Sentenza del 04/08/2020 n. 1818 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Invalidità della notifica - Sanatoria processuale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva dedotto la nullità della notificazione per vizi formali (es. difetti nella modalità o nei requisiti della notifica), sostenendo che l'atto non era stato validamente portato a sua conoscenza e chiedendo l'annullamento o l'inutilizzabilità dell'atto per tale motivo
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, salvo i casi di inesistenza dell'atto, la nullità della notificazione si considera sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo cioè quando il destinatario ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c., la conoscenza può essere provata anche attraverso la mera impugnazione dell'atto; pertanto il motivo di nullità è stato rigettato per sanatoria processuale e l'atto è stato mantenuto valido ed efficace
Norme richiamate
art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità è altresì sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.
La norma è stata interpretata nel senso che la nullità della notificazione, se non si tratta di inesistenza dell'atto, è operativamente superata quando il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto; la prova della conoscenza può desumersi anche dall'avvenuta impugnazione
Massime di principio
- Differenziare inesistenza dell'atto e mera invalidità della notifica: la prima non è sanabile, la seconda può esserlo quando l'atto ha raggiunto lo scopo informativo
- La conoscenza del destinatario è il criterio decisivo per valutare la sanatoria: è sufficiente dimostrare che il destinatario ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto
- L'impugnazione dell'atto costituisce prova idonea, in mancanza di altri elementi contrari, della conoscenza dell'atto da parte del destinatario
- Chi contesta la validità della notifica deve non solo indicare il vizio formale, ma anche dimostrare che l'atto non ha raggiunto il suo scopo (assenza di conoscenza); in assenza di ciò la contestazione rischia di essere respinta
- Per le istituzioni notificanti: conservare e, se possibile, documentare elementi che dimostrino la conoscenza dell'atto (ricevute, riscontri, atti difensivi del destinatario) per opporre la sanatoria in giudizio
- In situazioni analoghe valutare tempestività e comportamento del destinatario (es. tempestività dell'impugnazione, svolgimento di atti difensivi) come indizi forti della conoscenza effettiva
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