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Legge

L.R. Marche 4/2004

Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale.

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge prevedeva, in via eccezionale e solo per la durata del piano sanitario regionale 2003/2006, l’inserimento nei ruoli del SSR del personale in esubero delle strutture sanitarie private accreditate o convenzionate interessate da riconversione, disattivazione o soppressione. Tuttavia la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 2 e 3, rendendo sostanzialmente inapplicabili anche le norme finanziarie e finali.

Inserimento del personale in esubero delle strutture sanitarie private nel SSR

Inserimento straordinario del personale delle strutture sanitarie private

La legge regionale disciplinava, in via eccezionale e straordinaria, il possibile inserimento nei ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale del personale in esubero delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale, quando tali strutture fossero coinvolte da riconversione, disattivazione o soppressione nell’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006. L’obiettivo era evitare la dispersione di professionalità già acquisite e tutelare continuità, efficienza e qualità dell’assistenza.

Ambito soggettivo e presupposti

La disciplina riguardava il personale delle strutture che avevano stipulato accordi contrattuali ai sensi della normativa regionale sull’autorizzazione, sull’accreditamento istituzionale e sugli accordi contrattuali. L’intervento operava solo nei confronti del personale risultato in esubero per effetto dei processi di riconversione, disattivazione o soppressione collegati al piano sanitario regionale 2003/2006.

Intese e individuazione degli esuberi

La Regione, le aziende del SSR e le strutture private interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti di comparto, dovevano stipulare entro il periodo di vigenza del piano appositi protocolli d’intesa. Tali accordi servivano a definire i processi interessati e a determinare gli esuberi.

Selezione e immissione nei ruoli del SSR

Il personale dichiarato in esubero e già in servizio al 1° gennaio 2003 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato poteva essere assunto nei ruoli regionali del SSN tramite selezioni per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale. Le selezioni erano svolte dalle aziende del SSR mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate e avevano finalità di idoneità, non di concorso generale.

Il personale risultato idoneo veniva poi inserito dalle aziende del SSR mediante copertura dei posti vacanti del proprio organico. Se l’organico risultava insufficiente rispetto alle funzioni già assicurate dalle strutture private interessate, le aziende procedevano alla rideterminazione del fabbisogno per i profili professionali corrispondenti.

Requisiti e valorizzazione del servizio pregresso

L’inserimento era subordinato sia al conseguimento dell’idoneità sia alla verifica del possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti per l’accesso ai ruoli regionali del personale del SSN. Era comunque prevista l’applicazione delle disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso per il personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso le aziende del SSR. Ai fini dell’anzianità di servizio, erano riconosciuti i servizi prestati presso le strutture private interessate.

Fabbisogno di organico

Il fabbisogno di personale necessario per l’inserimento era determinato dalle aziende del SSR secondo i principi dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con riferimento all’ambito territoriale zonale in cui si erano verificati i processi di riorganizzazione. In via subordinata, il fabbisogno poteva essere determinato a livello regionale dalla Regione, d’intesa con le aziende del SSR, tenendo conto della consistenza degli esuberi accertati.

Regime finanziario e durata

Le spese avrebbero dovuto essere coperte con quota parte delle risorse destinate al funzionamento del SSR. Le disposizioni erano previste come applicabili sino al termine di efficacia del piano sanitario regionale 2003/2006.

Obsolescenza e illegittimità costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3. La stessa pronuncia ha reso sostanzialmente inapplicabili anche le disposizioni finanziarie e finali, che non avevano autonomia applicativa. Pertanto l’atto è da considerarsi obsoleto e privo di utilità pratica attuale.

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