Sentenza n. 1125/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 269/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 09/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 269/2025 emesso dal Tribunale di Rimini il 9 luglio 2025. Il decreto era munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., emesso il 16 agosto 2025, ed era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, da attivarsi su istanza del ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà emesso dal giudice civile ha attestato l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, consentendone l'esecuzione e l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire titolo per l'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, qualora l'amministrazione non vi dia esecuzione dopo la notificazione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tener conto delle somme eventualmente già corrisposte in adempimento del titolo, incluse le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e quelle liquidate nel giudizio di ottemperanza.
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