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Ordinanza

Ordinanza n. 922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla domanda di emersione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 3435/2025, chiedendone la sospensione dell'efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la domanda di emersione presentata l'8 luglio 2020 e, in particolare, la verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro. L'appellante ha dedotto motivi ritenuti suscettibili di favorevole apprezzamento, sostenendo implicitamente l'applicabilità della disciplina derogatoria prevista per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell'autosufficienza, che dichiari l'emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto favorevolmente apprezzabili i motivi d'appello, con particolare riferimento all'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, attuativo del d.l. n. 34/2020. Il decreto esclude la verifica dei requisiti reddituali quando il datore di lavoro sia affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza e presenti la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza. Il tenore della domanda di emersione dell'8 luglio 2020 non risultava escludere che l'assunzione fosse finalizzata all'assistenza personale del datore di lavoro in ragione delle sue patologie o disabilità. È stata quindi accolta l'istanza cautelare, con fissazione dell'udienza pubblica per il 9 luglio 2026 e compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    la verifica dei requisiti reddituali -di cui al 2 comma - non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza

    La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, qualora la dichiarazione di emersione riguardi un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

  • d.l. n. 34/2020

    Richiamato quale fonte legislativa attuata dal d.m. 27 maggio 2020 in materia di emersione.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'emersione, la verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, quando la dichiarazione riguardi un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
  • In sede cautelare d'appello, il giudice può sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado quando, in base a una sommaria delibazione, il contenuto della domanda amministrativa non escluda l'applicabilità della deroga ai requisiti reddituali prevista per l'assistenza personale del datore di lavoro non autosufficiente.
  • Ai fini della valutazione cautelare, il tenore della domanda di emersione deve essere esaminato in concreto per verificare se essa sia compatibile con l'assunzione di un lavoratore destinato all'assistenza personale del datore di lavoro affetto da patologie o disabilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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