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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di accertamento I.C.I. relativo all'anno 2002 e ad aree edificabili. Ha sostenuto che la sottoscrizione dell'avviso si estendesse anche alla scheda immobili allegata e che l'atto fosse adeguatamente motivato, poiché fondato sui valori delle aree edificabili determinati per zone omogenee con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 2003. La società ha eccepito anche l'irregolarità della notifica dell'appello.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione sulla notifica, ritenendo che l'eventuale irregolarità fosse sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché l'atto era giunto nella conoscenza della società. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione dell'accertamento: la scheda indicava i dati catastali, il valore imponibile e l'aliquota, ma non specificava la classificazione urbanistica, i parametri o i valori unitari utilizzati, né rinviava alla deliberazione comunale. L'avviso non consentiva quindi al contribuente di comprendere adeguatamente la pretesa tributaria e di contestarne l'an e il quantum. L'appello è stato respinto, la sentenza di primo grado è stata confermata e il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese giudiziali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 156 del codice di procedura civile

    principio del raggiungimento dello scopo

    Le irregolarità della notificazione di un atto processuale non comportano necessariamente l'inesistenza o la nullità insanabile dell'atto. Se la notifica ha comunque consentito al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi, l'eventuale nullità è sanata.

  • Art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    È stato richiamato dal Comune quale fondamento della deliberazione con cui erano stati determinati i valori delle aree edificabili per zone omogenee. Tuttavia, il semplice richiamo a tale deliberazione in sede contenziosa non ha sanato l'insufficiente motivazione dell'avviso.

  • Disciplina dell'I.C.I. sulla motivazione degli avvisi di accertamento

    L'avviso deve indicare gli elementi essenziali della pretesa tributaria, compresi il presupposto della maggiore imposizione e i criteri utilizzati per determinare il valore imponibile. Indicazioni generiche sul valore dell'area non sono sufficienti quando impediscono al contribuente di comprendere e contestare efficacemente l'accertamento.

  • Cass. civ., Sez. Trib., 5 febbraio 2009, n. 2817

    Richiamata per il principio secondo cui la nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui la notifica è destinata.

  • Cass. civ., Sez. Trib., 14 dicembre 2016, n. 25709

    Richiamata per affermare che la motivazione dell'accertamento I.C.I. deve specificare il presupposto cui è associata la modifica del valore dell'immobile, a pena di nullità.

  • Cass. civ., Sez. Trib., 8 novembre 2017, n. 26431

    L'obbligo motivazionale è assolto solo quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare efficacemente sia l'esistenza dell'obbligazione tributaria sia il suo ammontare.

Massime di principio

  • La firma dell'avviso di accertamento può estendersi agli allegati quando questi siano chiaramente riconducibili all'atto e all'amministrazione emittente; non è normalmente necessaria la sottoscrizione separata di ogni allegato.
  • Un'irregolarità nella notifica non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: se il destinatario lo ha ricevuto e ha potuto difendersi, la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
  • Negli accertamenti fiscali relativi ad aree edificabili, l'amministrazione deve indicare nell'atto, o richiamare chiaramente, la classificazione urbanistica, i criteri di valutazione, i parametri e i valori unitari utilizzati.
  • La motivazione non può essere integrata per la prima volta durante il processo mediante spiegazioni o documenti non richiamati nell'avviso, perché il contribuente deve poter valutare l'impugnazione sulla base dell'atto notificato.
  • La validità formale dell'avviso non è sufficiente se il contribuente non può comprendere concretamente perché il valore imponibile sia stato modificato e come sia stato calcolato.

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