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Legge

L.R. Marche 6/2004

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Normativa regionaleL.R. Marche 6/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nelle Marche l’individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, la durata della dichiarazione (5 anni, rinnovabile una sola volta), la predisposizione e approvazione dei piani di risanamento (validità 10 anni), gli effetti urbanistici e gli obblighi di monitoraggio. Prevede criteri tecnici, coordinamento tra enti, misure finanziarie e una disciplina transitoria per Ancona-Falconara-Bassa Valle dell’Esino.

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e dei relativi piani di risanamento

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

La legge regionale delle Marche regola l’individuazione delle aree caratterizzate da gravi squilibri ambientali e l’adozione dei conseguenti piani di risanamento. Il provvedimento mira sia alla riduzione dell’inquinamento sia alla promozione dello sviluppo sostenibile e della sicurezza territoriale.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le aree territoriali e, se presenti, i tratti marittimi prospicienti che presentano alterazioni significative degli equilibri ecologici e un’elevata concentrazione di stabilimenti industriali e infrastrutture a rischio di incidente rilevante. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale serve anche a definire gli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile da perseguire tramite il piano di risanamento.

Individuazione delle aree e criteri di valutazione

L’individuazione avviene previa intesa con gli enti locali interessati e si fonda su una valutazione complessiva che considera:

  • l’ambito territoriale minimo da esaminare;
  • la qualità dell’ambiente, misurata con indici coerenti con la normativa statale e comunitaria;
  • il rischio di eventi straordinari, come alluvioni, incendi, dissesti idrogeologici e incidenti rilevanti;
  • i fattori di pressione, con particolare riguardo a produzione di energia, reti di trasporto, densità abitativa, stabilimenti industriali e concentrazione di attività economiche. La Giunta regionale determina criteri e indirizzi per rapportare qualità ambientale, pressioni, rischi e popolazione esposta, tenendo conto di residenti, lavoratori presenti, infrastrutture sensibili e popolazione fluttuante.

Procedura di dichiarazione e durata

La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è adottata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta, con la medesima procedura prevista per la prima dichiarazione.

Piano di risanamento: contenuti e finalità

Per ogni area dichiarata deve essere predisposto un piano di risanamento che individua misure e interventi per:

  • eliminare o ridurre inquinamento e squilibri ambientali, anche tramite impianti o apparati specifici;
  • favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi;
  • incrementare le condizioni generali di sicurezza;
  • coordinare, tramite strumenti di concertazione, normativa e pianificazione urbanistica;
  • garantire vigilanza e controllo sullo stato dell’ambiente, sull’attuazione degli interventi e sulla loro efficacia. Il piano deve dare priorità alle misure urgenti per rimuovere i rischi e avviare il recupero e la riqualificazione dell’area.

Elaborazione, approvazione e validità del piano

Il piano di risanamento è elaborato dalle Province, anche congiuntamente quando l’area interessa più territori provinciali. Le Province individuano le forme di coordinamento e collaborazione tecnica tra i soggetti coinvolti. Al piano è allegato un piano finanziario con risorse pubbliche e private, strumenti di gestione, tempi e procedure di attuazione. L’approvazione spetta al Consiglio regionale e il piano ha validità decennale dalla data di approvazione.

Effetti amministrativi e poteri sostitutivi

L’approvazione del piano comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste. Le opere devono essere realizzate entro la durata del piano. In caso di inadempienza delle autorità competenti, la Regione assegna un termine congruo per provvedere e, se questo decorre inutilmente, interviene in via sostitutiva nei limiti delle risorse previste dal piano.

Prescrizioni ambientali e limiti alle emissioni

Per emissioni e scarichi, il piano può stabilire limiti o valori più restrittivi rispetto a quelli già autorizzati o agli standard di settore, se necessario per eliminare o ridurre inquinamento e squilibri ambientali.

Effetti urbanistici e raccordo con la pianificazione territoriale

Se il piano contiene prescrizioni di pianificazione urbanistica e assetto del territorio, la sua approvazione vale come variante al piano territoriale di coordinamento provinciale e al Piano di inquadramento territoriale (PIT). Gli enti locali devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi entro dodici mesi dall’approvazione del piano. Quando servono approfondimenti tecnico-scientifici, il piano può individuare varianti in adeguamento, programmi e progetti da sottoporre a ulteriori verifiche prima dell’approvazione definitiva, indicando anche i soggetti incaricati e i tempi.

Valutazione Ambientale Strategica e consultazioni

Per gli strumenti urbanistici e territoriali, e loro varianti, che interessano in tutto o in parte aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, il rapporto ambientale della VAS deve contenere gli obiettivi di tutela e di sviluppo sostenibile previsti dal piano di risanamento o dalla dichiarazione di area. Nelle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali devono essere comprese le strutture regionali e provinciali competenti, l’ARPAM e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

Monitoraggio e aggiornamento del piano

Durante la validità del piano, Province, Comuni interessati e ARPAM redigono ogni anno una relazione sull’evoluzione della situazione ambientale e sullo stato di attuazione del piano. La relazione va trasmessa alla Regione e agli enti locali competenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Sulla base di tali valutazioni, il piano può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua formazione e approvazione, senza incidere sulla durata originaria.

Disposizioni finanziarie

Le spese per l’attuazione della legge sono coperte, per la parte di competenza regionale, con risorse trasferite dallo Stato e con risorse proprie della Regione. Per il 2004 è previsto uno stanziamento di euro 25.000,00 a valere su risorse proprie e su eventuali assegnazioni statali. Per lo stesso anno la Giunta regionale può apportare variazioni al bilancio di previsione e al piano operativo annuale; per gli anni successivi la spesa è determinata con le leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Norme transitorie e disciplina speciale per Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare i criteri e gli indirizzi per l’individuazione delle aree e le linee guida previste per la pianificazione. Agli strumenti urbanistici già adottati ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore si applicano le regole sulla VAS e sugli adeguamenti urbanistici previste dalla legge. Per l’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino, già dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale, il piano di risanamento è elaborato dalla Giunta regionale con le medesime procedure ordinarie e d’intesa con gli enti locali interessati; il coordinamento tra i soggetti coinvolti segue quanto definito nell’accordo di programma con il Ministero dell’ambiente.

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