Circolare numero 72 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 3 maggio 2019 tra INPS e CONFDIPENDENTI per la riscossione delle quote associative sui trattamenti di disoccupazione agricola. Vengono indicati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione tramite il modello di domanda di prestazione, i tempi di efficacia, gli obblighi di conservazione della documentazione e la misura del contributo sindacale. Sono inoltre disciplinati la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e le rimesse periodiche, la clausola di salvaguardia con esonero di responsabilità per l’INPS, le condizioni di recesso o risoluzione della convenzione e le istruzioni contabili con istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 3 maggio 2019 tra INPS e CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Il documento disciplina in modo organico i soggetti che possono aderire, la modalità di rilascio e trasmissione della delega, gli effetti della stessa, la conservazione della documentazione, i flussi informativi tra INPS e organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e contabili, nonché le condizioni di cessazione del rapporto convenzionale.
Premessa, durata e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da inviare all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, alla scadenza la convenzione cessa di produrre effetti e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.
È inoltre riconosciuta a entrambe le parti la facoltà di recedere dal negozio giuridico mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte tramite PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione oppure al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
La facoltà di aderire riguarda dunque esclusivamente i beneficiari delle prestazioni di disoccupazione agricola espressamente richiamate dalla convenzione.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una apposita delega. Il modello deve essere quello predisposto dall’Istituto e deve contenere:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03;
- la sottoscrizione del titolare della prestazione;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa, la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria deve essere indicata nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere firmata dal soggetto delegante e accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità.
La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Non sono efficaci:
- le deleghe non inserite nel modello di domanda della prestazione;
- le deleghe contenute nel modello ma prive della sottoscrizione del delegante;
- le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Conservazione della documentazione da parte dell’organizzazione sindacale
Per consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS, l’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e la copia del documento d’identità. La conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione.
La conservazione deve garantire, in particolare, l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e immodificabilità del contenuto, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale dovuto all’organizzazione è indicato espressamente nel testo della delega. La circolare non fissa un importo generale autonomo, ma rinvia al contenuto del modulo di delega sottoscritto dal lavoratore.
Fornitura dei dati e gestione delle comunicazioni
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
L’Istituto versa all’organizzazione sindacale, senza riconoscimento di interessi, gli importi delle trattenute operate sui pagamenti, dedotte:
- le spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Le rimesse avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Quanto ai costi del servizio di riscossione, essi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per questa convenzione è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un costo di € 0,45 per la gestione della delega. Ogni ulteriore onere inerente la convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate. L’organizzazione sindacale esonera espressamente l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In particolare, nel caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie inerenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, da quantificarsi secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- perdita, da parte dell’organizzazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’organizzazione sindacale la propria intenzione. L’organizzazione può trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure la decisione di non procedere, dando conto dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi in cui:
- sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di CONFDIPENDENTI, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25712, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’organizzazione sindacale;
- GPA11712, per la rilevazione del debito verso CONFDIPENDENTI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse all’organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 3 maggio 2019 è stata stipulata tra INPS e CONFDIPENDENTI una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e, in mancanza, cessa automaticamente. È prevista anche la facoltà di recesso per entrambe le parti mediante comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati e modalità di rilascio della delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalle leggi n. 457/1972 e n. 37/1977. La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Il documento deve essere sottoscritto e corredato dagli estremi di un documento di पहचानimento valido.
Presentazione della delega e condizioni di efficacia
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere firmata dal delegante e accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. Sono prive di efficacia le deleghe non inserite nel modello di domanda, quelle prive di firma e quelle trasmesse dopo la presentazione della domanda.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa dell’autore del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e requisiti di sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale deve essere espressamente indicato nel testo della delega. La circolare non riporta un importo fisso generale, ma rinvia al contenuto della delega stessa.
Fornitura dati e strumenti informativi
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviati anche le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese di servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’INPS versa all’organizzazione sindacale, senza interessi, gli importi trattenuti al netto delle spese e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di riscossione, fissato con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevede per questa convenzione un costo di € 0,45 per gestione delega a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere è a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, l’organizzazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, previa presentazione di nota specifica, secondo la normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative/regolamentari che non consentano revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la volontà di recedere; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni, eventualmente con documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica l’eventuale recesso o il mancato accoglimento. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se nuove norme rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25712, per i contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza di CONFDIPENDENTI, e GPA11712, per il debito verso l’organizzazione sindacale da movimentare in contropartita del conto GPA35042. Le somme per il rimborso delle spese del servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e contestuale rilevazione contabile; nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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