Sentenza del 22/05/2019 n. 3156 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA - MANCATA IMPUGNAZIONE - ECCEZIONI FORMALI E SOSTANZIALI - INAMMISSIBILI - ISTANZA CAUTELARE - ONERE PROBATORIO APPELLANTE - PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa tributaria e ha proposto un’istanza cautelare per sospendere l’esecuzione, deducendo vizi formali e sostanziali dell’iscrizione a ruolo. La controversia riguardava anche la regolarità della notifica delle cartelle e la mancata loro impugnazione, nonché la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal pagamento delle somme richieste.
La decisione
La domanda cautelare e le contestazioni sono state ritenute inammissibili o comunque non accoglibili. La regolarità della notifica e la mancata impugnazione delle cartelle hanno reso definitivo il credito tributario, impedendo di rimettere in discussione, in un momento successivo, i vizi formali e sostanziali dell’iscrizione a ruolo. Inoltre, l’appellante non ha assolto l’onere di provare sia la fondatezza delle proprie censure sia l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Tale pregiudizio richiede un danno rilevante, sproporzionato rispetto al vantaggio dell’ente e non facilmente rimediabile o dagli effetti irreversibili.
Norme richiamate
Art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina della notificazione della cartella di pagamento. Una notifica regolare, seguita dalla mancata impugnazione della cartella, contribuisce a consolidare e rendere definitivo il credito tributario.
Art. 47, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
La sospensione cautelare dell’esecuzione richiede la verifica della fondatezza delle ragioni dedotte e di un pregiudizio grave e irreparabile. L’onere di dimostrare tali presupposti grava sull’appellante.
Massime di principio
- Una cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini diventa definitiva; successivamente non è normalmente possibile contestare i vizi formali o sostanziali dell’iscrizione a ruolo.
- Chi chiede la sospensione cautelare deve provare concretamente non solo la plausibile fondatezza del ricorso, ma anche il rischio di un danno grave e irreparabile.
- Il semplice esborso economico o la difficoltà finanziaria, se non documentati come sproporzionati e non facilmente reversibili, non sono di per sé sufficienti a dimostrare il periculum in mora.
- Il pregiudizio grave ricorre quando vi è una sproporzione significativa tra il beneficio per l’amministrazione e il sacrificio imposto al debitore; quello irreparabile quando gli effetti dell’esecuzione non sono agevolmente rimediabili.
- In presenza di cartelle definitive, le contestazioni successive devono riguardare soltanto fatti o vizi sopravvenuti o profili che non avrebbero potuto essere dedotti tempestivamente contro la cartella.
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