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Circolare

Circolare numero 68 del 20-05-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE (RDB FED. NAZ.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 aprile 2019 tra INPS e la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (RDB FED. NAZ.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti temporanei. Definisce i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e revoca, la misura del contributo, gli obblighi di conservazione documentale, i flussi informativi, i rapporti finanziari e le spese, nonché le clausole di salvaguardia, recesso/risoluzione, codice INPS e istruzioni contabili.

Convenzione INPS-RDB FED. NAZ. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-RDB FED. NAZ. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la convenzione stipulata il 2 aprile 2019 tra l’INPS e la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (RDB FED. NAZ.) per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Il documento disciplina in modo organico i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e revoca, la misura del contributo, i flussi informativi tra Istituto e organizzazione sindacale, i rapporti finanziari, nonché le ipotesi di recesso e risoluzione della convenzione.

Premessa, durata e rinnovo della convenzione

La convenzione si basa sullo schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta specifica dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della richiesta, alla scadenza la convenzione cessa di essere valida ed efficace e l’INPS interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna delle parti di recedere mediante apposita comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La facoltà di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria è riconosciuta ai beneficiari dei seguenti trattamenti:

  • prestazioni di mobilità in corso di pagamento;
  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La delega è quindi collegata ai soli soggetti percettori di tali prestazioni temporanee, nei limiti e secondo le modalità previste dalla convenzione.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica della delega all’INPS. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto e deve riportare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

Il documento deve inoltre:

  • essere debitamente sottoscritto dal titolare della prestazione;
  • riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Ai fini della trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa, l’articolo 4 della convenzione prevede che la delega sia contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e indichi la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta. Alla delega deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo rispetto alla richiesta della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, allegando comunque la copia del documento d’identità in corso di validità.

Conservazione della documentazione e ruolo del datore di lavoro

L’organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa in materia di conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire:

  • identificazione certa del soggetto che ha creato il documento;
  • integrità e immodificabilità;
  • leggibilità;
  • certezza della data;
  • rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione pertinente.

Revoca della delega e rapporti con eventuale nuova adesione

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa al rapporto deve essere indirizzata all’organizzazione stessa.

L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando:

  • l’organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’organizzazione sindacale competente.

Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. In tal caso la revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e gli estremi del documento di riconoscimento del revocante.

L’organizzazione sindacale che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le modalità già previste per la documentazione della delega. Nei casi di pagamento diretto delle integrazioni salariali, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’Istituto e a conservare gli originali.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è determinato in misura percentuale sull’importo lordo della prestazione:

  • 1,00% per NASpI;
  • 1,00% per DIS-COLL;
  • 1,00% per CIG;
  • 1,00% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.

Fornitura dei dati e comunicazioni tramite applicazione dedicata

Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta;
  • i relativi dati anagrafici;
  • l’importo trattenuto;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.

La medesima applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.

L’Istituto versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:

  • gestione delega: € 0,45.

Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese specificamente previste.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto rimane estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.

L’organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’organizzazione sindacale stipulante deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto quando questo risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare all’organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento, oppure comunica di non procedere al recesso se accoglie le osservazioni.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:

  • intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS da parte dell’organizzazione sindacale.

La risoluzione opera dal momento in cui l’Istituto comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 23.

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore della Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (RDB FED. NAZ.) sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25702, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35702, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
  • GPA11702, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono tramite le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato con contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Convenzione e durata

Il 2 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e RDB FED. NAZ. per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

Soggetti legittimati e modalità di delega

Possono rilasciare la delega i beneficiari di mobilità, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili. La delega è trasmessa telematicamente all’INPS, deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni privacy, oltre alla firma del titolare e agli estremi di un documento valido.

Presentazione, conservazione e revoca

La delega deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione con indicazione della sigla sindacale e allegata copia del documento d’identità. Per prestazioni superiori all’anno può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’Istituto. L’organizzazione deve conservare originale della delega e copia del documento nei termini ordinari di prescrizione. La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS dall’associato e, se interviene una nuova delega, questa produce effetti solo dopo la revoca della precedente.

Misura del contributo e rapporti finanziari

Il contributo sindacale è pari all’1,00% dell’importo lordo per NASpI, DIS-COLL, CIG e per gli altri trattamenti indicati (disoccupazione speciale, mobilità, lavori socialmente utili). INPS versa le trattenute all’organizzazione, al netto delle spese di servizio e di eventuali importi non dovuti, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo della gestione delega è fissato in 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fornitura dati e obblighi informativi

Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", INPS rende disponibili all’organizzazione gli elenchi dei nominativi con trattenuta, i dati anagrafici, gli importi e l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Sempre tramite la stessa applicazione vengono inviate fatture e comunicazioni relative alla convenzione, con consultazione nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.

Clausole di salvaguardia, recesso e risoluzione

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità, rimborsa le ritenute in caso di controversie sul rilascio della delega e le spese legali sostenute dall’Istituto in giudizio. INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni su denominazione/logo/poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative; la risoluzione di diritto opera in presenza di impossibilità di prosecuzione o di pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse, con comunicazioni via PEC.

Codice INPS e contabilità

È assegnato il codice INPS 10 23. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25702, GPA35702 e GPA11702, mentre i rimborsi delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato.

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