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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo, da un lato, che alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere allegata la relativa nota e, dall'altro, che l'ipoteca non poteva essere iscritta sui beni conferiti in un fondo patrimoniale costituito e annotato prima dell'iscrizione, poiché i debiti non erano stati contratti per esigenze della famiglia.

La decisione

L'appello è stato integralmente respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa. La Commissione ha ritenuto sufficiente la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, poiché conteneva i dati catastali, i debiti, gli importi e le cartelle di pagamento, rendendo superflua l'allegazione della nota. Quanto al fondo patrimoniale, ha affermato che l'art. 170 c.c. si applica anche all'iscrizione ipotecaria non volontaria, ma che il contribuente deve provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. La sola prova della costituzione e annotazione del fondo non è sufficiente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione. La comunicazione dell'avvenuta iscrizione è valida se contiene gli elementi essenziali per individuare l'immobile, i debiti, gli importi e le cartelle presupposte; non è necessaria l'allegazione di documenti ulteriori quando questi non aggiungono informazioni rilevanti.

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La tutela dei beni del fondo patrimoniale opera anche rispetto all'iscrizione ipotecaria non volontaria. Tuttavia, chi invoca la protezione deve dimostrare sia che il debito è estraneo ai bisogni familiari sia che il creditore conosceva tale estraneità.

  • Art. 162 del codice civile

    L'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio dimostra l'esistenza e la pubblicità del fondo, ma non prova automaticamente l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

Massime di principio

  • La comunicazione di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente contenere o avere allegata ogni documentazione sottostante: è sufficiente che permetta al destinatario di comprendere con precisione immobile, debiti, importi e cartelle interessate.
  • Il fondo patrimoniale non rende automaticamente intoccabili i beni conferiti: l'iscrizione ipotecaria può essere legittima se il debito è collegato ai bisogni della famiglia oppure se non viene provato che il creditore conoscesse l'estraneità del debito.
  • L'onere della prova grava sul titolare del fondo che contesta l'ipoteca. Occorre fornire elementi concreti sia sull'origine e finalità estranea del debito sia sulla consapevolezza del creditore, non essendo sufficiente dimostrare la mera esistenza o anteriorità del fondo.
  • La costituzione del fondo patrimoniale prima dell'iscrizione ipotecaria è un elemento rilevante, ma da sola non determina l'illegittimità dell'iscrizione.
  • In controversie analoghe, la mancata prova anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 170 c.c. può condurre al rigetto dell'impugnazione.

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