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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21899/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il professionista aveva agito per ottenere il pagamento dei compensi maturati per numerosi incarichi di perizia relativi a distinti sinistri. Il giudice d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda ritenendo che si trattasse di abusivo frazionamento del credito: pur essendovi pluralità di singoli incarichi, essi sarebbero stati riconducibili a un unico rapporto contrattuale di durata con la compagnia, con identico meccanismo di conferimento degli incarichi e di liquidazione delle parcelle tramite sistema informatico interno. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei processi pendenti tra le stesse parti; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., contestando l'abusivo frazionamento del credito e sostenendo la sussistenza di distinti contratti d'opera per ciascun sinistro; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies della l. 172/2017, assumendo che i compensi professionali non potessero essere pattuiti in misura fissa irrisoria; 4) omesso esame di un fatto decisivo circa la pretesa accettazione di compensi fissi di 40 euro, deducendo che la documentazione prodotta dimostrava compensi variabili. La ricorrente ha anche richiamato il rischio di prescrizione e la necessità di evitare un processo cumulativo troppo ampio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo, privo di interesse e comunque attinente a una valutazione rimessa al giudice. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi centrati sull'abusivo frazionamento, ritenendo che la censura non scalfisse la ratio decidendi e che, nel caso concreto, i distinti crediti fossero comunque inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un rapporto di durata, senza che fosse allegato un concreto interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata delle domande; il generico richiamo al rischio prescrizionale è stato giudicato insufficiente, anche perché interrompibile con semplice costituzione in mora. È stato poi ritenuto inammissibile il motivo fondato sulla normativa sopravvenuta sui compensi professionali, perché non agganciava la ratio decisoria dell'improponibilità per abusivo frazionamento; parimenti inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul preteso compenso fisso, anche perché basato su documento non ammissibile in cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando colpa grave e abuso del processo, lo ha condannato al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione di processi pendenti tra le stesse parti è rimessa alla valutazione del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità nei limiti esaminati dalla Corte; nel caso concreto la censura era comunque nuova e priva di interesse.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'abusivo frazionamento del credito; la Corte ha ribadito che, in presenza di rapporti di durata e pretese inserite nel medesimo ambito oggettivo, la proposizione separata di domande richiede un interesse oggettivamente valutabile.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dal ricorrente in relazione al principio del giusto processo e al frazionamento delle domande; la Corte lo considera nel quadro dell'abusivo esercizio dell'azione processuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Se il giudice intende rilevare d'ufficio l'eventuale mancanza di interesse alla tutela frazionata, deve indicare la questione alle parti e riservare la decisione con i termini per le memorie.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il contraddittorio preventivo qualora il giudice rilevi d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento o della mancanza di interesse alla tutela separata.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    Il richiamo al rischio di prescrizione è stato ritenuto generico; la Corte osserva che il termine sarebbe comunque interrompibile mediante semplice atto di costituzione in mora.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è ammissibile il deposito del documento su cui il quarto motivo si fondava, non ricorrendo le ipotesi tassative previste dalla norma.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il giudizio di inammissibilità può essere dichiarato quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, valutato con riferimento al momento della decisione.

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per abuso del processo/colpa grave, liquidando una somma equitativa in favore della controparte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della sanzione per responsabilità aggravata, irrogata per la condotta processuale del ricorrente ritenuta gravemente colposa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 19-quaterdecies, l. n. 172/2017

    La censura che lo invocava è stata dichiarata inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi della decisione d'appello.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in tema di eventuale revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questione rimessa al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di definizione del giudizio senza rinvio.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto crediti distinti ma inscrivibili nel medesimo rapporto di durata e nel medesimo ambito oggettivo non possono essere frazionate in giudizi separati se il creditore non allega e prova un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio l'eventuale abusivo frazionamento del credito o la carenza di interesse alla proposizione separata delle domande, deve attivare il contraddittorio ex art. 183 c.p.c. e art. 101, comma 2, c.p.c., salvo che la questione sia già stata dedotta dalle parti.
  • Il mero richiamo al rischio di prescrizione non basta, da solo, a giustificare la scelta di agire con più cause separate, soprattutto se il termine può essere interrotto con un semplice atto di costituzione in mora.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospetti questioni potenzialmente rilevanti sul piano sostanziale.
  • Il giudice di legittimità può applicare la sanzione per responsabilità aggravata quando il ricorso presenti colpa grave e si risolva in un abuso del processo, soprattutto se i motivi sono manifestamente inammissibili o infondati.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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