Sentenza del 22/05/2019 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui le erano state richieste maggiori imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo relative alla vendita del terreno agricolo. Ha sostenuto, in particolare, che l'avviso fosse stato irregolarmente notificato e insufficientemente motivato e che spettassero le agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, poiché entrambi i Comuni interessati erano inclusi nell'elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e accolto il ricorso originario. Ha annullato l'avviso di liquidazione e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge. La decisione si fonda sulla conclusione che l'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973 continui a rinviare all'elenco dei territori montani predisposto dalla Commissione censuaria centrale, nonostante l'abrogazione della legge n. 657/1957, e che non sia necessaria né idonea una diversa qualificazione regionale dei Comuni.
Norme richiamate
Art. 9 del D.P.R. n. 601/1973
Nei territori montani di cui al precedente comma [...] i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
La norma conserva efficacia e deve essere applicata facendo riferimento all'elenco dei territori montani predisposto dalla Commissione censuaria centrale. Il rinvio è materiale o recettizio, cioè riferito all'elenco concretamente formato, e non alla legge che disciplinava il procedimento di formazione dell'elenco.
Legge 30 luglio 1957, n. 657
La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani.
La legge attribuiva alla Commissione censuaria centrale il compito di predisporre e aggiornare l'elenco dei territori montani. La sua successiva abrogazione non ha eliminato l'efficacia dell'elenco già formato ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973.
Art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
La disposizione ha abrogato la legge n. 657/1957, ma tale abrogazione non ha comportato l'abrogazione, neppure parziale, dell'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973.
Art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione
La materia del sistema tributario rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, per i tributi erariali, la qualificazione rilevante ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali non può essere rimessa a una fonte legislativa regionale.
Art. 23 della Costituzione
La riserva di legge in materia tributaria, quando riguarda tributi erariali, deve intendersi come riserva di legge statale e comprende anche le disposizioni che prevedono agevolazioni o esenzioni fiscali.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria rinvia a un elenco o a un atto amministrativo già formato, occorre distinguere tra rinvio materiale, riferito all'elenco concreto, e rinvio formale, riferito alla disciplina che regola la formazione dell'elenco. L'abrogazione della disciplina procedurale non elimina necessariamente l'efficacia dell'elenco già esistente.
- Per applicare un'agevolazione fiscale statale collegata alla natura montana di un Comune, deve essere verificata l'inclusione nell'elenco richiamato dalla norma tributaria, non necessariamente la qualificazione attribuita successivamente da una Regione.
- L'abrogazione della legge che disciplinava la formazione di un elenco non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali se la norma impositiva continua a richiamare direttamente l'elenco preesistente.
- Le Regioni non possono modificare, ai fini di un tributo erariale, i presupposti di un'agevolazione fiscale stabiliti dalla legge statale, in ragione della riserva di legge statale in materia tributaria.
- In controversie analoghe, è essenziale produrre o verificare l'elenco ufficiale dei territori montani vigente o storicamente rilevante alla data dell'atto, oltre alla destinazione agricola del fondo e alla finalità di arrotondamento o accorpamento della proprietà diretto-coltivatrice.
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