Cassazione Penale, Sentenza n. 10102/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva assolti per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., deducendo: (1) nullità assoluta per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio (notifica eseguita al difensore e non al domicilio eletto), con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; (2) violazione delle norme sulla costituzione di parte civile (art. 78 c.p.p. e d.lgs. n.150/2022, "riforma Cartabia"), lamentando insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi e mancata produzione del titolo di proprietà del garage; (3) vizio di motivazione per non aver valutato prove a discolpa (testimonianze secondo cui il garage era un manufatto abusivo e non di proprietà del querelante), e per una presunta surrettizia modifica dell'imputazione; (4) omissione di applicare l'art. 336 c.p.p. (non luogo a procedere) perché il querelante non sarebbe titolare del diritto di querela essendo privo del titolo di proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la notificazione al difensore di fiducia, senza prova dell'inidoneità a informare gli imputati, configura una nullità di ordine generale a regime intermedio e non una nullità assoluta; i ricorrenti non hanno dimostrato che la notifica fosse inidonea, pertanto il motivo è infondato. Sul secondo motivo ha riconosciuto la correttezza della valutazione della Corte d'appello che aveva ritenuto sufficientemente chiare le ragioni della domanda di parte civile nonostante la riforma, e ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n.38481/2023) sul necessario adeguamento formale ma ha giudicato, nel caso concreto, la costituzione sufficientemente motivata. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 c.p.) tutela anche il possesso e strumenti di ordine pubblico contro il "farsi giustizia da sé", indipendentemente dall'effettiva titolarità del bene; la mancanza del titolo di proprietà del querelante o il fatto che il garage fosse abusivo non escludono in sé la configurabilità del reato né la legittimazione a chiedere il risarcimento. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose: tutela l'ordine pubblico, vieta l'uso della forza per farsi giustizia da sé; la sua tutela non si limita al diritto di proprietà ma riguarda anche il possesso e analoghe situazioni.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, invocata dalla Corte d'appello per l'assoluzione degli imputati.
art. 179 cod. proc. pen.
Nullità assoluta per omessa notificazione: la Corte ricorda che si applica solo se la notificazione è realmente omessa (inidonea a raggiungere il destinatario).
art. 184 cod. proc. pen.
Nullità sanabile: le notifiche viziate possono essere sanate quando la parte compare o rinuncia a dedurre la nullità; alcune irregolarità costituiscono nullità di ordine generale a regime intermedio.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Nullità di ordine generale a regime intermedio: la notificazione in luogo diverso rispetto al domicilio eletto è normalmente riconducibile a questa fattispecie e va eccepita nei termini previsti.
art. 182 cod. proc. pen.
Termini decadenziali per la deduzione delle nullità di regime intermedio: tali nullità devono essere dedotte nei termini previsti, salvo che si dimostri l'inidoneità della notifica a informare il destinatario.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
Ha modificato i requisiti per la costituzione di parte civile nel processo penale, richiedendo l'esposizione chiara e specifica delle ragioni della domanda (petitum e causa petendi) secondo gli stilemi dell'atto di citazione civile.
art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla riforma: richiede chiarezza e specificità nella costituzione di parte civile, collegata alla nuova disciplina dell'impugnazione ai soli effetti civili.
Sez. U. n. 38481 del 25/05/2023 (giurisprudenza)
Interpretazione giurisprudenziale che chiarisce come la riforma impone alla parte civile di strutturare la domanda in termini analoghi all'atto di citazione civile, illustrando petitum e causa petendi.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il fatto sostanziale è rimasto immutato e la tutela del reato non dipende dal titolo di proprietà.
art. 336 cod. proc. pen.
Non luogo a procedere per difetto di querela o legittimazione: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché la legittimazione del querelante non si limita al proprietario del bene ai fini della configurabilità del reato e della querela.
art. 6 CEDU (richiamata nel ricorso)
Diritto a un giusto processo: la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni del diritto di difesa o del giusto processo derivanti dagli addebiti mossi.
art. 111 e art. 24 Cost.
Principi costituzionali di giusto processo e diritto di difesa: invocati dai ricorrenti ma la Corte ha escluso la loro violazione nel caso di specie.
Massime di principio
- La notifica al difensore di fiducia non equivale automaticamente a omissione: è in genere una nullità di ordine generale a regime intermedio e va eccepita nei termini; diventa nullità assoluta solo se provata l'inidoneità a portare l'atto a conoscenza del destinatario.
- I vizi di notifica devono essere dedotti tempestivamente nei termini decadenziali stabiliti dal codice; non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione se si tratta di nullità di regime intermedio, salvo dimostrare l'effettiva inidoneità della notifica.
- Dopo la "riforma Cartabia" (d.lgs. n.150/2022) la costituzione di parte civile richiede l'esposizione chiara e specifica di petitum e causa petendi; tuttavia, in casi non complessi la Corte può ritenere che le ragioni siano state sufficientemente indicate se la domanda consente di comprendere le pretese risarcitorie.
- La mancanza del titolo di proprietà non esclude automaticamente la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: il reato tutela l'ordine pubblico e il possesso, impedendo l'uso della violenza per farsi giustizia, indipendentemente dalla fondatezza del diritto rivendicato.
- La pretesa risarcitoria civile può persistere anche in assenza di un titolo di proprietà formale del bene su cui è stato esercitato il fatto; la valutazione del danno e della legittimazione civile richiede un esame specifico ma non è preclusa dallo stato del titolo.
- Le eccezioni relative alla legittimazione a querelare o alla titolarità di diritti reali sul bene devono essere documentate e affrontate tempestivamente; l'accertamento di tali questioni non determina automaticamente il non luogo a procedere se il fatto illecito attiene a protezione dell'ordine pubblico.
- In sede di impugnazione, è importante collegare le eccezioni procedurali (notifiche, nullità) e sostanziali (titolarità, natura del bene) con prove concrete: semplici deduzioni o contraddizioni testimoniali, se già valutate in grado, difficilmente ribaltano la decisione in Cassazione.
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