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Legge

L.R. Marche 2/2004

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2004).

Normativa regionaleL.R. Marche 2/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2004 della Regione Marche dispone rifinanziamenti e nuove autorizzazioni di spesa per il bilancio 2004, con proroghe di termini, limiti di impegno pluriennali, cofinanziamenti e interventi settoriali (trasporti, ambiente, cultura, lavoro, sanità, edilizia, montagna). Molte previsioni sono limitate all’anno 2004 o a scadenze specifiche, con alcune misure transitorie fino al 2005 o al 2024.

Legge finanziaria regionale 2004 della Regione Marche: rifinanziamenti, autorizzazioni di spesa e misure di bilancio

Legge finanziaria 2004 della Regione Marche

La legge stabilisce per l’anno 2004 il quadro delle principali autorizzazioni di spesa regionali, i rifinanziamenti di leggi settoriali e una serie di misure organizzative e finanziarie per il bilancio annuale e pluriennale della Regione Marche. Numerose disposizioni hanno efficacia limitata al solo esercizio 2004 o fissano termini puntuali di presentazione, concessione o ultimazione.

Rifinanziamenti, reiscrizioni e gestione degli stanziamenti

La legge quantifica per il 2004 le spese relative a leggi regionali di carattere continuativo, ricorrente e pluriennale, rinviate alla legge finanziaria per la determinazione annuale. Autorizza inoltre il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, la reiscrizione di somme a destinazione specifica e la conservazione nel conto dei residui di stanziamenti 2003 non impegnati entro fine esercizio.

La Giunta regionale è autorizzata a:

  • reiscrivere economie accertate, recuperi e rimborsi su stanziamenti a specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie;
  • variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati;
  • trasmettere le relative deliberazioni al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicarle nel bollettino ufficiale nei medesimi termini, quando previsto.

Cofinanziamenti e contributi per programmi statali e interventi settoriali

Per il 2004 sono autorizzate diverse spese di cofinanziamento regionale di programmi statali o di interventi specifici, tra cui agricoltura, ambiente, sicurezza, aree urbane, fotovoltaico e borse di studio universitarie. È prevista anche la partecipazione dei Comuni alle opere di difesa della costa, entro limiti percentuali massimi legati alla popolazione residente:

  • fino al 5% per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • fino al 10% per Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Sono inoltre autorizzate numerose spese puntuali per ARSTEL, attività istituzionali, ricambio generazionale nelle PMI, cooperazione internazionale, tutela ambientale, gestione rifiuti, trasporto pubblico locale, debiti pregressi di dipartimenti regionali, cultura, teatro, associazioni e contributi a Comuni e comitati per eventi e iniziative specifiche dell’anno 2004.

Trasporti, ambiente, cultura e interventi speciali

La legge destina risorse al trasporto pubblico locale, al programma di parcheggi della legge n. 122/1989, alla rete ecologica regionale, ai contributi per materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, al sostegno di Aerdorica e a interventi culturali e celebrativi, compresi teatri e ricorrenze religiose locali.

È inoltre prevista la sospensione, fino al 31 marzo 2005, dei procedimenti autorizzativi e di VIA per nuove centrali termoelettriche, salvo biomasse, idroelettrico ed eolico, in attesa del Piano energetico ambientale regionale.

Edilizia, lavori pubblici e limiti di impegno pluriennali

La legge rinnova per il 2004 numerosi limiti di impegno ventennali con decorrenza dal 2005 e termine nel 2024, relativi a contributi per opere pubbliche e interventi degli enti locali. Per molte annualità sono riaperti i termini di presentazione della documentazione necessaria alla concessione del contributo, fissandoli al 30 settembre 2004, pena decadenza.

È istituito un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, con rimborso entro tre anni dalla concessione, senza oneri aggiuntivi se rispettati i termini. La Giunta può inoltre autorizzare variazioni di bilancio per programmi comunitari, federalismo fiscale e decentramento amministrativo.

Politiche del lavoro, montagna e sviluppo territoriale

Sono prorogati i termini per l’approvazione del piano annuale delle politiche attive del lavoro e la validità del piano triennale 2000/2002 è estesa fino al 31 maggio 2004. Viene istituito anche il fondo regionale per la montagna per il 2004, alimentato dalla quota del fondo nazionale e da risorse regionali, con quote riservate alla delegazione UNCEM e alla Comunità montana zona D/2.

Sanità e gestione del debito delle aziende sanitarie

La legge autorizza la Giunta a intervenire sulla gestione dell’esposizione debitoria delle Zone territoriali e delle Aziende ospedaliere, anche per abbreviare i tempi di pagamento. Tali enti possono inoltre contrarre anticipazioni di cassa con il tesoriere entro il limite di due dodicesimi delle entrate di bilancio, esclusi i movimenti di partite di giro.

Disposizioni ulteriori, modifiche normative e regime transitorio

Sono previste modifiche ad altre leggi regionali, alcune delle quali non riportano il testo consolidato nel documento. La legge disciplina anche aspetti particolari come la rinegoziazione dei mutui di edilizia agevolata, l’utilizzo dei fondi per edilizia residenziale pubblica, il riutilizzo delle economie di spesa su opere finanziate dalla Regione e la semplificazione di alcune rettifiche contabili.

Obsolescenza

Si tratta di una legge finanziaria riferita al solo esercizio 2004, con molte misure già esaurite o scadute; nel complesso è da considerarsi oggi sostanzialmente obsoleta e di interesse soprattutto storico-contabile.

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