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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19091/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA per l'anno 1992, impugnato dal contribuente e accolto in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. L'Amministrazione ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo non provata la tempestività del gravame: agli atti risultava solo l'avviso di ricevimento della raccomandata e non anche la ricevuta di spedizione, mentre l'elenco dei plichi predisposto dall'ufficio e consegnato alle Poste non era considerato equipollente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 2699 c.c., sostenendo che la produzione dell'avviso di ricevimento e degli altri documenti dimostrava la tempestiva proposizione dell'appello e la tempestiva costituzione, nonostante la mancata produzione della ricevuta di spedizione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini e di autorizzazione alla rinnovazione della notifica non andata a buon fine; 3) violazione degli artt. 153, comma 2, 291 e 350, comma 2, c.p.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione della notifica, formulata dopo l'esito negativo della prima spedizione; 4) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la CTR dichiarato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio sulla questione del mancato deposito della ricevuta di spedizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbiti il primo e il quarto. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancata pronuncia e sulla rimessione in termini, affermando che, quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve riattivare autonomamente il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine non superiore alla metà di quello previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali specificamente provate, che nel caso non risultavano dedotte. La Corte ha richiamato precedenti conformi e ha precisato che non occorre né è utile una preventiva autorizzazione del giudice alla rinnovazione. Ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., ha inoltre rilevato la correttezza sostanziale della statuizione di inammissibilità dell'appello, sebbene fondata dalla CTR su un diverso profilo. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia condannata alle spese del giudizio di legittimità, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione processuale dedotta nei motivi secondo, terzo e quarto

    È la norma di riferimento per denunciare in cassazione nullità processuali, qui invocata per omessa pronuncia, mancato accoglimento della rimessione in termini e violazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta nel primo motivo

    È richiamato per censurare la pretesa falsa applicazione delle norme sul processo tributario e sulla prova documentale della spedizione.

  • artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel primo motivo

    Vengono evocati per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello tributario fondata sulla mancata produzione della ricevuta di spedizione.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

    È invocato per sostenere la sanabilità dell'eventuale irregolarità documentale tramite il raggiungimento dello scopo.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel primo motivo

    È richiamato in relazione al valore probatorio della documentazione prodotta a dimostrazione della data di spedizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo

    È richiamato per dedurre l'omissione di pronuncia sulla domanda di rimessione in termini e di autorizzazione alla rinnovazione della notifica.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

    È la base normativa invocata per la rimessione in termini a fronte del mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

    È richiamato in tema di rinnovazione della notificazione nulla o non perfezionata.

  • art. 350, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

    È richiamato per il regime delle impugnazioni e degli adempimenti nel giudizio di appello.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo

    È invocato per sostenere che la questione dell'inammissibilità non potesse essere rilevata d'ufficio senza contraddittorio.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nella massima sul termine di riattivazione

    La riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire, di regola, entro un tempo non superiore alla metà dei termini di impugnazione previsti da questa norma.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di rilevare la correttezza della decisione impugnata anche se la statuizione è stata fondata dalla giudice di merito su un diverso profilo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo sulle spese

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare spontaneamente e con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
  • La riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire, di regola, entro un termine non superiore alla metà di quello previsto dall'art. 325 c.p.c.; solo circostanze eccezionali, rigorosamente provate, possono giustificare un diverso esito.
  • Non è necessario né utile richiedere una preventiva autorizzazione del giudice per rinnovare la notificazione non andata a buon fine, poiché la verifica della sussistenza dei presupposti avviene in sede decisoria.
  • In tema di impugnazioni, la mancata tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se l'esito negativo della notifica non è imputabile alla parte.
  • La Corte può confermare il dispositivo di inammissibilità dell'impugnazione anche se il giudice di merito l'ha motivato su un profilo diverso, ove la decisione risulti corretta nel risultato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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