Circolare numero 67 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 4 aprile 2019 tra INPS e CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Sono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione e revoca, la misura delle trattenute, la gestione dei dati, i rapporti finanziari e i relativi profili contabili. Sono inoltre richiamate la durata della convenzione, le condizioni di recesso e risoluzione, il codice INPS assegnato e i conti istituiti per la rilevazione contabile.
Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare descrive la convenzione stipulata tra INPS e CONFDIPENDENTI per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni e trattamenti temporanei erogati dall’Istituto. Vengono disciplinati i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di acquisizione, revoca e conservazione della documentazione, nonché la misura dei contributi e i rapporti finanziari tra le parti.
Premessa e durata della convenzione
In data 4 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e CONFDIPENDENTI, sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee.
La convenzione:
- ha validità fino al 31 dicembre 2021;
- è rinnovabile su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza;
- in mancanza di richiesta di rinnovo, cessa automaticamente di essere valida ed efficace e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni;
- può essere oggetto di recesso da parte di ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione, possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e deve contenere:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve inoltre essere:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega e gestione documentale
L’articolo 4 della convenzione disciplina la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa. La delega deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta ed è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. Deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta di prestazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto, sempre allegando la copia del documento d’identità del delegante.
Ai fini delle verifiche da parte dell’INPS, l’organizzazione sindacale deve conservare:
- l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione;
- la copia del documento d’identità.
La conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro:
- comunicare i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori;
- conservare la relativa documentazione.
Revoca della delega e decorrenza
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere rivolta all’organizzazione stessa.
L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’INPS elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e la comunica all’organizzazione sindacale competente.
Se arriva all’Istituto una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega a favore di altra organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, contenente l’indicazione dell’organizzazione revocata e i documenti richiesti.
L’organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve conservare:
- entrambi gli originali;
- la copia del documento d’identità.
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicare i dati all’INPS e a conservare gli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è stabilito in percentuale sull’importo lordo della prestazione come segue:
- 3,00% per NASpI;
- 1,00% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1,00% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e comunicazioni tramite applicazione dedicata
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Sempre tramite la stessa applicazione l’Istituto invia:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’INPS e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- ottobre;
- dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018 è previsto il costo di € 0,45 per la gestione della delega.
Resta inoltre a carico dell’organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla convenzione, oltre alle spese indicate.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e spese legali
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi per effetti derivanti dall’applicazione della convenzione;
- l’Istituto non risponde in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’organizzazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se il pignoramento sia in corso o già eseguito alla data di stipula.
Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie inerenti o connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto. La quantificazione delle spese avviene nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e forma delle comunicazioni
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui:
- sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- vi siano contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- l’organizzazione sottoscrivente perda i requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
- intervengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione secondo l’articolo 13 della stessa.
Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare all’organizzazione, con motivazione, la volontà di recedere. L’organizzazione ha 30 giorni dal ricevimento per inviare osservazioni eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica se accoglie o meno le osservazioni e, in caso di mancato accoglimento, formalizza il recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., quando:
- disposizioni normative o regolamentari sopravvenute rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS, verificata una delle condizioni previste, comunica all’organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 25.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di CONFDIPENDENTI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25704, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell’organizzazione sindacale;
- GPA35704, per l’accreditamento all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11704, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione sindacale, devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse all’organizzazione avvengono con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 4 aprile 2019 INPS e l’Organizzazione sindacale CONFDIPENDENTI hanno sottoscritto una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, l’INPS interrompe il servizio senza ulteriori comunicazioni; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La trattenuta è autorizzata tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare esplicitamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento valido. La sigla dell’organizzazione sindacale deve essere indicata nel modello INPS di richiesta della prestazione; per prestazioni temporanee superiori all’anno la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le specifiche modalità INPS, con allegata copia del documento d’identità.
Conservazione della documentazione e ruolo del datore di lavoro
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità fino ai termini ordinari di prescrizione, secondo le regole di conservazione sostitutiva. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione relativa.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e degli estremi di un documento valido. L’INPS elabora la richiesta e la comunica all’organizzazione competente. Se una nuova delega arriva su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’organizzazione sindacale deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità. Nei pagamenti diretti per integrazione salariale, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure: 3,00% per NASpI; 1,00% per DIS-COLL; 0,50% per CIG; 1,00% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Fornitura dei dati e servizi informativi
Tramite l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione. La stessa applicazione viene usata per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle comunicazioni inerenti la convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza dell’INPS e del Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento e le spese per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute al netto delle spese e delle eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio sono fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per questa convenzione è previsto il costo di € 0,45 per gestione delega, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti; in caso di controversie sulla validità della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali.
Recesso, risoluzione e comunicazioni
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge dell’organizzazione o se intervengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’INPS deve inviare una comunicazione motivata; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate e l’Istituto risponde nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se norme sopravvenute rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 25. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25704, GPA35704 e GPA11704; il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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