Circolare numero 70 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERNATIONAL), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 9 aprile 2019 tra INPS e FENALCA International per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e conservazione, la misura del contributo, la messa a disposizione dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e le spese a carico del sindacato, le clausole di salvaguardia e le cause di recesso/risoluzione, nonché le istruzioni contabili per la registrazione delle operazioni.
Convenzione INPS–FENALCA International per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
Convenzione INPS–FENALCA International per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli disoccupati
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 9 aprile 2019 tra INPS e FENALCA International per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono disciplinati i presupposti soggettivi, le modalità di delega, la gestione dei flussi informativi, i rapporti economici e contabili, nonché le ipotesi di cessazione del rapporto convenzionale.
Premessa e durata della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di produrre effetti e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta inoltre ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con apposita comunicazione scritta inviata tramite PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i lavoratori agricoli che abbiano titolo all’indennità ordinaria di disoccupazione oppure al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare in modo esplicito:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Inoltre, l’articolo 4 della convenzione prevede che la delega sia inserita nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione, con indicazione della sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria e allegazione di copia di un documento di identità in corso di validità.
La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Sono invece inefficaci:
- la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione;
- la delega contenuta nel modello ma priva della sottoscrizione del soggetto delegante;
- la delega pervenuta successivamente alla domanda di prestazione.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, così da consentire eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguati requisiti di sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale dovuto all’organizzazione è indicato espressamente nel testo della delega.
Fornitura dei dati e gestione delle comunicazioni
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e modalità di rimessa
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione, senza riconoscimento di interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti, detratte:
- le spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti sono effettuati con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il costo di € 0,45 per la gestione della delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In particolare:
- nelle controversie sul rilascio effettivo e valido della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture ad essa associate, comprese le situazioni già in corso o già eseguite alla data di stipula;
- se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, da quantificarsi secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- perdita, da parte dell’organizzazione, dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria intenzione. L’organizzazione ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Entro i 30 giorni successivi dal ricevimento delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso unilaterale, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere al recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- emersione di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS imputabili all’organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto, verificatasi una delle condizioni previste, comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore di FENALCA International, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25708, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’organizzazione;
- GPA11708, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche la contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
L’INPS e FENALCA International hanno sottoscritto il 9 aprile 2019 una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale, da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio senza ulteriori comunicazioni. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega alla riscossione deve essere trasmessa telematicamente all’INPS e compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono risultare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Deve inoltre essere contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, indicare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria, essere firmata dal delegante e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità. Le deleghe presentate fuori dal modello di domanda, prive di firma o trasmesse dopo la domanda non producono effetti.
Effetti della delega e obblighi di conservazione
La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega firmata e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale dovuto all’organizzazione è indicato espressamente nel testo della delega.
Fornitura dei dati e comunicazioni
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore della stessa. Tramite la medesima applicazione vengono inviate anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Il versamento delle quote associative e gli adempimenti economici sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione, senza interessi, gli importi trattenuti, al netto delle spese di cui all’articolo 8 e di eventuali trattenute già versate ma non dovute, mediante quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la presente convenzione, dal 1° gennaio 2018 è previsto il costo di € 0,45 per gestione delega. Ogni ulteriore onere connesso alla convenzione è a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sulla validità o sull’effettivo rilascio della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione o di strutture collegate. Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, su semplice nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o quando sopravvengano norme che non consentano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente l’intenzione di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni con eventuale documentazione; nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso oppure l’archiviazione della procedura. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme che rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi e dei successivi versamenti a FENALCA International sono istituiti i conti GPA25708, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11708, per il debito verso l’organizzazione da movimentare in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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