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Circolare

Circolare numero 69 del 20-05-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONF. ITAL. LAV. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFLIAA per la riscossione delle quote associative sui trattamenti di disoccupazione agricola. Vengono indicati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione tramite il modello di domanda, la misura del contributo, le regole di trasmissione e conservazione dei dati, nonché i criteri di riversamento delle somme e di addebito dei costi del servizio. Sono inoltre richiamate le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione e le istruzioni contabili con i conti istituiti per la registrazione delle operazioni.

Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati

Convenzione INPS-CONFLIAA per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati

La circolare disciplina l'operatività della convenzione stipulata tra INPS e CONFLIAA per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono definiti i soggetti legittimati alla delega, le modalità di presentazione, gli obblighi di conservazione documentale, i flussi informativi e contabili, nonché le clausole di tutela dell'Istituto e le ipotesi di recesso o risoluzione.

Premessa e durata della convenzione

La convenzione è stata sottoscritta il 10 aprile 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Essa riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione ed è valida fino al 31 dicembre 2021.

Il rinnovo è possibile solo su specifica richiesta dell'organizzazione sindacale, da trasmettere all'Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione cessa di avere efficacia e l'INPS interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di recedere con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto:

  • all'indennità ordinaria di disoccupazione;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457;
  • al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e contenuto della delega

L'autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all'INPS di un'apposita delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall'Istituto e deve riportare in modo esplicito:

  • la misura del contributo;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03.

La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione della delega e efficacia

La delega alla riscossione della quota associativa deve essere inserita nel modello INPS di domanda della prestazione e deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale beneficiaria della trattenuta. Deve essere firmata dal soggetto delegante e accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.

La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Non ha invece efficacia:

  • la delega non inserita nel modello di domanda;
  • la delega inserita nel modello ma priva della sottoscrizione del delegante.

L'INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla presentazione della domanda di prestazione.

Conservazione della documentazione

L'organizzazione sindacale deve conservare l'originale della delega sottoscritta e la copia del documento d'identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L'importo del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.

Flussi informativi e accesso ai dati

Attraverso l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l'importo;
  • l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.

Sempre tramite la medesima applicazione, l'Istituto trasmette anche le fatture relative al costo del servizio e ogni ulteriore comunicazione inerente la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, costi del servizio e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall'INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.

L'Istituto versa all'organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese di cui all'articolo 8 della convenzione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

Il versamento avviene senza oneri di interessi, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il seguente importo:

  • gestione delega: euro 0,45.

Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell'organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L'applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale.

La CONFLIAA esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare:

  • nelle controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'organizzazione sindacale soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata;
  • l'INPS è sollevato da responsabilità verso terzi anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell'organizzazione o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l'INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l'organizzazione sindacale, quest'ultima deve rimborsare le spese sostenute dall'Istituto su semplice presentazione di nota specifica. Il rimborso è quantificato nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

L'INPS può recedere unilateralmente in presenza di:

  • contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'organizzazione sindacale;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei relativi poteri statutari;
  • perdita, da parte dell'organizzazione, dei requisiti di legge per la stipula;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione.

Prima del recesso, l'Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione. Entro 30 giorni dalla comunicazione, l'organizzazione sindacale può presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi l'INPS comunica se procede al recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se intende non procedere.

La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS.

La risoluzione opera quando l'Istituto comunica all'organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti alla CONFLIAA sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25707, per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA11707, per la rilevazione del debito verso l'organizzazione sindacale, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all'organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042.

Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. Nell'allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Convenzione e durata

La convenzione, sottoscritta il 10 aprile 2019 tra INPS e CONFLIAA sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell'organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente, salvo il diritto di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono rilasciare delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

Modalità di rilascio e validità della delega

La delega per l'autorizzazione alle trattenute è trasmessa telematicamente all'INPS e deve essere rilasciata utilizzando il modulo predisposto dall'Istituto. Nel modulo devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. È inefficace la delega non inserita nel modello di domanda della prestazione o priva di sottoscrizione; non sono considerate le deleghe presentate dopo la domanda.

Presentazione della delega nel modello di domanda

La delega alla riscossione della quota associativa deve essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere firmata dal delegante e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Se validamente presentata, produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta.

Conservazione della documentazione

Per consentire eventuali verifiche, l'organizzazione sindacale deve conservare l'originale della delega sottoscritta e la copia del documento d'identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale dovuto all'organizzazione sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.

Fornitura dei dati e comunicazioni

Tramite l'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l'INPS rende disponibili all'organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, oltre all'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa. L'Istituto invia inoltre, tramite la medesima applicazione, le fatture relative al costo dei servizi e ogni comunicazione inerente la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall'INPS sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L'INPS versa le trattenute operate, dedotte le spese convenzionali e le eventuali somme già versate ma non dovute, mediante quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, comprendono per la convenzione in esame la gestione delega pari a 0,45 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell'organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L'applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. La CONFLIAA esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'organizzazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l'Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l'organizzazione, quest'ultima deve rimborsare le spese sostenute dall'INPS, su semplice presentazione di nota specifica, nei limiti dei compensi professionali vigenti.

Recesso e risoluzione

L'INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull'uso della denominazione, acronimo o logo dell'organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure se sopravvengono norme o regolamenti che impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l'Istituto deve comunicare motivatamente la decisione; l'organizzazione dispone di 30 giorni per presentare osservazioni documentate; nei 30 giorni successivi l'INPS comunica la decisione finale. La convenzione si risolve di diritto, ex articolo 1456 c.c., se sopravvengono disposizioni che ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS. La risoluzione opera quando l'Istituto comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi e dei successivi versamenti alla CONFLIAA sono istituiti i conti GPA25707 per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e GPA11707 per il debito verso l'organizzazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato che producono contestualmente le rilevazioni contabili; nell'allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.

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