Sentenza del 28/07/2015 n. 4401 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Reddito di impresa - PVC - Emissione - Termine art. 12 legge 212/2000 - Inosservanza - Invalidità accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità di un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). Il contribuente lamentava che l'Amministrazione non gli avesse consentito di usufruire dell'intero termine per presentare osservazioni e richieste, in assenza di specifiche e qualificate ragioni di urgenza.
La decisione
Il principio enunciato afferma che l'inosservanza del termine dilatorio, quando non sia giustificata da qualificate ragioni di urgenza, determina l'invalidità dell'avviso di accertamento emesso prematuramente. L'invalidità deriva dal vizio del procedimento, poiché al contribuente è stata sottratta la possibilità di partecipare effettivamente al procedimento e di formulare le proprie osservazioni. Il testo non indica in modo espresso l'esito processuale concreto né il dispositivo della sentenza.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
L'Amministrazione finanziaria non può emanare l'avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla norma, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine tutela il diritto del contribuente al contraddittorio procedimentale, consentendogli di esaminare il PVC e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'accertamento. La sua violazione, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, comporta l'invalidità dell'avviso.
Massime di principio
- Quando un accertamento è preceduto dalla consegna di un PVC, occorre verificare che sia stato rispettato integralmente il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
- L'Amministrazione può anticipare l'emissione dell'avviso solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e adeguatamente motivate; una motivazione generica non è sufficiente.
- La violazione del termine non costituisce una mera irregolarità formale, ma può determinare l'invalidità dell'avviso perché incide sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento.
- In caso di contestazione, è necessario controllare la data di consegna del PVC, la data di emissione dell'avviso e l'eventuale motivazione dell'urgenza indicata dall'Amministrazione.
- Il principio è riferito alla fattispecie descritta e deve essere applicato tenendo conto del contenuto concreto dell'atto, della disciplina vigente e della presenza di eventuali deroghe o ragioni urgenti effettivamente documentate.
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