L.R. Marche 25/2003
Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Marche riduce dal 2004 l’aliquota IRAP al 4,5% per la fabbricazione di calzature (poi estesa anche al settore 19.20.0) e ridetermina dal 2004 l’addizionale regionale IRPEF per scaglioni di reddito. Rinvia inoltre al 31 dicembre 2005 il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per gli anni 2000 e 2001.
Agevolazioni IRAP, addizionale IRPEF e recupero tasse automobilistiche
Agevolazioni tributarie regionali su IRAP, addizionale IRPEF e tasse automobilistiche
La legge della Regione Marche interviene su tre ambiti tributari regionali: IRAP, addizionale regionale IRPEF e recupero delle tasse automobilistiche. La disciplina ha efficacia dal 2004 per le misure di aliquota e addizionale, mentre il differimento sul recupero delle tasse automobilistiche riguarda specificamente i debiti relativi agli anni 2000 e 2001.
IRAP: riduzione dell’aliquota per il settore calzaturiero
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, l’aliquota IRAP prevista dalla normativa regionale richiamata è ridotta al 4,5% per il settore della fabbricazione delle calzature.
La nota all’articolo precisa che tale riduzione si intende applicata anche al settore di attività economica 19.20.0, relativo a:
- fabbricazione di articoli da viaggio;
- borse;
- articoli da correggiaio e selleria;
- fabbricazione di calzature.
È inoltre richiamato che, per la registrazione delle agevolazioni IRAP nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, trovano applicazione le disposizioni regionali successive del 2017.
Addizionale regionale IRPEF
Dal 2004 l’addizionale regionale all’IRPEF è rideterminata secondo gli scaglioni di reddito riportati in allegato. La struttura dell’imposta regionale risulta così articolata:
- fino a euro 15.493,71: 0,9%;
- oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41: 1,4%;
- oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68: 3,6%;
- oltre euro 69.721,68: 4%.
Recupero delle tasse automobilistiche regionali
In deroga allo statuto del contribuente, i termini per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute alla Regione Marche per gli anni 2000 e 2001 sono differiti al 31 dicembre 2005. La disposizione opera quindi come proroga straordinaria dei termini di recupero riferita a un periodo già concluso.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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