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Sentenza

Sentenza n. 866/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 537/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR e il diniego questorile, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 11, 13, 39 e seguenti del T.U.L.P.S., dell’art. 56 c.p. e dell’art. 3 l. 241/1990, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento. Ha negato di intrattenere rapporti con parenti pregiudicati, ha contestato la rilevanza della posizione del padre e ha sostenuto che la Questura non avesse adeguatamente identificato i soggetti pregiudicati con i quali sarebbe stato controllato, né documentato alcuni episodi richiamati. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione avesse valorizzato in modo sproporzionato i rapporti familiari e circostanze risalenti o occasionali, senza formulare una valutazione complessiva e attuale della sua personalità. Il Consiglio di Stato ha tuttavia rilevato d’ufficio un vizio preliminare relativo alla procura speciale allegata all’appello: essa indicava un delegante estraneo al giudizio, altre parti e un diverso oggetto processuale, riferendosi a un’informativa prefettizia, a provvedimenti comunali e alla revoca di una SCIA, anziché alla sentenza e al diniego di porto d’armi oggetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per nullità assoluta e insanabile della procura alle liti, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità del diniego di rinnovo del porto d’armi. La procura non possedeva il necessario carattere di specialità richiesto nel processo amministrativo, poiché gli elementi identificativi del giudizio in essa contenuti erano manifestamente inconferenti: indicavano un diverso delegante, diverse parti e un diverso petitum. Anche l’eventuale collocazione della procura a margine o in calce al ricorso non poteva sanare il vizio, perché il contenuto dell’atto conteneva elementi incoerenti con il giudizio cui era riferito. Il vizio non era inoltre suscettibile di regolarizzazione successiva ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., in ragione dell’incompatibilità di tale meccanismo con la disciplina del processo amministrativo e della necessità che la procura speciale preceda la redazione e notificazione del ricorso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura alle liti nel processo amministrativo deve avere carattere speciale e consentire di riferire con certezza il potere rappresentativo allo specifico giudizio.

  • art. 35 c.p.a.

    Il superamento dei termini decadenziali propri del processo amministrativo può determinare la definizione del giudizio con una pronuncia di rito; ciò impedisce di ammettere una sanatoria della procura nulla che possa eludere tali termini.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il meccanismo di regolarizzazione previsto per il processo civile di merito è ritenuto ontologicamente incompatibile con il processo amministrativo, nel quale la procura deve precedere la redazione e notificazione del ricorso.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    È stato richiamato dall’appellante tra le norme asseritamente violate dal diniego di rinnovo del porto d’armi; la questione sostanziale non è stata esaminata per la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 13 T.U.L.P.S.

    È stato richiamato dall’appellante tra le norme disciplinanti il rilascio dei titoli di polizia; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l’applicazione concreta.

  • art. 39 T.U.L.P.S. e seguenti

    Sono stati invocati dall’appellante in relazione al diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi; il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria processuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto per censurare la motivazione e l’istruttoria del diniego questorile, ma non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare con certezza il giudizio cui si riferisce, mediante l’indicazione degli elementi essenziali della controversia, delle parti, dell’autorità giudiziaria o, nei gradi di impugnazione, della sentenza impugnata.
  • La specialità della procura non può essere desunta dal solo collegamento materiale con il ricorso quando il contenuto della procura indica un diverso delegante, diverse parti o un diverso oggetto processuale; tali elementi incoerenti rendono la procura non riferibile al giudizio e determinano la nullità assoluta dell’atto.
  • La nullità della procura alle liti nel processo amministrativo non è sanabile mediante la regolarizzazione successiva prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso e la sanatoria potrebbe consentire l’elusione dei termini decadenziali del rito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAppelloReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimento

Testo integrale

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