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Sentenza

Sentenza n. 859/2026 - Napoli, Sezione 4

avverso e per l’annullamento del silenzio dell’Amministrazione scolastica sull’istanza ostensiva trasmessa a mezzo pec in data 25 settembre 2025, al M.I.M., I SOTTOCOMMISSIONE del concorso per titoli ed esami, di cui al Decreto Ministeriale 205/2023, nonché al Decreto Dipartimentale n. 2575/2023, per l’accesso ai ruoli del Personale Docente per la Scuola Secondaria di I grado – AB25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (INGLESE)” nominata con D.D.G. USR CAMPANIA 21953 del 16.4.2024 – presso U.S.R. CAMPANIA.

Giustizia amministrativa202506711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale relativa alla rivalutazione dei titoli e alla decurtazione del punteggio concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, candidata nella procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, aveva inizialmente conseguito un punteggio complessivo di 222,25 punti, derivante dalla prova scritta, dalla prova orale e dalla valutazione dei titoli. A seguito di un riesame, il punteggio veniva ridotto di 12,50 punti, fino a 209,75. Con istanza del 25 settembre 2025, formulata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedeva l’ostensione del verbale relativo all’attribuzione dei punteggi per titoli, del verbale conclusivo delle operazioni concorsuali, del verbale di rettifica del punteggio e di ogni atto connesso, prodromico o conseguente alla valutazione dei titoli. L’Amministrazione non forniva riscontro, formando il silenzio rigetto. La ricorrente impugnava tale silenzio, deducendo il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, in quanto strumentali alla tutela delle proprie ragioni anche in un eventuale giudizio sulla procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il silenzio dell’Amministrazione precludesse illegittimamente l’accesso a documenti che la ricorrente aveva diritto di conoscere. La candidata è stata riconosciuta soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 della l. 241/1990, poiché la richiesta riguardava direttamente la propria posizione concorsuale e, in particolare, la decurtazione di 12,50 punti intervenuta dopo l’originaria attribuzione del punteggio. Il giudice ha richiamato il principio generale secondo cui l’accesso documentale assicura imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e il principio della massima ostensione, salvo i limiti previsti dalla legge per il contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela. Ha inoltre ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale, essendo la documentazione richiesta strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. L’Amministrazione è stata condannata a esibire i documenti richiesti e a consentire l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa

    L’accesso documentale spetta al soggetto che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connesso ai documenti richiesti; nel caso concreto, tale interesse deriva dalla necessità di verificare la decurtazione del punteggio concorsuale.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    La candidata è qualificata come interessata perché la documentazione concerne direttamente la propria posizione e può essere utilizzata per tutelare le proprie ragioni nella procedura concorsuale.

  • art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990

    salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela

    Il principio della massima ostensione incontra i limiti previsti dalla disciplina dell’accesso per la tutela di interessi contrapposti; nel caso esaminato non sono stati individuati impedimenti all’ostensione.

  • art. 3, comma 7, D.M. n. 205/2023

    Individua la base normativa della procedura concorsuale nella quale la ricorrente era candidata; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • D.M. n. 205/2023

    Disciplina la procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria, cui si riferiscono gli atti oggetto di accesso.

  • D.D. n. 2575/2023

    È richiamato quale ulteriore atto regolatore della procedura concorsuale cui si riferisce l’istanza di accesso.

Massime di principio

  • Il candidato a una procedura concorsuale ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ai verbali e agli atti relativi alla valutazione della propria posizione, quando tali documenti siano necessari per verificare l’attribuzione o la successiva rettifica del punteggio.
  • L’accesso documentale è strumentale alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve essere assicurato secondo il principio della massima ostensione, fatto salvo il rispetto dei limiti posti dalla legge per la protezione di interessi contrapposti.
  • Il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di accesso relativa ad atti direttamente concernenti la posizione concorsuale dell’istante è illegittimo quando impedisce la conoscenza della documentazione necessaria alla verifica della correttezza della valutazione e all’eventuale tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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