni operative:

  • nelle istruzioni per l’uso di additivo e premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio;
  • l’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio;
  • se impiegati nei ruminanti, devono essere protetti dalla degradazione ruminale;
  • deve essere indicato il tasso di umidità sull’etichetta dell’additivo.

Etichettatura e avvertenze per l’utilizzatore

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere una specifica avvertenza nutrizionale: in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.

La Commissione sottolinea inoltre che l’uso sicuro nell’acqua di abbeveraggio, sotto il profilo igienico, va valutato anche alla luce del regolamento (CE) n. 183/2005 sui requisiti di igiene dei mangimi.

Sicurezza degli operatori

Il regolamento impone misure di tutela per gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso di additivo e premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e controlli ufficiali

L’allegato disciplina i metodi analitici per il controllo dell’additivo e della lisina nei diversi matrici. Per il solfato di L-lisina si richiamano, tra l’altro, la Farmacopea europea, monografia 20301, e la norma EN ISO 17180; per il monocloridrato di L-lisina si richiama il Food Chemical Codex. Per premiscele, mangimi composti e acqua di abbeveraggio sono previsti metodi cromatografici a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, anche con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione e efficacia

Per entrambi gli additivi il periodo di autorizzazione termina l’8 gennaio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza, nell’ambito della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", le sostanze specificate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale alle condizioni ivi indicate.

Sostanze autorizzate e identificazione

L’allegato riguarda il solfato di L-lisina (numero di identificazione 3c330) e il monocloridrato di L-lisina (numero di identificazione 3c331), entrambi prodotti con Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.453. Per ciascuno sono indicati composizione, formula chimica, numero CAS, specifiche di titolo minimo di L-lisina e metodi di analisi.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

Entrambi gli additivi sono autorizzati per tutte le specie animali. L’allegato prevede che possano essere usati anche nell’acqua di abbeveraggio, ma con avvertenze specifiche e tenendo conto dei profili di sicurezza e igiene richiamati dalla Commissione e dall’EFSA.

Condizioni d’uso e limiti tecnici

Per il solfato di L-lisina è fissato un tenore massimo di 10.000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per il monocloridrato di L-lisina è indicato un tenore minimo di L-lisina del 78% sulla sostanza secca. Per entrambi, le istruzioni d’uso devono riportare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Uso nell’acqua di abbeveraggio

L’allegato consente la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio per entrambi gli additivi. Il considerando richiama tuttavia le preoccupazioni EFSA in materia di sicurezza e igiene, chiarendo che i possibili rischi igienici dell’uso in acqua di abbeveraggio rientrano nel regolamento (CE) n. 183/2005.

Protezione dei ruminanti

Se utilizzati nell’alimentazione dei ruminanti, sia il solfato di L-lisina sia il monocloridrato di L-lisina devono essere protetti dalla degradazione ruminale. Questa prescrizione è ribadita nelle "altre disposizioni" dell’allegato per entrambi gli additivi.

Obblighi di etichettatura e avvertenze nutrizionali

L’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve inoltre riportare un’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.

Sicurezza degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodo di analisi e controlli

L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione della lisina nei mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, richiamando la Farmacopea europea, il Food Chemical Codex, la norma EN ISO 17180 e il regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione

Per entrambi gli additivi il termine del periodo di autorizzazione è fissato all’8 gennaio 2036.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimiigiene dei mangimi

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