Sentenza del 04/08/2020 n. 1815 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
ICI su area edificabile - Variazione di destinazione urbanistica non comunicata né conosciuta aliunde
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela sentenza rileva la violazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 dovuta alla mancata comunicazione della variazione di destinazione urbanistica al contribuente; tale violazione compromette il diritto di difesa e determina l'illegittimità dell'atto di accertamento ICI fondato sulla variazione non comunicata, con annullamento dell'atto (o accoglimento del ricorso) nei confronti del contribuente
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'accertamento ICI si fonda su una variazione di destinazione urbanistica dell'area che non è mai stata comunicata al contribuente e che non risulta conosciuta da questi in altro modo (aliunde) prima della notifica dell'atto impugnato; perciò il contribuente non ha potuto esercitare il diritto di difesa nell'ambito del procedimento impositivo
Norme richiamate
legge n. 289/2002, art. 31, comma 20
art. 31, comma 20, legge 27 dicembre 2002, n. 289
la norma impone obblighi comunicativi/informativi che devono essere rispettati dall'amministrazione prima di fondare un'accertamento tributario su una variazione urbanistica; la mancata comunicazione o la non conoscenza aliunde impedisce al contribuente di partecipare al procedimento impositivo e integra una lesione del diritto di difesa
Massime di principio
- Un accertamento tributario che si fonda su atti amministrativi o variazioni urbanistiche deve basarsi su elementi effettivamente portati a conoscenza del contribuente; altrimenti può essere annullato per violazione del diritto di difesa.
- Spetta all'amministrazione dimostrare la regolarità della comunicazione dell'atto o, in alternativa, provare che il contribuente era comunque venuto a conoscenza della variazione (conoscenza aliunde).
- La mancata comunicazione di un provvedimento che incide sulla posizione tributaria configura un vizio procedurale che può rendere illegittimo l'accertamento anche se il presupposto materiale esiste.
- In situazioni simili il contribuente può impugnare l'atto segnalando la mancata comunicazione e la lesione del diritto di difesa; l'esito è favorevole se l'amministrazione non prova la regolare notificazione o la conoscenza alternativa.
- Per ridurre il rischio di contenzioso, gli enti locali devono documentare adeguatamente le comunicazioni e controllare che i cambi di destinazione urbanistica rilevanti ai fini fiscali siano notificati tempestivamente ai soggetti interessati.
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