L.R. Marche 5/2004
Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge marchigiana vieta la coltivazione di OGM sul territorio regionale, impone obblighi di comunicazione, etichettatura e separazione dei prodotti, esclude da contributi e marchi di qualità le imprese che li օգտագործano, e prevede controlli, sanzioni e iniziative di educazione alimentare. Non contiene limiti temporali specifici di applicazione.
Salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche nella Regione Marche
Salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche
La legge disciplina, per la Regione Marche, misure di tutela delle produzioni agricole e agroalimentari del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi connessi agli organismi geneticamente modificati (OGM) e alla valorizzazione dei prodotti tipici, di qualità e biologici. Il provvedimento si coordina con la normativa regionale su agricoltura biologica e tutela delle risorse genetiche autoctone.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione persegue la valorizzazione delle risorse genetiche e della specificità delle produzioni locali, al fine di garantire tutela della salute umana e animale, dell’ambiente, della qualità dei prodotti e degli interessi dei consumatori. In tale quadro:
- disciplina la produzione e la commercializzazione degli OGM secondo il principio di precauzione;
- favorisce produzione e consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici;
- promuove iniziative di comunicazione e educazione alimentare su tali prodotti. È inoltre prevista la possibilità di sostenere le iniziative dei Comuni che dichiarino il proprio territorio “antitransgenico”.
Divieto di coltivazione e produzione di OGM
Sul territorio della Regione non è consentita la produzione e la coltivazione di specie contenenti OGM. Il divieto è formulato in modo generale e riguarda l’intero territorio regionale, con finalità di tutela delle produzioni agricole e zootecniche, in particolare di quelle a qualità regolamentata. La Giunta regionale è chiamata a disciplinare:
- le modalità per la distruzione di eventuali colture impiantate in violazione del divieto;
- le modalità dei controlli sulla presenza di OGM nelle sementi.
Esclusione da contributi e marchi di qualità
Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano OGM nel ciclo produttivo, come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse da qualunque contributo regionale e dai marchi di qualità. L’esclusione si estende anche alle imprese che utilizzano mangimi contenenti materie prime derivate da piante geneticamente modificate.
Etichettatura e separazione nei punti vendita
I prodotti alimentari contenenti OGM o prodotti derivati, se commercializzati nel territorio regionale, devono indicarne la presenza in ეტichetta su ogni singolo prodotto, in attuazione della normativa comunitaria e statale. Inoltre, i gestori degli esercizi commerciali devono esporre tali prodotti in contenitori o scaffali separati, così da renderli chiaramente identificabili.
Ricerca e valorizzazione delle risorse genetiche locali
La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate:
- alla diversificazione delle produzioni agricole;
- all’individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone;
- alla creazione varietale basata su geotipi locali o tradizionali di interesse agrario. La previsione si colloca nel solco della disciplina regionale già esistente in materia di risorse genetiche.
Obbligo di comunicazione delle coltivazioni OGM
Chi intenda coltivare piante contenenti OGM deve dare comunicazione alla Regione almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni di semina o trapianto. Le modalità pratiche della comunicazione sono demandate alla Giunta regionale.
Ristorazione collettiva
Nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM. I gestori devono verificare l’assenza di OGM o di prodotti derivati tramite dichiarazione dei fornitori.
Comunicazione ed educazione alimentare
I Comuni devono realizzare iniziative di comunicazione ed educazione alimentare previste dalla legge, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative.
Vigilanza, controllo e sanzioni
La vigilanza e il controllo sull’applicazione della legge spettano alla Regione e ai Comuni territorialmente competenti, fermo restando il ruolo delle CCIAA per la materia dell’etichettatura secondo la normativa statale. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle eventuali sanzioni statali:
- da euro 5.000 a euro 10.000 per la violazione del divieto di cui all’articolo 2;
- da euro 200 a euro 2.000 per la violazione degli obblighi di separazione/esposizione dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 2;
- da euro 100 a euro 1.000 per la mancata comunicazione preventiva delle coltivazioni OGM. All’irrogazione provvedono i Comuni e le CCIAA competenti, secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
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