Sentenza n. 10395/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 4197/2024, pubblicata in data 09.04.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 40103/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4197/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando l'accredito delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per l'eventuale esecuzione sostitutiva entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese, pari a 800 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta allo stato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato, termine decorso il quale l'inerzia può integrare inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la definitività del titolo e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, la mancata dimostrazione dell'adempimento o di una giustificazione dell'inerzia consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione del giudicato.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato quanto all'an e al quando dell'adempimento e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; residua al più una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine, previa richiesta dell'interessato e verifica dell'eventuale adempimento tardivo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, allo stato del giudizio, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, restando possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →