Ordinanza n. 354/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura competitiva e aggiudicazione della concessione di occupazione di suolo pubblico relativa al chiosco n. 2 in Piazza Marinai d’Italia a favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della procedura per l’assegnazione di sette concessioni, della durata di dodici anni, relative all’occupazione di aree comunali destinate a chioschi ed edicole. In particolare, ha contestato il criterio del disciplinare che attribuiva un punteggio rilevante alla precedente esperienza nel settore, deducendone l’irragionevolezza, nonché le valutazioni dell’offerta tecnica effettuate dalla commissione. Sono state inoltre impugnate la graduatoria definitiva, l’aggiudicazione della concessione alla controinteressata e i criteri approvati dalla Giunta comunale. La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti, l’aggiudicazione in proprio favore, l’eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento dei danni, sostenendo che il pregiudizio economico sarebbe grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In questa fase, caratterizzata da un esame sommario degli atti, il criterio che premiava la precedente esperienza nel settore è stato ritenuto non irragionevole, poiché logicamente collegato alla valorizzazione dell’esperienza dei concorrenti. Anche le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica non sono apparse arbitrarie o irragionevoli. Quanto al periculum, il danno economico prospettato non è stato ritenuto irreparabile: considerata la durata dodicennale della concessione, l’eventuale pregiudizio potrebbe essere ristorato mediante subentro nella concessione e, per la parte eventualmente residua, mediante risarcimento per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare richiede la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Richiamato quale base dell’intesa della Conferenza Unificata impugnata; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la previsione di un criterio di gara che attribuisca rilievo alla pregressa esperienza nel settore non è irragionevole quando tale esperienza sia logicamente collegata all’affidabilità o alla qualità della prestazione oggetto della concessione.
- Le valutazioni della commissione sull’offerta tecnica non giustificano la sospensione cautelare quando, a un esame sommario, non risultino arbitrarie né manifestamente irragionevoli.
- Il danno economico derivante dalla mancata assegnazione di una concessione di lunga durata non è di per sé irreparabile se l’eventuale pregiudizio può essere compensato, in caso di esito favorevole del giudizio, mediante subentro e risarcimento per equivalente per la parte residua.
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