Circolare numero 73 del 20-05-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERN.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 29 marzo 2019 tra INPS e FENALCA INTERNATIONAL per la riscossione dei contributi sindacali dai beneficiari di alcune prestazioni temporanee. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione e revoca, la misura del contributo, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari, le clausole di salvaguardia, le condizioni di recesso/risoluzione, il codice INPS e le istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FENALCA INTERNATIONAL per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FENALCA INTERNATIONAL per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e FENALCA INTERNATIONAL per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto. Il documento definisce i soggetti ammessi, le modalità di delega e revoca, la misura del contributo, la gestione dei dati, i rapporti economici, le clausole di tutela dell’INPS e le istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e durata della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 29 marzo 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di rinnovo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori comunicazioni. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria per il versamento dei contributi associativi i beneficiari dei seguenti trattamenti:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio della delega e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS dell’apposita delega, da compilare sul modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve essere:
- sottoscritta dal titolare della prestazione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Nella delega deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale è disposta la trattenuta. Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’Organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla domanda di prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto, allegando la copia del documento d’identità in corso di validità del delegante.
Conservazione della delega e adempimenti connessi
L’Organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire:
- identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
- integrità e immodificabilità;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e la conservazione della documentazione competono al datore di lavoro.
Revoca della delega e sua efficacia
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; pertanto ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa.
L’associato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:
- l’Organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Se su una prestazione è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con le indicazioni richieste sulla delega revocata e sul documento del revocante.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, con le modalità indicate per la conservazione della documentazione. Nei casi di pagamento diretto per integrazione salariale, revoca e/o nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione degli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure:
- 2,00% per NASpI;
- 2,00% per DIS-COLL;
- 2,00% per CIG;
- 2,00% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati all’Organizzazione sindacale
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione.
La stessa applicazione consente inoltre l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di ogni comunicazione inerente la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’Organizzazione sindacale gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, i costi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: euro 0,45.
Ogni altro onere inerente alla convenzione, oltre alle spese, è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e contenzioso
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei seguenti casi:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- perdita, da parte dell’Organizzazione stipulante, dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla convenzione;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o l’integrazione della convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto comunica motivatamente la propria intenzione all’Organizzazione sindacale. Quest’ultima può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso unilaterale, con indicazione delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere al recesso se le osservazioni sono accolte.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto, verificata una delle condizioni previste, comunica all’Organizzazione sindacale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 24.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti a favore di FENALCA INTERNATIONAL sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA25703: imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35703: accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11703: rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione tra INPS e FENALCA INTERNATIONAL è stata sottoscritta il 29 marzo 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono versare i contributi associativi tramite delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega viene trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Nella trasmissione deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria e, se la prestazione è erogata per periodi superiori all’anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla domanda di prestazione, con allegata copia del documento d’identità del delegante.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, assicurando identificazione del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati delle deleghe e conservare la documentazione.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di identità valido. La nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già attiva. L’organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega deve conservarne gli originali con la documentazione d’identità; nei pagamenti diretti per integrazione salariale la revoca e/o nuova delega va consegnata al datore di lavoro.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione: 2,00% per NASpI, 2,00% per DIS-COLL, 2,00% per CIG e 2,00% per gli altri trattamenti indicati (disoccupazione speciale, mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Fornitura dei dati all’organizzazione sindacale
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online, l’INPS rende disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della stessa organizzazione. Tramite la medesima applicazione vengono inviati anche le fatture per il costo dei servizi e le altre comunicazioni relative alla convenzione, nel rispetto delle regole di sicurezza fissate dall’Istituto e dal Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Il versamento delle quote associative e le spese del servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 8 della convenzione. L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi trattenuti, dedotte le spese e le eventuali trattenute indebitamente versate, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Il costo del servizio di riscossione, fissato con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevede per la gestione della delega un importo di 0,45 euro, a carico dell’organizzazione sindacale, che sopporta inoltre ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS e l’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’INPS da responsabilità per controversie sul rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare l’importo trattenuto all’interessato. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, nonché dalle spese sostenute dall’Istituto se chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti legali o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che non consentano la revisione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la decisione; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se la normativa rende impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato è 10 24. Per la contabilizzazione sono istituiti i conti GPA25703, GPA35703 e GPA11703; il rimborso delle spese di esazione va imputato al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 67 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 68 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 69 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 70 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 71 del 20-05-2019
- Circolare · 20 mag 2019Circolare numero 72 del 20-05-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →