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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Tributi erariali diretti - soggetti passivi - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Esenzione di imposta - Associazione sportiva dilettantistica - Beneficio fiscale - Onere della prova - Fattispecie in tema di esercizio di bar.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2012-2015, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi e operazioni imponibili non dichiarati derivanti principalmente dalla gestione di un bar. La ricorrente sosteneva che l'attività fosse istituzionale e non commerciale, che la modesta entità degli acquisti escludesse un'attività imprenditoriale, che l'omesso modello EAS e la mancata contabilità ordinaria non fossero decisivi e, in subordine, chiedeva l'applicazione dei regimi forfettari previsti per le associazioni sportive dilettantistiche o per gli enti non commerciali. Chiedeva inoltre la riduzione o l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Commissione ha rigettato integralmente i ricorsi. Ha ritenuto che la gestione abituale e continuativa del bar costituisse attività commerciale, anche se svolta da un ente associativo e anche in assenza di una struttura organizzativa complessa. L'associazione, che invocava l'agevolazione fiscale, avrebbe dovuto provare concretamente la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986, dimostrando che l'attività fosse effettivamente istituzionale, non lucrativa e rivolta esclusivamente agli associati. Tale prova non è stata fornita: non risultavano documentate effettive attività sportive o di promozione sociale diverse dalla gestione del bar, né una regolare vita associativa. Sono stati quindi confermati l'accertamento induttivo dei ricavi, fondato su fatture di acquisto, prezzi di rivendita e dichiarazioni del legale rappresentante, nonché il mancato accesso ai regimi forfettari e l'applicazione delle sanzioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.500 euro di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 148

    "le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo"

    L'agevolazione per gli enti associativi costituisce una deroga alla disciplina ordinaria e non opera automaticamente per il solo fatto che l'ente sia formalmente un'associazione. Chi invoca il beneficio deve provare che l'attività sia svolta in conformità alle finalità istituzionali, senza scopo di lucro e, nei casi rilevanti, esclusivamente nei confronti degli associati.

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 6, 55, 72 e 73

    "esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa"

    Ai fini fiscali, l'attività commerciale può sussistere anche senza un'organizzazione imprenditoriale complessa. Sono sufficienti professionalità, abitualità e continuità dell'attività.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto al beneficio fiscale grava sul soggetto che lo invoca, quindi sull'associazione che chiede l'esenzione o la non imponibilità.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Consente l'accertamento induttivo del reddito quando la dichiarazione o la contabilità non risultano attendibili o sufficienti, mediante ricostruzioni basate su elementi presuntivi.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55

    Consente, ai fini IVA, la ricostruzione induttiva delle operazioni imponibili e dei ricavi sulla base di elementi documentali e presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Legge n. 398/1991, art. 2

    Il regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone la concreta sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'ente; non è applicabile quando l'attività agevolata non è stata dimostrata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede una reale e non meramente pretestuosa difficoltà interpretativa. Non opera quando la violazione deriva da un utilizzo dell'ente associativo incompatibile con regole fiscali ritenute chiare.

  • D.L. n. 185/2008, art. 30, convertito dalla legge n. 2/2009

    L'omesso modello EAS e le irregolarità nella documentazione della vita associativa costituiscono elementi rilevanti nella verifica dell'effettività dell'ente e dei suoi requisiti, pur non sostituendo l'accertamento sostanziale dell'attività svolta.

Massime di principio

  • La forma associativa e l'assenza statutaria di scopo di lucro non garantiscono automaticamente l'esenzione fiscale: conta l'attività concretamente esercitata.
  • Un bar o altra attività di somministrazione svolta in modo abituale e continuativo è normalmente considerata attività commerciale, anche se gestita da un'associazione e anche se rivolta prevalentemente agli associati.
  • L'associazione deve documentare in modo puntuale la propria vita associativa, le modalità di ammissione degli associati, le assemblee, i rendiconti, le attività istituzionali e il collegamento tra tali attività e i servizi forniti.
  • Per ottenere il trattamento agevolato occorre provare che i servizi siano rivolti ai soggetti aventi effettivamente la qualità di associati e siano resi in conformità alle finalità istituzionali; la semplice frequentazione del locale o il possesso di uno statuto non sono sufficienti.
  • La modesta entità degli acquisti o l'assenza di una struttura manageriale non escludono di per sé l'esistenza di un'attività commerciale, se risultano abitualità, continuità e corrispettivi.
  • In presenza di fatture di acquisto, prezzi di vendita e dichiarazioni del legale rappresentante, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
  • I regimi forfettari riservati alle associazioni sportive dilettantistiche o agli enti non commerciali possono essere applicati solo dopo avere dimostrato concretamente i requisiti dell'ente e dell'attività agevolata.

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