Cassazione Penale, Sentenza n. 34108/2026 del 22/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per due delitti di usura in concorso, ai sensi degli artt. 110 e 644, commi 1 e 5, nn. 1 e 3, c.p., alla pena di due anni di reclusione ed euro 10.000 di multa. La difesa ha proposto quattro motivi. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che l’imputato fosse un mero intermediario, privo di consapevolezza delle condizioni usurarie e di vantaggio personale, e che avesse agito in una condizione di soggezione rispetto al correo; per il secondo capo ha inoltre contestato l’attendibilità della persona offesa e l’assenza di riscontri, invocando l’insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo: erronea mancata riqualificazione delle condotte in favoreggiamento reale ex art. 379 c.p., deducendo che l’attività di collegamento e quella successiva non avessero costituito un contributo alla conclusione dei patti usurari; dalla riqualificazione sarebbe derivata, secondo la difesa, la prescrizione. Terzo: mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, c.p., in relazione alla volontà di accedere alla giustizia riparativa, alla procura speciale conferita dopo il giudizio di appello e a un contributo economico versato a una persona offesa; il motivo comprendeva anche la doglianza per l’omessa concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Quarto: trattamento sanzionatorio, con contestazione della motivazione sull’aumento per la continuazione, della misura della pena e della mancata concessione dei benefici di legge, anche alla luce dei criteri dell’art. 133 c.p. e delle circostanze personali indicate dalla difesa. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione, e manifestamente infondato quanto alla responsabilità concorsuale: la motivazione di merito aveva ricostruito il ruolo dell’imputato quale stabile tramite tra le persone offese e il correo, consapevole della natura usuraria dei rapporti e concretamente funzionale alla loro realizzazione; l’assenza di profitto personale non esclude il concorso. La valutazione di attendibilità della persona offesa, se logicamente motivata, è riservata al giudice di merito e le sue dichiarazioni possono anche da sole fondare la responsabilità, previa rigorosa verifica della credibilità e attendibilità intrinseca. Il secondo motivo è stato assorbito: accertato il concorso nell’usura, è preclusa la riqualificazione in favoreggiamento reale, fattispecie applicabile fuori dai casi di concorso. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’aumento di sei mesi per il reato satellite era stato motivato con la particolare intensità del dolo, desunta anche dall’aver dissuaso una persona offesa dal ricorso ai normali canali bancari e indirizzatala al correo; l’aumento era contenuto e proporzionato. La Corte d’appello aveva inoltre giustificato il diniego della sospensione condizionale e della non menzione richiamando precedenti penali ostativi e l’assenza di una prognosi favorevole. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La richiesta di accesso alla giustizia riparativa era stata formulata per la prima volta in cassazione, dopo il conferimento della procura speciale, e avrebbe dovuto essere rivolta alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 45-ter disp. att. c.p.p. Nei procedimenti per reati procedibili d’ufficio, l’istanza non sospende il processo: l’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. limita la sospensione ai reati procedibili a querela soggetta a remissione e richiede anche una specifica istanza dell’imputato, qui assente. La Corte ha escluso profili di illegittimità costituzionale della disciplina e ha chiarito che, dichiarato inammissibile il ricorso e divenuta irrevocabile la condanna, l’eventuale richiesta potrà essere presentata in fase esecutiva alla magistratura di sorveglianza; la Cassazione non ha l’obbligo di trasmettere la domanda impropriamente inserita nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 644, commi 1 e 5, nn. 1 e 3, c.p.
È principio costantemente affermato da questa Corte che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore che risulti comunque idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso ovvero - ed è questo il profilo che qui interessa - l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.
Il concorso nell’usura è configurabile quando la condotta del partecipe, anche atipica, agevola concretamente la commissione del reato e aumenta la possibilità che esso si realizzi.
art. 379 c.p.
Invero, la configurabilità del delitto di favoreggiamento reale è espressamente esclusa nei casi di concorso nel reato, come chiaramente stabilito dalla clausola di riserva "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 379 cod. pen.
Il favoreggiamento reale presuppone l’estraneità dell’agente, sul piano oggettivo e soggettivo, al reato presupposto; una volta accertato il concorso, la riqualificazione è preclusa.
art. 81, secondo comma, c.p.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, essendo stata determinata la pena per il reato ritenuto più grave nel minimo edittale ed essendo stato applicato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., un aumento per il reato satellite pari a mesi sei di reclusione, in misura sensibilmente inferiore al minimo della pena detentiva prevista dall’art. 644 cod. pen. e corrispondente ad una frazione contenuta della pena inflitta per il reato più grave, rispettando il criterio di proporzionalità individuato dalle Sezioni Unite.
Nel reato continuato l’aumento per ciascun reato satellite deve essere motivato e rispettare la proporzionalità, evitando che il vincolo della continuazione dissimuli un cumulo materiale.
artt. 163 e 175 c.p.
La Corte di appello, richiamando sul punto la motivazione del Tribunale, ha evidenziato la sussistenza di precedenti penali ostativi e, comunque, l’assenza di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati.
Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione può essere fondato sui precedenti ostativi e sull’assenza di una prognosi favorevole, purché la valutazione sia adeguatamente motivata.
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
L’ordinamento, infatti, riconosce rilievo non alla semplice ammissione o partecipazione al percorso, bensì all’eventuale esito riparativo, valorizzabile, da un lato, ai fini della valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022, e, dall’altro, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
Ai fini dell’attenuante non è sufficiente la mera volontà di partecipare o la partecipazione a un programma di giustizia riparativa: rileva l’eventuale esito riparativo.
art. 129-bis, comma 2, c.p.p.
Come emerge dallo stesso ricorso, la procura speciale richiesta dall'art. 129-bis, comma 2, cod. proc. pen. per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è stata conferita soltanto dopo la definizione del giudizio di appello.
La procura speciale richiesta per l’accesso ai programmi deve sussistere per formulare la relativa domanda; nel caso deciso, il suo conferimento successivo all’appello rendeva la richiesta proposta in cassazione una nuova istanza.
art. 129-bis, comma 4, c.p.p.
L'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., infatti, consente la sospensione del processo, per un periodo non superiore a centottanta giorni, esclusivamente nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e, trattandosi di disposizione eccezionale, non ne è consentita l’applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ.
La sospensione per l’accesso alla giustizia riparativa è limitata ai reati procedibili a querela soggetta a remissione; la previsione eccezionale non è estensibile per analogia ai reati procedibili d’ufficio.
art. 45-ter disp. att. c.p.p.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen., durante la pendenza del ricorso per cassazione la competenza a provvedere su tale istanza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, dunque, nel caso di specie, alla Corte di appello.
Durante il ricorso per cassazione, sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa è competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 50, comma 3, c.p.p.
Una diversa conclusione, fondata su un’estensione analogica dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di sospensione del processo, desumibile dall’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., principio che si raccorda, sul piano sistematico, con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo.
Le ipotesi di sospensione del processo sono tassative ed eccezionali e non possono essere ampliate analogicamente.
art. 55, commi 2 e 4, d.lgs. n. 150 del 2022
La piena autonomia del processo penale rispetto ai tempi del percorso riparativo trova ulteriore conferma nella disciplina dei programmi di giustizia riparativa, la cui durata è commisurata alle necessità del caso ed è rimessa alla valutazione dei mediatori, secondo quanto previsto dall’art. 55, commi 2 e 4, d.lgs. n. 150 del 2022.
La durata variabile dei programmi, rimessa ai mediatori in relazione alle necessità del caso, conferma che il processo penale non può essere subordinato ordinariamente ai tempi del percorso riparativo.
art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022
L’ordinamento, infatti, riconosce rilievo non alla semplice ammissione o partecipazione al percorso, bensì all’eventuale esito riparativo, valorizzabile, da un lato, ai fini della valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022, e, dall’altro, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
L’esito riparativo può essere considerato nella valutazione dei criteri di commisurazione della pena; la mera partecipazione al programma non basta.
art. 3 Cost.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la scelta legislativa di limitare la sospensione del processo ai soli procedimenti relativi a reati procedibili a querela soggetta a remissione trova una giustificazione oggettiva e razionale nella diversa incidenza che l’esito del programma di giustizia riparativa è idoneo ad assumere rispetto ai reati procedibili di ufficio.
La diversa disciplina della sospensione tra reati perseguibili a querela rimettibile e reati procedibili d’ufficio non è irragionevole, poiché l’esito riparativo può estinguere il reato solo nella prima categoria.
art. 111 Cost.
La disciplina realizza, pertanto, un ragionevole bilanciamento tra la promozione degli strumenti di giustizia riparativa e il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., senza che emergano profili di irragionevolezza o sproporzione tali da fondare un dubbio di legittimità costituzionale.
La limitazione della sospensione ai casi in cui l’esito riparativo può definire il procedimento è coerente con il bilanciamento tra giustizia riparativa e ragionevole durata del processo.
art. 15-bis ord. pen.
In particolare, l’art. 15-bis Ord. pen., introdotto dall’art. 78, comma 1, del citato decreto legislativo, prevede che, in qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa, stabilendo altresì che la partecipazione al programma e l’eventuale esito riparativo siano valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione e della liberazione condizionale.
Dopo il passaggio in giudicato, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa può essere proposta nella fase esecutiva secondo la disciplina dell’ordinamento penitenziario, con competenza della magistratura di sorveglianza.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Non viene infatti in rilievo il principio di conservazione dell’impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., poiché nel caso di specie non si è in presenza di un mezzo di impugnazione erroneamente proposto contro un provvedimento che abbia deciso sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa.
Il principio di conservazione dell’impugnazione non impone la trasmissione al giudice competente di una richiesta di giustizia riparativa inserita impropriamente nel ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in presenza dei profili di colpa previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi delle persone indicate.
Massime di principio
- Il concorso di persone nel delitto di usura sussiste quando la condotta del partecipante, anche atipica, offre un contributo apprezzabile e causalmente agevolatore alla conclusione o all’esecuzione dell’accordo usurario. Risponde quindi a titolo di concorso anche chi mette in contatto usuraio e usurato conoscendo le condizioni del prestito, se il suo intervento facilita consapevolmente la soggezione della vittima alle pretese usurarie; non è necessario che il concorrente consegua un profitto personale.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria. Le dichiarazioni della persona offesa possono, dopo rigorosa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca, costituire da sole prova della responsabilità, senza che siano necessari riscontri esterni.
- Il favoreggiamento reale è incompatibile con il concorso nel reato presupposto: la clausola «fuori dei casi di concorso» richiede che l’agente sia estraneo alla realizzazione del reato tanto sul piano oggettivo quanto su quello soggettivo.
- Nella continuazione il giudice deve motivare la misura dell’aumento per ciascun reato satellite in modo proporzionato alla sua entità e tale da consentire il controllo sul rispetto dei limiti di legge e sull’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La motivazione può valorizzare la concreta intensità del dolo e il ruolo svolto nella dinamica del reato.
- La sola manifestazione della volontà di accedere a un programma di giustizia riparativa, o la mera partecipazione, non integra l’esito riparativo rilevante per l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, c.p.; l’eventuale esito può invece rilevare ai fini della commisurazione della pena e dell’attenuante nei termini previsti dalla legge.
- Nei procedimenti per reati procedibili d’ufficio, la richiesta di accesso alla giustizia riparativa proposta durante il ricorso per cassazione non sospende il processo ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. La sospensione è prevista soltanto per reati procedibili a querela soggetta a remissione e non è estensibile analogicamente.
- Durante la pendenza del ricorso per cassazione, la competenza sulla richiesta di accesso alla giustizia riparativa spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo il passaggio in giudicato, la richiesta può essere presentata nella fase esecutiva alla magistratura di sorveglianza; la domanda inserita impropriamente nel ricorso per cassazione non deve essere trasmessa d’ufficio al giudice competente.
- La limitazione della sospensione del processo ai reati procedibili a querela rimettibile non viola il principio di uguaglianza: l’esito riparativo può determinare l’estinzione del reato in tale categoria, mentre per i reati procedibili d’ufficio ha rilievo complementare, senza eliminare la necessità dell’accertamento penale.
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