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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33143/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società estera operante in Italia tramite sede secondaria, poi contestata dalla stessa società sia in sede di reclamo sia in cassazione. In fatto, la società aveva presentato una domanda di concordato preventivo al Tribunale di Cagliari, poi revocata; la Procura aveva chiesto la dichiarazione di fallimento, evidenziando l’inadempimento di rilevanti rateizzazioni di debiti erariali. Il Tribunale di Cagliari aveva declinato la competenza ritenendo che l’unica rappresentanza italiana fosse stata trasferita a Roma. Il Tribunale di Roma aveva quindi dichiarato il fallimento, ravvisando la natura commerciale dell’attività esercitata e lo stato di insolvenza. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo, ritenendo che la società avesse continuato a operare in Italia e che l’insolvenza fosse desumibile dagli ingenti debiti fiscali, dall’esito negativo di tentativi di composizione della crisi e dall’inesigibilità di molti crediti. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5 l.fall., in relazione agli artt. 2484 e 2486 c.c. e agli artt. 4 e 5 d.lgs. 276/2003, sostenendo che la sede secondaria italiana sarebbe divenuta inattiva per effetto della Brexit e quindi l’insolvenza andasse valutata con criterio statico, come per le società in liquidazione; 2) violazione dell’art. 2729 c.c., per avere i giudici di merito desunto da un singolo elemento probatorio la continuità di rapporti commerciali; 3) violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente sull’insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, osservando che la Corte territoriale aveva comunque accertato in fatto la continuità aziendale e lo svolgimento in Italia di attività commerciale, escludendo la formale messa in liquidazione della società; pertanto correttamente era stato applicato il criterio dinamico di valutazione dell’insolvenza, e non quello statico riservato alle imprese in liquidazione. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    indicato come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, senza specifiche affermazioni interpretative ulteriori.

  • art. 5 l.fall.

    richiamato per il requisito dello stato di insolvenza ai fini del fallimento; la Corte ribadisce che, in presenza di continuità aziendale, va applicato il criterio dinamico.

  • art. 2484 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti dello scioglimento e della liquidazione della società; la Corte ricorda che la valutazione statica dell’insolvenza opera solo quando la società sia formalmente in liquidazione, con iscrizione nel registro imprese.

  • art. 2486 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2484 c.c., ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    richiamati per sostenere che l’attività di somministrazione/intermediazione sarebbe riservata a determinate società e che la sede secondaria italiana non avrebbe potuto operare dopo la Brexit; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 2195 c.c.

    utilizzato per qualificare come commerciale l’attività svolta dalla debitrice.

  • art. 1 l.fall.

    richiamato quale norma che assoggetta a fallimento l’imprenditore commerciale che superi i relativi presupposti.

  • art. 182-bis l.fall.

    menzionato come indice del fatto che la società aveva in precedenza attivato una procedura di ristrutturazione dei debiti, coerente con la perdurante operatività imprenditoriale.

  • art. 2729 c.c.

    la censura su presunzioni è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivisitazione del giudizio di fatto e della prova indiziaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza in realtà mirasse al merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per asserita nullità della sentenza/motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme al comma 1 quater per la disciplina del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di inserimento del comma 1 quater all’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, la distinzione tra valutazione dinamica e valutazione statica dell’insolvenza dipende dalla situazione giuridica e fattuale dell’impresa: il criterio statico, fondato sul confronto tra attivo e passivo, è riservato all’impresa formalmente in liquidazione, mentre per l’impresa operativa si guarda alla capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni alla scadenza.
  • La sola allegazione di una sopravvenuta inattività non basta, se il giudice di merito accerta in fatto la perdurante operatività commerciale e l’assenza di formale liquidazione.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2729 c.c. non può trasformarsi in un riesame del merito della prova indiziaria: il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura degli elementi istruttori.
  • La censura di motivazione apparente o di nullità ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, si chieda in realtà una diversa valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L’esercizio di attività ricompresa tra quelle commerciali può fondare l’assoggettabilità a fallimento anche quando l’impresa operi tramite sede secondaria in Italia, se il giudice accerta la continuità dell’attività e l’insolvenza nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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