Cassazione Civile, Ordinanza n. 30960/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Il caso riguarda un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di una violazione del Codice della strada. L'interessato aveva prima proposto ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento, ottenendone il rigetto; successivamente aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione. Il giudice di pace e poi il tribunale hanno dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che i motivi dedotti fossero gli stessi già spesi nel ricorso prefettizio e che, avendo l'interessato scelto la via amministrativa ex art. 203-204 C.d.S., non potesse poi riproporre al giudice ordinario le medesime censure, se non per vizi propri dell'ordinanza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione degli artt. 205 C.d.S. e 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'art. 7 disciplina l'opposizione al verbale di accertamento, alternativa al ricorso prefettizio, e non l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione; (2) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011, affermando che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione consente una piena cognizione del rapporto sanzionatorio e quindi anche la riproposizione delle censure già formulate in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi, e ha cassato la sentenza del Tribunale di Matera. Ha affermato che il giudizio di opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 contro l'ordinanza-ingiunzione non è precluso dalla precedente proposizione del ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento. L'opposizione riguarda il rapporto sanzionatorio e non solo i vizi formali dell'atto, con piena cognizione del giudice ordinario, che può esaminare anche le doglianze già formulate in sede amministrativa se riproposte in giudizio. La causa è stata rinviata al Tribunale di Matera, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 203 d.lgs. n. 285/1992
Il trasgressore ... possono proporre ricorso al prefetto ... entro il termine di giorni sessanta
è il rimedio amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle violazioni del Codice della strada.
art. 204 d.lgs. n. 285/1992
ordinanza di archiviazione ... oppure ... ordinanza con la quale è ingiunto il pagamento della sanzione
disciplina l'esito del ricorso prefettizio, che può condurre all'archiviazione oppure all'ingiunzione di pagamento.
art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 ... possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria
riguarda l'opposizione giudiziale al verbale di accertamento, alternativa al ricorso al Prefetto.
art. 205 d.lgs. n. 285/1992
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione
costituisce il rimedio contro l'ordinanza-ingiunzione e non è escluso dalla precedente impugnazione amministrativa del verbale.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
disciplina l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, che attribuisce al giudice piena cognizione del rapporto sanzionatorio, consentendo di riproporre anche censure già svolte in sede amministrativa.
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
regola l'opposizione al verbale di accertamento, alternativa al ricorso prefettizio, e non l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento e l'opposizione giudiziale contro l'ordinanza-ingiunzione sono rimedi distinti e disciplinati da norme diverse; la scelta del primo non preclude, di per sé, il secondo.
- L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ha ad oggetto il rapporto sanzionatorio nella sua interezza e non soltanto la legittimità formale del provvedimento amministrativo, con conseguente piena cognizione del giudice ordinario.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione possono essere esaminate anche le deduzioni difensive già formulate in sede amministrativa e disattese, se ritualmente riproposte in giudizio.
- La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione è erronea se fondata sulla sola circostanza che l'interessato abbia prima proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30937/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30947/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30948/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30950/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30952/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_civile · 26 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30953/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →