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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava tre cartelle di pagamento relative a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d'imposta 1997, 1998 e 1999, nonché la successiva iscrizione ipotecaria. La contribuente contestava la validità delle notifiche, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle perché notificate presso un indirizzo diverso da quello della propria residenza. L'Agente della Riscossione sosteneva invece la regolarità delle notifiche e la conseguente tardività dei ricorsi, poiché le cartelle non sarebbero state impugnate nei termini.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agente della Riscossione, confermando l'annullamento delle cartelle e dell'iscrizione ipotecaria già disposto in primo grado. Dalle relate di notifica e dal certificato storico anagrafico è emerso che gli atti erano stati notificati presso un indirizzo diverso da quello della contribuente. La notificazione è stata quindi ritenuta inesistente, non essendo stata fornita prova della conoscenza effettiva degli atti da parte della destinataria. Poiché la valida notifica delle cartelle costituisce presupposto dell'iscrizione ipotecaria, anche quest'ultima è stata annullata. L'Agente della Riscossione è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali; nulla è stato posto a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Disciplinano le modalità generali delle notificazioni degli atti. Nel caso concreto, la notifica effettuata presso un indirizzo estraneo alla destinataria non è stata ritenuta idonea a perfezionare la conoscenza legale dell'atto.

  • Articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973

    Regola la notificazione delle cartelle di pagamento. L'Agente della Riscossione deve dimostrare che la notifica sia stata eseguita secondo le modalità e presso un luogo riferibile al destinatario.

  • Articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le notificazioni degli atti tributari, richiedendo il rispetto delle regole relative all'individuazione del destinatario e del suo domicilio o residenza.

  • Articolo 33 del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la decisione della controversia in camera di consiglio quando nessuna parte costituita richieda la pubblica discussione.

  • Articolo 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Prevede la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza; nel caso concreto le spese sono state poste a carico dell'Agente della Riscossione.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento viene notificata presso un indirizzo diverso dalla residenza o da altro luogo legittimamente riferibile al destinatario, la notifica può essere contestata per mancato perfezionamento o inesistenza, soprattutto quando l'agente non dimostri il collegamento tra il luogo della notifica e il destinatario.
  • L'onere di provare la regolarità della notifica delle cartelle grava sull'ente impositore o sull'Agente della Riscossione che intende far valere gli effetti della notifica, inclusa la tardività dell'impugnazione.
  • La mancata o inesistente notifica della cartella impedisce, di regola, che decorrano i termini ordinari per impugnarla e può rendere illegittimi gli atti successivi fondati su di essa.
  • Un'iscrizione ipotecaria basata su cartelle non validamente notificate può essere annullata, perché la regolare formazione e conoscibilità del titolo costituiscono presupposti dell'azione di riscossione.
  • Per contestare efficacemente una notifica è utile confrontare le relate con documentazione anagrafica o con altri documenti ufficiali che dimostrino l'indirizzo effettivo del destinatario nel periodo interessato.

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