Sentenza del 04/08/2020 n. 16660 - Corte di Cassazione
Iva - Sovvenzione equiparata al corrispettivo della cessione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla T. P. la non dichiarazione ai fini Iva di un contributo di Euro 750.000 ricevuto da A. s.p.a. (partecipante), sostenendo che la sovvenzione fosse equiparabile al corrispettivo di cessioni/prestazioni; inoltre il contributo era stato recuperato a tassazione ai fini delle imposte dirette (IRPEG/IRAP). La società aveva impugnato l'accertamento ottenendo l'annullamento per alcuni profili; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo mancare reciprocità per l'Iva e mancare i requisiti di competenza/certezza per le imposte dirette. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazioni di norme comunitarie e nazionali in materia di Iva e di norme sul reddito d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo all'Iva, confermando che il contributo non era imponibile perché: non era corrisposto in cambio di una prestazione individualizzabile, non risultava che la sovvenzione avesse determinato una proporzionale riduzione del prezzo delle cessioni o prestazioni della T. P., e la somma era destinata ad alleggerire costi (piano di esodo) che poi non furono sostenuti. Ha invece accolto il motivo relativo alle imposte dirette, ritenendo corretto il recupero a tassazione del contributo nell'esercizio di competenza, perché il titolo giuridico si era formato in quell'esercizio e l'esistenza/ammontare erano determinabili; il mero rischio di recupero del contributo da parte dell'erogante non incideva sulla certezza. La sentenza impugnata è stata cassata quanto al profilo relativo alle imposte dirette e rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione; per l'Iva la decisione della CTR è confermata.
Norme richiamate
Sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2 e art. 11 (parte A, par.1, lett. a)
La direttiva include nella base imponibile le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo dell'operazione; rileva la finalità di assoggettare al tributo l'intero valore reale della cessione o prestazione evitando che la sovvenzione riduca il gettito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 comma 1, 13, 15
Norme nazionali di recepimento che stabiliscono la base imponibile Iva e la rilevanza delle sovvenzioni connesse al prezzo; interpretate in linea con la giurisprudenza comunitaria che richiede nesso diretto tra sovvenzione e prezzo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 66 e 75 (ora art. 109)
Regole sull'imputazione temporale di ricavi e proventi: i contributi che incrementano i mezzi patrimoniali e sono determinabili devono essere imputati all'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico; quindi tassabili come sopravvenienze/ricavi nell'esercizio di competenza.
Massime di principio
- Perché una sovvenzione eroghiata da un terzo rilevi ai fini Iva deve esistere un nesso diretto e immediato tra la sovvenzione e le operazioni imponibili: la sovvenzione deve sostanzialmente essere corrispettivo o tradursi in una proporzionale riduzione del prezzo pagato dall'acquirente/ destinatario del servizio.
- Le sovvenzioni di funzionamento o destinate a coprire costi generali (es. piani di esodo, oneri di gestione) che non remunerano una specifica cessione o prestazione non rientrano nella nozione di "sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo" e non sono imponibili ai fini Iva.
- Occorre prova oggettiva che la sovvenzione abbia effettivamente consentito al venditore/prestatore di praticare un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe applicato senza sovvenzione; la sola appartenenza al medesimo gruppo o accordi complessi non bastano a far presumere tale correlazione.
- Ai fini delle imposte dirette, i contributi che incrementano il patrimonio o i mezzi finanziari del beneficiario, se il titolo giuridico e l'ammontare sono determinabili, devono essere rilevati come ricavo nell'esercizio in cui si è formato il titolo; la mera possibilità o rischio di recupero da parte dell'erogante non è sufficiente per escludere la competenza dell'imponibile.
- In caso di rapporti complessi tra più società (gruppi, accordi di indennizzo), è necessario analizzare la causa e la destinazione del contributo: se la causa è collegata in via esclusiva e immediata all'attività imponibile dell'erogante e si traduce in diminuzione del prezzo, può emergere rilevanza Iva; altrimenti no.
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