Cassazione Penale, Sentenza n. 8397/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: dedotta errata applicazione dell'art. 133 c.p. e omessa motivazione. Il ricorrente lamentava che il giudice, nella determinazione della pena, non avrebbe tenuto conto in modo adeguato della gravità del reato e della personalità dell'imputato e della funzione rieducativa della pena, sostenendo che la pena inflitta fosse incongrua rispetto alla personalità dell'imputato al momento del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità del motivo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la determinazione della pena entro i limiti edittali è potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se la pena è applicata in misura media o prossima al minimo, salvo motivazione specifica richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media. Nel caso di specie la pena inflitta (4 anni e 6 mesi di reclusione e 1.050 euro di multa) risultava attestata sul minimo edittale; il ricorrente non ha indicato vizi specifici rilevabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale). La Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile perché non specificava il vizio di diritto dedotto.
art. 133 cod. pen.
Contiene i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, funzione della pena ecc.). La Corte ha richiamato che tali criteri sono impliciti nelle formule di motivazione di merito (es. "pena congrua") e che non è richiesta una dettagliata esposizione delle ragioni quando la pena è nei limiti edittali e prossima al minimo.
art. 628 cod. pen.
Norma che punisce la rapina. La pena comminata è stata valutata in relazione al testo vigente ratione temporis: il minimo edittale era di 4 anni e 6 mesi e multa pari a quanto indicato nella sentenza.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in casi previsti, di somme a favore della cassa delle ammende. La Corte ha applicato questa norma per imporre il pagamento di 3.000 euro.
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è un potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizi specifici di diritto o di motivazione particolarmente carente.
- Un motivo di cassazione che si limiti ad affermazioni generiche sull'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. è di regola inammissibile: bisogna indicare con precisione quali criteri non sono stati considerati e in che modo ciò abbia inciso sulla determinazione della pena.
- Quando la pena è applicata in misura vicina o pari al minimo edittale, la Corte tende a non sindacare la discrezionalità del giudice di merito, salvo che si dimostri una motivazione manifestamente insufficiente o contraddittoria.
- Se si contesta la mancata considerazione della personalità dell'imputato o della funzione rieducativa della pena, il ricorso deve documentare e motivare in concreto quali elementi sono stati omessi o travisati e come ciò avrebbe dovuto modificare il concreto trattamento sanzionatorio.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore in cassazione deve proporre censure di diritto puntuali (es. errore di diritto, travisamento degli atti, contraddittorietà della motivazione) e non meri rilievi di opportunità o merito sulla commisurazione della pena.
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