Cassazione Civile, Ordinanza n. 24017/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il privato aveva chiesto di accertare il proprio diritto a sostenere l'esame per la patente di guida e a ottenere il titolo abilitativo, contestando il provvedimento ministeriale che gli aveva negato l'ammissione in applicazione dell'art. 120 c.d.s. in ragione di una condanna per reati di cui agli artt. 73 o 74 d.P.R. 309/1990. Sosteneva, in sintesi, che il diniego fosse illegittimo perché fondato su un automatismo privo di valutazione attuale della pericolosità sociale e perché la disciplina sarebbe costituzionalmente illegittima. In cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 120 c.d.s., assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere sottratta la norma al controllo di costituzionalità sulla base di precedenti non più attuali, nonostante la riformulazione normativa del 2009; (2) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'art. 136 d.P.R. 115/2002, censurando la condanna per responsabilità aggravata e la revoca del gratuito patrocinio, sul presupposto che la domanda non fosse temeraria; (3) omessa decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 c.d.s., riproponendo il contrasto con gli artt. 76, 3, 13, 4 e 35 Cost.
La decisione
La Corte ha respinto i motivi primo e terzo, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sull'art. 120 c.d.s.; ha invece accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo ingiustificata la statuizione di responsabilità aggravata e disponendone l'annullamento. Quanto alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha rilevato che il relativo provvedimento è autonomo e va impugnato con l'opposizione prevista dalla normativa speciale, sicché non poteva essere devoluto in questo giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 120 c.d.s.
La clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi è letta in senso ampio; il diniego di patente per condanne in materia di stupefacenti è stato oggetto di successive pronunce di legittimità costituzionale, ma nel caso concreto i motivi di ricorso non hanno condotto all'accoglimento sulla questione principale.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Rientra tra i reati ostativi richiamati dalla disciplina del codice della strada per il diniego del titolo abilitativo.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Rientra tra i reati ostativi richiamati dalla disciplina del codice della strada per il diniego del titolo abilitativo.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta ingiustificata nel caso concreto e quindi annullata.
art. 136 d.P.R. 115/2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è un provvedimento autonomo, soggetto a un distinto rimedio di opposizione e non impugnabile con il ricorso avverso la sentenza di merito.
art. 170 d.P.R. 115/2002
È il rimedio esperibile contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 150/2011
Concorre a delineare il rito dell'opposizione avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato.
art. 111 Cost.
È richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso straordinario contro il provvedimento autonomo di revoca del patrocinio, non però nel presente giudizio avverso la sentenza di merito.
art. 76 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di eccesso di delega sull'art. 120 c.d.s., ma non accolto.
art. 3 Cost.
Invocato per denunciare disparità di trattamento e irragionevolezza dell'automatismo ostativo, ma la censura non è stata accolta.
art. 13 Cost.
Invocato per sostenere che la disciplina incidesse sulla libertà personale senza adeguato vaglio giudiziale, ma la censura non è stata accolta.
artt. 4 e 35 Cost.
Invocati per sostenere il contrasto della disciplina con il diritto al lavoro e alla tutela dell'attività lavorativa, ma la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel diniego del rilascio della patente fondato su condanne per reati in materia di stupefacenti, la clausola di salvezza relativa a provvedimenti riabilitativi va interpretata in modo non restrittivo, potendo ricomprendere non solo la riabilitazione ordinaria, ma anche altri provvedimenti equipollenti espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza.
- La doglianza che ripropone una questione di legittimità costituzionale già affrontata dalla giurisprudenza, senza dimostrare un effettivo errore della sentenza impugnata, non è idonea a determinare la cassazione della decisione.
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma rispetto alla decisione di merito e deve essere impugnata con il rimedio speciale previsto dalla disciplina processuale, non potendo essere contestata incidentalmente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una base effettiva di temerarietà o colpa grave; in mancanza di elementi idonei a sorreggerla, essa va cassata.
- Quando l'accoglimento riguarda solo una statuizione accessoria e non l'intero decisum, la Corte può limitare la cassazione al capo viziato, lasciando ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata.
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