Sentenza del 04/08/2020 n. 16624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sanzioni amministrative per la mancata emissione del Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) o di documento commerciale equivalente per spedizioni di prodotti soggetti ad accisa (birra) intra-UE ed extra-UE, nonostante l'accisa risulti assolta. La ricorrente ha contestato l'illegittimità delle sanzioni sostenendo che la normativa consente l'uso di documenti commerciali alternativi (es. CMR) purché contengano le stesse informazioni richieste dal D.A.S., e che la violazione fosse meramente formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'effettiva produzione e contenuto della documentazione CMR per mancata esplicita indicazione/prova nel ricorso. Sul merito ha confermato che la mancata emissione del D.A.S. o di un documento commerciale idoneo costituisce fattispecie sanzionata ex lege; tale omissione determina la presunzione di illecita provenienza superabile con prova contraria, ma comunque comporta l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 49, comma 2, del TUA anche se l'accisa è stata pagata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 3649/92
Istituisce l'obbligo del D.A.S. per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa, consentendo tuttavia l'utilizzo di altro documento commerciale purché contenga le stesse informazioni previste dal modello del D.A.S.
Decreto Ministeriale n. 210 del 1996
Conferma a livello nazionale l'obbligo del D.A.S. e riconosce la possibilità che esso sia sostituito da un documento commerciale diverso se riporti le stesse indicazioni numerate del modello CEE.
Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA)
Stabilisce la presunzione di illecita provenienza per prodotti soggetti ad accisa trasportati senza la specifica documentazione; se la legittima provenienza e il pagamento dell'accisa sono dimostrati si applica comunque una sanzione amministrativa (art. 49, comma 2).
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Invocata dalla ricorrente per sostenere la non punibilità delle sole violazioni formali; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non deroga alla disciplina speciale che sanziona la mancata documentazione degli accisi, trattandosi di illecito 'di pericolo' con finalità di controllo.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997
Richiamato insieme allo Statuto del contribuente; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'esenzione invocata quando la violazione incide su interessi pubblici di prevenzione e controllo relativi ai prodotti soggetti ad accisa.
Cassazione
Ricorda che la presunzione di illecita provenienza è superabile con prova contraria, ma ciò non esclude l'applicabilità delle sanzioni previste per la specifica ipotesi normativa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma procedurale richiamata per la liquidazione del contributo unificato e per l'applicabilità delle nuove regole introdotte successivamente; la Corte ne dà atto ai fini processuali.
Massime di principio
- La mancata emissione del D.A.S. o di un documento commerciale contenente esattamente le medesime informazioni richieste dal modello CEE configura, di per sé, una fattispecie sanzionabile: la normativa prevede una presunzione di illecita provenienza dei prodotti soggetti ad accisa.
- La produzione della prova della legittima provenienza e del pagamento dell'accisa può eliminare la presunzione di illiceità, ma non esclude automaticamente l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'art. 49, comma 2, del TUA.
- La documentazione alternativa (fatture, bolle, CMR, lettere di vettura) è ammessa purché contenga tutte le informazioni richieste dal modello D.A.S.; spetta al contribuente dimostrare concretamente di essere in possesso di tale documentazione e di produrla in giudizio.
- In sede di impugnazione e soprattutto in Cassazione è essenziale che il ricorrente indichi chiaramente i documenti prodotti e li alleghi o li descriva nel ricorso; l'omessa produzione/documentazione può rendere inammissibile la censura.
- Non è sufficiente invocare la non punibilità delle mere violazioni formali (art. 10 Statuto del contribuente) quando la norma speciale qualifica la violazione come illecito di pericolo finalizzato alla tutela degli interessi pubblici relativi a prodotti sensibili come quelli soggetti ad accisa.
- Pratica consigliata: munirsi sempre del D.A.S. conforme o, se si usa documento commerciale alternativo, accertarsi che esso riporti tutte le informazioni richieste dal modello CEE e conservare/produrre tale documentazione in modo organizzato per eventuali controlli o contenziosi.
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