Sentenza n. 787/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 201/2025 pubblicata il 13.05.2025 del Tribunale di Ravenna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 201/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 201/2025, pubblicata il 13 maggio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 dicembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi 60 giorni, il commissario ad acta individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione, non sia stata spontaneamente eseguita dopo la scadenza del termine dilatorio applicabile.
- In presenza di perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.
- L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'Amministrazione, che deve essere detratto dalle obbligazioni ancora da adempiere.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente alle spese di lite e alla restituzione del contributo unificato, quando così disposto dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →