Circolare numero 71 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E PENSIONATI (F.I.DA.P. IMPRESE), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 17 aprile 2019 tra INPS e F.I.DA.P. Imprese per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di trasmissione telematica e di conservazione della documentazione, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e le spese, le clausole di salvaguardia, nonché le ipotesi di recesso o risoluzione della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-F.I.DA.P. Imprese per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-F.I.DA.P. Imprese per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare disciplina la convenzione stipulata il 17 aprile 2019 tra INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (F.I.DA.P. Imprese) per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti di disoccupazione agricola. Il documento definisce i soggetti legittimati, le modalità di delega, la gestione dei dati, i rapporti economici, le clausole di tutela dell’Istituto e le istruzioni contabili.
Ambito soggettivo della convenzione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. In particolare, possono rilasciare la delega personale volontaria i soggetti aventi titolo:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta del contributo sindacale avviene tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto e contenere:
- l’indicazione espressa della misura del contributo;
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03;
- la sottoscrizione del titolare della prestazione;
- gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
La delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria della trattenuta. Alla delega va allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
La delega produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Non ha efficacia:
- se non è contenuta nel modello di domanda della prestazione;
- se, pur contenuta nel modello, non è sottoscritta dal delegante.
L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare, per consentire eventuali verifiche dell’INPS e nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva, l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire:
- identificazione certa del soggetto che ha creato il documento;
- integrità e immodificabilità;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo e fornitura dati
L’ammontare del contributo sindacale deve essere espressamente indicato nel testo della delega.
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS rende disponibili all’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Tramite la stessa applicazione vengono inviati anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione. Gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale, senza interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese convenzionali e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Il costo del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissato con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, è pari a 0,45 euro per la gestione della delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, promossi da creditori dell’organizzazione o di strutture ad essa associate, inclusi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula;
- se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’organizzazione sottoscrivente, dei requisiti di legge richiesti per stipulare la convenzione;
- per sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.
Prima di recedere, l’INPS deve comunicare all’organizzazione, motivandola, la decisione di voler recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione può inviare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso unilaterale, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure comunica di non procedere al recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:
- intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore della F.I.DA.P. Imprese sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25709, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11709, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale, da movimentare in contropartita del conto GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale avvengono tramite le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile.
Nell’allegato n. 2 sono riportate le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Ambito soggettivo e convenzione
La convenzione, sottoscritta il 17 aprile 2019, riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Possono rilasciare la delega i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Delega e modalità di rilascio
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, indicare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali, essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
La delega alla riscossione deve essere inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione, indicando la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria, ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta; non ha efficacia se non è contenuta nella domanda o se manca la sottoscrizione del delegante. Non vengono considerate le deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione.
Conservazione documentale e verifiche
Per consentire le verifiche dell’INPS, l’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo e gestione dei dati
L’importo del contributo sindacale deve essere indicato espressamente nel testo della delega. Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono inviati anche le fatture dei costi del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
Il versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’Istituto versa all’organizzazione sindacale, senza interessi, gli importi trattenuti al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di gestione delega è fissato in 0,45 euro per ciascuna delega, con decorrenza 1° gennaio 2018, e ogni ulteriore onere resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e può ottenere il rimborso delle spese sostenute se coinvolto in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare le motivazioni; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, cui l’INPS risponde entro i successivi 30 giorni. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne impediscano la prosecuzione o se emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei relativi versamenti alla F.I.DA.P. Imprese sono istituiti i conti GPA25709, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11709, per il debito verso l’organizzazione sindacale in contropartita del conto GPA35042. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. I pagamenti avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e di contestuale rilevazione contabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 67 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 68 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 69 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 70 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 72 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 73 del 20-05-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →