Sentenza del 04/08/2020 n. 16661 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice di legittimita' ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, in quanto il contribuente ha definito la lite ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge n.119/2018 (e ha versato le somme previste). Non e' stata dunque pronunciata decisione sul merito delle questioni tributarie dedotte, e le spese del giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro calcolata in misura proporzionale sulle somme ottenute con decreto ingiuntivo relative a crediti acquistati pro soluto. La societa' contestava la legittimita' dell'avviso sostenendo che, essendo essa un veicolo di finanziamento (cartolarizzazione) e non un soggetto di recupero crediti, le cessioni hanno natura finanziaria e l'atto giudiziario doveva essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (DPR 131/1986 art.40 e tariffa art.8 nota II); inoltre si richiamava la natura finanziaria/IVA esente delle operazioni (DPR 633/1972 art.10, comma 1). L'Agenzia sosteneva invece che il decreto ingiuntivo che condanna al pagamento di somme di denaro e' soggetto all'imposta proporzionale indipendentemente dal rapporto sottostante e che la CTR non avrebbe esaminato la tassazione di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.15 DPR 633/1972.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro)
art. 40; Tariffa, art. 8, nota II
Secondo la contribuente le cessioni di crediti di natura finanziaria rientrano nella tariffa per atti soggetti a imposta fissa; pertanto l'atto giudiziario connesso alla procedura monitoria andrebbe assoggettato all'imposta in misura fissa.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
art. 10, comma 1; art. 15
Le operazioni di acquisto di crediti pro soluto sono state qualificate come operazioni finanziarie esenti ai sensi dell'art.10, c.1 (secondo la contribuente). L'art.15 e' richiamato in ordine alla determinazione della base imponibile, con la deduzione che interessi moratori e penalita' non concorrerebbero alla base imponibile.
Decreto Legge 12 settembre 2018, n. 119
Consente la definizione della lite da parte del contribuente mediante pagamento delle somme previste; l'applicazione della norma provoca l'estinzione del processo e la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Codice di procedura civile
art. 112; art. 132; art. 342; art. 360
Norme processuali invocate dalle parti per censurare motivazione e decisione; gli articoli sono stati richiamati nei motivi di cassazione (es. censure sulla motivazione e violazione di norme processuali), ma la Corte ha dichiarato estinto il giudizio prima di decidere sul merito di tali censure.
Massime di principio
- La definizione della lite secondo l'art.6 del DL n.119/2018 estingue il giudizio: una volta adempiuti i pagamenti previsti la controversia va dichiarata estinta e il giudice non si pronuncia sul merito.
- Nei casi di cessione di crediti pro soluto, se la cessionaria e' un veicolo di cartolarizzazione o svolge esclusivamente attivita' di finanziamento (remunerazione come differenza tra prezzo di acquisto e riscossioni), la giurisprudenza di merito tende a qualificare l'operazione come finanziaria e ad applicare l'imposta di registro in misura fissa (DPR 131/1986), salvo diversa valutazione delle specifiche caratteristiche contrattuali.
- L'Agenzia delle Entrate puo' sostenere che il provvedimento esecutivo (decreto ingiuntivo) che attribuisce un'obbligazione di pagamento e' soggetto all'imposta proporzionale indipendentemente dalla qualifica dell'operazione sottostante; la soluzione dipende dall'analisi dei titoli e della natura giuridica del rapporto sottostante.
- Le somme riferite a interessi moratori e rivalutazione possono essere escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 DPR 633/1972, ma occorre valutare caso per caso la natura delle somme e la loro inclusione nel titolo esecutivo.
- Per ottenere una pronuncia sul punto e vincolare l'Amministrazione e la giurisprudenza occorre evitare la definizione della lite: la definizione estingue il processo senza decisione di merito.
- In situazioni simili e' fondamentale documentare la natura dell'attivita' (finanziaria vs recupero crediti), la modalita' di remunerazione, la qualifica contrattuale della cessione e gli effetti economici pratici per determinare correttamente la tassazione applicabile.
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